AL VIA LA REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL
30 OTTOBRE E RINVIO DEL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO
Con il cosiddetto Decreto Agosto (D.L. 104/2020), recentemente convertito dalla L. 126/2020, il legislatore è intervenuto in favore del contribuente prevedendo, agli articoli 98 e 98-bis, rispettivamente:
· una regolazione agevolata delle imposte in scadenza lo scorso 20 agosto 2020;
· una modifica dell'originario termine di versamento del secondo acconto delle imposte derivanti da dichiarazione.
Di seguito un'analisi in dettaglio dei 2 provvedimenti.
Proroga versamento secondo acconto
L'articolo 98, Decreto Agosto stabilisce la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ovvero per il 2020 nel caso di soggetti il cui anno di imposta corrisponda all'anno solare.
Versamento del secondo acconto |
30 aprile 2021 |
La proroga, tuttavia, non è automatica ma spetta al verificarsi di 2 requisiti che devono ricorrere in capo al contribuente:
· esercizio di una attività economica per la quale sia stato approvato un Isa;
· dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
Potranno, pertanto, usufruire di tale proroga:
1. gli eserciti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro;
2. i soggetti che applicano il regime forfetario (L. 190/2014);
3. i soggetti che applicano il regime di vantaggio (D.L. 98/2011);
4. i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa;
5. i soci di società di persone e di capitali trasparenti solo se il soggetto partecipato ricada nel caso 1 della presente elencazione (e, in questo caso, la diminuzione di fatturato va ricercata in capo al soggetto partecipato stesso).
Sono esclusi dal differimento i contribuenti titolari di soli redditi agrari.
In merito al confronto di fatturato tra il 2019 e il 2020 si rendono applicabili tutti ichiarimenti già forniti dall'Agenzia delle entrate in merito alle agevolazioni ricevute nei mesi precedenti a seguito di riduzione del fatturato o dei corrispettivi. |
Proroga dei versamenti da dichiarazione
Sempre nel Decreto Agosto l'articolo 98-bis,introdotto in sede di conversione in legge, prevede laregolarizzazione agevolata degli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti scaduti lo scorso 20 agosto 2020.
Secondo la nuova previsione la regolarizzazione potrà avvenire versando le imposte entro il prossimo 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,8%, ma solo nel caso in cui il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Scadenza regolazione agevolata |
30 ottobre 2020 |
Maggiorazione |
0,8% |
Condizionesine qua non |
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 |
Potranno usufruire di tale proroga:
1. gli eserciti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro;
2. i soggetti che applicano il regime forfetario (L. 190/2014);
3. i soggetti che applicano il regime di vantaggio (D.L. 98/2011);
4. i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa;
5. i soci di società di persone e di capitali trasparenti solo se il soggetto partecipato ricada nel caso 1 della presente elencazione (ed in questo caso la diminuzione di fatturato va ricercata in capo al soggetto partecipato.
In merito al confronto di fatturato tra il 2019 e il 2020 si rendono applicabili tutti ichiarimenti già forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito ai casi di agevolazioni ricevute nei mesi precedenti a seguito di riduzione del fatturato o dei corrispettivi. |
Di seguito una sintesi dei casi di applicazione o disapplicazione della regolarizzazione agevolata:
Contributi fissi artigiani e commercianti |
Sì (valutando il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi con riferimento all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione) |
Contributi dovuti dai soggetti che svolgono attività agricole titolari dei soli redditi agrari |
No |
Saldo e primo acconto contributi Inps artigiani e commercianti |
No |
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