POSSIBILE LA SOSPENSIONE DELL'IMPUTAZIONE
CIVILISTICA NEL BILANCIO 2020 DEGLI AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
L'articolo 60, nei commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020 convertito dalla L. 126/2020 (il cosiddetto Decreto Agosto) ha introdotto la possibilità per i soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali di sospendere in tutto o in parte l'imputazione della quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali nel bilancio in corso alla data del 15 agosto 2020. L'applicazione pratica della facoltà introdotta dal legislatore ha l'effetto contabile di mantenere il valore di iscrizione delle immobilizzazioni così come risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato. La Nota integrativa deve dare conto delle ragioni di applicazione della deroga all'articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ., nonché dell'obbligo di iscrizione di una riserva indisponibile.
La natura della deroga introdotta dall'articolo 60, D.L. 104/2020
I soggetti che redigono il bilancio d'esercizio secondo le norme disciplinate dal codice civile e dai principi contabili nazionali sono tenuti ad ammortizzare sistematicamente in ogni esercizio il costo delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte a bilancio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
La facoltà introdotta dall'articolo 60, comma 7-bis, Decreto Agosto consente la non imputazione a conto economico della quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni (ovvero l'imputazione di una quota pari fino al 100% della rata annua) con la conseguente proroga del piano di ammortamento civilistico originario e il differimento delle quote di ammortamento degli esercizi successivi di un arco temporale pari a una annualità.
Conseguentemente, i soggetti che si avvalgono di tale facoltà dovranno:
· destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non stanziata a conto economico nell'esercizio oggetto di sospensione (in caso di utile di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento sospese, la riserva indisponibile dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve disponibili; in mancanza, la riserva indisponibile sarà integrata accantonando gli utili degli esercizi successivi);
· dare conto delle ragioni di applicazione della deroga in Nota integrativa, indicando l'importo e le modalità di iscrizione della riserva indisponibile. Inoltre, va data menzione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio delle quote di ammortamento sospese.
Dubbi sull'ambito soggettivo
Non è ancora stato chiarito se le disposizioni introdotte dall'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020 siano applicabili da tutti i soggetti che redigono il bilancio, indipendentemente dal fatto che le imprese siano obbligate al deposito al Registro delle Imprese (generalmente, le società di capitali) ovvero non siano obbligate (quali, ad esempio, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria). Su questo punto è auspicabile un rapido intervento chiarificatore dell'Agenzia. |
La disciplina fiscale della sospensione delle quote di ammortamento
La deduzione delle quote di ammortamento (per le quali ci si è avvalsi della facoltà di deroga) è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103, D.P.R. 917/1986 (Tuir) e dagli articoli 5, 5-bis, 6 e 7, D.Lgs. 446/1997 quindi sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap, a prescindere dall'imputazione a Conto economico nell'esercizio 2020.
Emergerà pertanto un disallineamento tra il valore civilistico delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed il relativo valore fiscale, con il conseguente obbligo di stanziare un fondo imposte differite per le minori imposte correnti di competenza dell'esercizio che si azzererà nell'ultimo anno di ammortamento derivante dal nuovo piano civilistico.
In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 andrà presumibilmente operata una variazione in diminuzione nel quadro RF per la quota parte dell'ammortamento annuale non contabilizzata, con conseguente obbligo di compilazione del quadro RV per evidenziare la differenza tra il valore civile e il valore fiscale delle immobilizzazioni immateriali e materiali per le quali è stata stanziata una quota di ammortamento inferiore rispetto al piano di ammortamento originario degli stessi.
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