DECORRE
DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
Anche per il 2020, decorre dal 1° agosto il c.d. "periodo feriale", ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. |
Ne consegue che:
· i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
· i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.
La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.
Termini sospesi |
Proposizione ricorso e reclamo |
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria) |
Deposito di memorie e documenti |
Proposizione appello |
Definizione degli atti in acquiescenza |
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni |
Esempio |
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Si supponga che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 21 luglio 2020, avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo.
In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell'atto viene così conteggiato:
Descrizione |
Periodo |
Giorni |
giorni decorrenti prima della sospensione |
dal 22-07 al 31-07 |
9 |
giorni di sospensione non rilevanti |
dal 01-08 al 31-08 |
// |
giorni decorrenti dopo la sospensione |
dal 01-09 al 21-10 |
51 |
Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 21 ottobre 2020.
Sospensione feriale e accertamento con adesione
Si segnala che secondo l'ordinanza n.11632/2015 della Corte di Cassazione il termine feriale non può essere cumulato con l'ulteriore termine di 90 giorni previsto in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione. La citata ordinanza ha difatti affermato che i 2 termini non sono tra loro cumulabili, in quantol'accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. Appare opportuno per completezza ricordare anche che l'esecutivo ha affermato che poteva ritenersi corretto anche mantenere il pregresso comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai consigliabile assumere una posizione di prudenza. |
Beneficiano del differimento anche le intimazioni a pagare successive agli accertamenti esecutivi.
Non rientrano, invece, nella sospensione le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione.
Risultano quindi escluse le decorrenze dei termini:
di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo ale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari) |
per il versamento degli avvisi di addebito Inps |
di 60 giorni per il versamento delle imposte d'atto (ad esempio registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall'Agenzia delle entrate |
di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti |
di 30 giorni per comunicare l'adesione al pvc, di 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata |
di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro, per realizzare l'adesione integrale all'invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito stesso (in misura integrale o rateale) |
di 20 giorni dalla stipula dell'atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione |
per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione |
per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri |
Sostanzialmente non usufruiscono della sospensione dei termini i procedimenti di "natura amministrativa", le controversie di lavoro, e soprattutto la presentazione all'ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo ale delle dichiarazioni.
In particolare a questa ultima fattispecie si applica una ulteriore proroga dall'articolo 7-quater, D.L. 193/2016 il quale modificando l'articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006, prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini:
- per la trasmissione di documenti richiesti dalla Agenzia delle entrate o altro ente;
- per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli ali oltre alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell'atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione Tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze. |
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