LA "PROROGA DI FERRAGOSTO": VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2020


LA "PROROGA DI FERRAGOSTO": VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2020

 

 

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

 

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità - come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) - sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

 

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2020 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2020.

 

Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio

versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)

Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)

Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail

Fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

 

Si rammenta che il 20 agosto scade altresì il termine di versamento con applicazione della maggiorazione dello 0,4% (la scadenza senza maggiorazione era fissata al 20 luglio) delle imposte sul reddito e dell'Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, soci di società trasparenti per le quali sono stati approvati gli Isa e contribuenti forfettari (termini prorogati ad opera del D.P.C.M. 27 giugno 2020).

 



 

 

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

 

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità - come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) - sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

 

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2020 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2020.

 

Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio

versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)

Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)

Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail

Fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

 

Si rammenta che il 20 agosto scade altresì il termine di versamento con applicazione della maggiorazione dello 0,4% (la scadenza senza maggiorazione era fissata al 20 luglio) delle imposte sul reddito e dell'Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, soci di società trasparenti per le quali sono stati approvati gli Isa e contribuenti forfettari (termini prorogati ad opera del D.P.C.M. 27 giugno 2020).

 



ALLEGATI