LA "PROROGA DI FERRAGOSTO": VERSAMENTI
SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2020
Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.
Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
I pagamenti da effettuarsi con altre modalità - come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) - sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga. |
A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2020 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2020.
Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio |
versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili) |
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali) |
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail |
Fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio |
Si rammenta che il 20 agosto scade altresì il termine di versamento con applicazione della maggiorazione dello 0,4% (la scadenza senza maggiorazione era fissata al 20 luglio) delle imposte sul reddito e dell'Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, soci di società trasparenti per le quali sono stati approvati gli Isa e contribuenti forfettari (termini prorogati ad opera del D.P.C.M. 27 giugno 2020).
Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.
Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
I pagamenti da effettuarsi con altre modalità - come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) - sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga. |
A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2020 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2020.
Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio |
versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili) |
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali) |
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail |
Fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio |
Si rammenta che il 20 agosto scade altresì il termine di versamento con applicazione della maggiorazione dello 0,4% (la scadenza senza maggiorazione era fissata al 20 luglio) delle imposte sul reddito e dell'Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, soci di società trasparenti per le quali sono stati approvati gli Isa e contribuenti forfettari (termini prorogati ad opera del D.P.C.M. 27 giugno 2020).
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