I CREDITI DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO, SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI


I CREDITI DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO, SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

 

 

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120, D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio") riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 80.000 euro) per:

·         il rifacimento di spogliatoi e mense;

·         la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

·         l'acquisto di arredi di sicurezza;

·         gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;

·         l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 

Laratio dell'introduzione del credito di imposta risiede nella necessità di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

I soggetti aventi diritto al credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono quelli indicati nell'Allegato 1 all'articolo 120; potranno essere individuate in futuro ulteriori spese ammissibili o nuovi soggetti aventi diritto, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico.

Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che sarà emanato entro fine giugno stabilirà le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta, che è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le stesse tipologie di spese,nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24.

 

Allegato 1 all'articolo 120, D.L. 34/2020

I CREDITI DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO, SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

I CREDITI DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO, SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

 

 

 

 

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120, D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio") riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 80.000 euro) per:

L'articolo 120, D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio") riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 80.000 euro) per:

il rifacimento di spogliatoi e mense;

il rifacimento di spogliatoi e mense;

la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

l'acquisto di arredi di sicurezza;

l'acquisto di arredi di sicurezza;

gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;

gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;

l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 

l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 

Laratio dell'introduzione del credito di imposta risiede nella necessità di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

Laratio dell'introduzione del credito di imposta risiede nella necessità di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

I soggetti aventi diritto al credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono quelli indicati nell'Allegato 1 all'articolo 120; potranno essere individuate in futuro ulteriori spese ammissibili o nuovi soggetti aventi diritto, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico.

I soggetti aventi diritto al credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono quelli indicati nell'Allegato 1 all'articolo 120; potranno essere individuate in futuro ulteriori spese ammissibili o nuovi soggetti aventi diritto, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico.

Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che sarà emanato entro fine giugno stabilirà le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta, che è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le stesse tipologie di spese,nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che sarà emanato entro fine giugno stabilirà le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta, che è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le stesse tipologie di spese,nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24.

 

 

Allegato 1 all'articolo 120, D.L. 34/2020

Allegato 1 all'articolo 120, D.L. 34/2020

Codice

Descrizione

551000

Alberghi

552010

Villaggi turistici

552020

Ostelli della gioventù

552030

Rifugi di montagna

552040

Colonie marine e montane

552051

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze,bed and breakfast,residence

552052

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000

Aree di campeggio e aree attrezzate percamper eroulotte

559010

Gestione di vagoni letto

559020

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011

Ristorazione con somministrazione

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030

Gelaterie e pasticcerie

561041

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042

Ristorazione ambulante

561050

Ristorazione su treni e navi

562100

Catering per eventi,banqueting

562910

Mense

562920

Catering continuativo su base contrattuale

563000

Bar e altri esercizi simili senza cucina

591400

Attività di proiezione cinematografica

791100

Attività delle agenzie di viaggio

791200

Attività dei tour operator

799011

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

799019

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

799020

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

823000

Organizzazione di convegni e fiere

900101

Attività nel campo della recitazione

900109

Atre rappresentazioni artistiche

900201

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900202

Attività nel campo della regia

900209

Atre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100

Attività di biblioteche ed archivi

910200

Attività di musei

210300

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100

Parchi di divertimento e parchi tematici

932920

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420

Stabilimenti termali

Codice

Descrizione

551000

Alberghi

552010

Villaggi turistici

552020

Ostelli della gioventù

552030

Rifugi di montagna

552040

Colonie marine e montane

552051

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze,bed and breakfast,residence

552052

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000

Aree di campeggio e aree attrezzate percamper eroulotte

559010

Gestione di vagoni letto

559020

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011

Ristorazione con somministrazione

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030

Gelaterie e pasticcerie

561041

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042

Ristorazione ambulante

561050

Ristorazione su treni e navi

562100

Catering per eventi,banqueting

562910

Mense

562920

Catering continuativo su base contrattuale

563000

Bar e altri esercizi simili senza cucina

591400

Attività di proiezione cinematografica

791100

Attività delle agenzie di viaggio

791200

Attività dei tour operator

799011

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

799019

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

799020

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

823000

Organizzazione di convegni e fiere

900101

Attività nel campo della recitazione

900109

Atre rappresentazioni artistiche

900201

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900202

Attività nel campo della regia

900209

Atre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100

Attività di biblioteche ed archivi

910200

Attività di musei

210300

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100

Parchi di divertimento e parchi tematici

932920

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420

Stabilimenti termali

Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

L'articolo 125, D.L. 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 60.000 euro) per:

L'articolo 125, D.L. 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 60.000 euro) per:

la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;

la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;

l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Sono abrogate le precedenti disposizioni inerenti la concessione del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei DPI contenute nel "Decreto Cura Italia" e nel "Decreto Liquidità" (nello specifico sono abrogati l'articolo 64, D.L. 18/2020 e l'articolo 30, D.L. 23/2020).

Sono abrogate le precedenti disposizioni inerenti la concessione del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei DPI contenute nel "Decreto Cura Italia" e nel "Decreto Liquidità" (nello specifico sono abrogati l'articolo 64, D.L. 18/2020 e l'articolo 30, D.L. 23/2020).

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

la sanificazione degli ambienti e degli strumenti;

la sanificazione degli ambienti e degli strumenti;

l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;

l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;

l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri,termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, comprese le spese di installazione;

l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri,termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, comprese le spese di installazione;

l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le spese di installazione.

l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le spese di installazione.

Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che sarà emanato 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020 stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta, al fine che venga rispettato il limite complessivo di risorse disponibili pari a duecento milioni di euro.

Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che sarà emanato 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020 stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta, al fine che venga rispettato il limite complessivo di risorse disponibili pari a duecento milioni di euro.

Il credito di imposta, che costituisce un componente positivo non rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Il credito di imposta, che costituisce un componente positivo non rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.

 

 

La cessione dei crediti d'imposta a banche e intermediari finanziari

La cessione dei crediti d'imposta a banche e intermediari finanziari

In luogo dell'utilizzo diretto, l'articolo 122, D.L. 34/2020 introduce la possibilità di optare per la cessione dei crediti di imposta a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In luogo dell'utilizzo diretto, l'articolo 122, D.L. 34/2020 introduce la possibilità di optare per la cessione dei crediti di imposta a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tra i crediti di imposta "cedibili" vi sono anche quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l'acquisto di DPI. Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito.

Tra i crediti di imposta "cedibili" vi sono anche quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l'acquisto di DPI. Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito.

 

 

I CREDITI DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO, SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

I CREDITI DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO, SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

 

 

 

 

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120, D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio") riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 80.000 euro) per:

L'articolo 120, D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio") riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 80.000 euro) per:

il rifacimento di spogliatoi e mense;

il rifacimento di spogliatoi e mense;

la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

l'acquisto di arredi di sicurezza;

l'acquisto di arredi di sicurezza;

 

Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

L'articolo 125, D.L. 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 60.000 euro) per:

·         la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;

·         l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Sono abrogate le precedenti disposizioni inerenti la concessione del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei DPI contenute nel "Decreto Cura Italia" e nel "Decreto Liquidità" (nello specifico sono abrogati l'articolo 64, D.L. 18/2020 e l'articolo 30, D.L. 23/2020).

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

·         la sanificazione degli ambienti e degli strumenti;

·         l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;

·         l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

·         l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, comprese le spese di installazione;

·         l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le spese di installazione.

Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che sarà emanato 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020 stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta, al fine che venga rispettato il limite complessivo di risorse disponibili pari a duecento milioni di euro.

Il credito di imposta, che costituisce un componente positivo non rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.

 

 

 

La cessione dei crediti d'imposta a banche e intermediari finanziari

In luogo dell'utilizzo diretto, l'articolo 122, D.L. 34/2020 introduce la possibilità di optare per la cessione dei crediti di imposta a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tra i crediti di imposta "cedibili" vi sono anche quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l'acquisto di DPI. Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito.

 

 



ALLEGATI


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