CORONAVIRUS – PROROGATA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ


N. protocollo: 53/2020

CORONAVIRUS - PROROGATA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 88 del 2 aprile 2020 il D.P.C.M. 1° aprile 2020, che, in attuazione del D.L. 19/2020, proroga fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, dell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020. Rispetto ai precedenti provvedimenti, è stata introdotta la sospensione - oltre che degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblichi e privati - anche delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di qualsiasi tipo. Resta ancora vigente per l'intero territorio nazionale la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per determinate attività espressamente individuate, e delle attività relative ai servizi alla persona, mentre continuano a essere garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

Le disposizioni del D.P.C.M. 1° aprile 2020 producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

Si ricorda che, in tema di sospensione delle attività, è stato successivamente emanato, in applicazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, il Decreto Mise 25 marzo 2020, che ha ridefinito le attività consentite, introducendo alcune specificazioni.

Circa le modalità di esercizio delle attività economiche va ricordato che:

·     ogni tipo di attività, anche quelle sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d.smart working); secondo Confindustria sarebbe comunque consentito l'accesso ai locali dell'azienda per svolgere attività dibackoffice (indifferibili pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), se non eseguibili da remoto;

·     restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le Amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Nell'attesa della risposta da parte del Prefetto, comunque l'attività può essere svolta. Per i soggetti che svolgono attività funzionali ad attività consentite, è possibile svolgere la propria attività esclusivamente per tali soggetti e non per altri clienti;

·     è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (non è consentita l'attività di vendita di prodotti nelle erboristerie) nonché di prodotti agricoli e alimentari (è consentita l'attività di vendita di prodotti per animali). Secondo i chiarimenti di Confindustria, vista l'emergenza sanitaria globale, queste filiere

sono autorizzate anche in relazione a beni destinati all'estero. NelleFaq del Governo si precisa che studi medici e odontoiatrici possono continuare a operare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, solo in relazione a prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa;

 

·     sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

 

Si evidenzia che le imprese non sospese devono comunque garantire la sicurezza dal contagio dei dipendenti e dei soggetti ivi presenti.

 

Si ricorda la necessità di verificare eventuali provvedimenti regionali e locali nelle materie di propria competenza, nei limiti di quanto previsto dal D.L. 19/2020 del 25 marzo 2020 (ossia misure ulteriormente restrittive, legate a esigenze locali di contenimento del rischio sanitario), assunte nelle more dell'adozione di specifici D.P.C.M..

Di seguito si riportano i codici ATECO delle attività non soggette a sospensione, aggiornata alla luce del Decreto Mise 25 marzo 2020:

 

ATECO

Descrizione

1

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

3

Pesca e acquacoltura

5

Estrazione di carbone

6

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1

Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10

Industrie alimentari

11

Industria delle bevande

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali

13.95

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24

Fabbricazione di imballaggi in legno

17

Fabbricazione di carta (a esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)

18

Stampa e riproduzione di supporti registrati

19

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20

Fabbricazione di prodotti chimici (a esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)

21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.2

Fabbricazione di articoli in materie plastiche (a esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)

23.13

Fabbricazione di vetro cavo

23.19.10

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

25.21

Fabbricazione di radiatori e contenitori in llo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.92

Fabbricazione di imballaggi leggeri in llo

26.6

Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicaliedelettro terapeutiche

27.1

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

27.2

Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

28.29.30

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

32.50

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1

Fabbricazione di attrezzature e articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4

Fabbricazione di casse funebri

33

Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (a esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)

35

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37

Gestione delle reti fognarie

38

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42

Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)

43.2

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2

Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46

Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2

Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

46.61

Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.91

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71

Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

49

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51

Trasporto aereo

52

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53

Servizi postali e attività di corriere

55.1

Alberghi e strutture simili

J (da 58 a 63)

Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66)

Attività finanziarie e assicurative

69

Attività legali e contabili

70

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; laudi ed analisi tecniche

72

Ricerca scientifica e sviluppo

74

Attività professionali, scientifiche e tecniche

75

Servizi veterinari

78.2

Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1

80.1

Servizi di vigilanza privata

80.2

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2

Attività di pulizia e disinfestazione

82.20

Attività dei call center2

82.92

Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.99

Altri servizi di sostegno alle imprese3

84

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85

Istruzione

86

Assistenza sanitaria

87

Servizi di assistenza sociale residenziale

88

Assistenza sociale non residenziale

94

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

1. Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal presente D.M..

2. Limitatamente all'attività dicall centerin entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. Icall center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020, e di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal presente D.M..

3. Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

 



ALLEGATI