N. protocollo: 53/2020
CORONAVIRUS - PROROGATA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
È stato pubblicato sulla G.U. n. 88 del 2 aprile 2020 il D.P.C.M. 1° aprile 2020, che, in attuazione del D.L. 19/2020, proroga fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, dell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020. Rispetto ai precedenti provvedimenti, è stata introdotta la sospensione - oltre che degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblichi e privati - anche delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di qualsiasi tipo. Resta ancora vigente per l'intero territorio nazionale la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per determinate attività espressamente individuate, e delle attività relative ai servizi alla persona, mentre continuano a essere garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
Le disposizioni del D.P.C.M. 1° aprile 2020 producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.
Si ricorda che, in tema di sospensione delle attività, è stato successivamente emanato, in applicazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, il Decreto Mise 25 marzo 2020, che ha ridefinito le attività consentite, introducendo alcune specificazioni.
Circa le modalità di esercizio delle attività economiche va ricordato che:
· ogni tipo di attività, anche quelle sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d.smart working); secondo Confindustria sarebbe comunque consentito l'accesso ai locali dell'azienda per svolgere attività dibackoffice (indifferibili pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), se non eseguibili da remoto;
· restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le Amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Nell'attesa della risposta da parte del Prefetto, comunque l'attività può essere svolta. Per i soggetti che svolgono attività funzionali ad attività consentite, è possibile svolgere la propria attività esclusivamente per tali soggetti e non per altri clienti;
· è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (non è consentita l'attività di vendita di prodotti nelle erboristerie) nonché di prodotti agricoli e alimentari (è consentita l'attività di vendita di prodotti per animali). Secondo i chiarimenti di Confindustria, vista l'emergenza sanitaria globale, queste filiere
sono autorizzate anche in relazione a beni destinati all'estero. NelleFaq del Governo si precisa che studi medici e odontoiatrici possono continuare a operare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, solo in relazione a prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa;
· sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Si evidenzia che le imprese non sospese devono comunque garantire la sicurezza dal contagio dei dipendenti e dei soggetti ivi presenti. |
Si ricorda la necessità di verificare eventuali provvedimenti regionali e locali nelle materie di propria competenza, nei limiti di quanto previsto dal D.L. 19/2020 del 25 marzo 2020 (ossia misure ulteriormente restrittive, legate a esigenze locali di contenimento del rischio sanitario), assunte nelle more dell'adozione di specifici D.P.C.M..
Di seguito si riportano i codici ATECO delle attività non soggette a sospensione, aggiornata alla luce del Decreto Mise 25 marzo 2020:
ATECO |
Descrizione |
1 |
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
3 |
Pesca e acquacoltura |
5 |
Estrazione di carbone |
6 |
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
09.1 |
Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 |
Industrie alimentari |
11 |
Industria delle bevande |
13.96.20 |
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali |
13.95 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 |
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
16.24 |
Fabbricazione di imballaggi in legno |
17 |
Fabbricazione di carta (a esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) |
18 |
Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 |
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 |
Fabbricazione di prodotti chimici (a esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60) |
21 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.2 |
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (a esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) |
23.13 |
Fabbricazione di vetro cavo |
23.19.10 |
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia |
25.21 |
Fabbricazione di radiatori e contenitori in llo per caldaie per il riscaldamento centrale |
25.92 |
Fabbricazione di imballaggi leggeri in llo |
26.6 |
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicaliedelettro terapeutiche |
27.1 |
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità |
27.2 |
Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici |
28.29.30 |
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio |
28.95.00 |
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 |
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
32.50 |
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 |
Fabbricazione di attrezzature e articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 |
Fabbricazione di casse funebri |
33 |
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (a esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17) |
35 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 |
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 |
Gestione delle reti fognarie |
38 |
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 |
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 |
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) |
43.2 |
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni |
45.2 |
Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 |
Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 |
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 |
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 |
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.46 |
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.49.2 |
Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali |
46.61 |
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
46.69.91 |
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 |
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici |
46.71 |
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento |
49 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 |
Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
51 |
Trasporto aereo |
52 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 |
Servizi postali e attività di corriere |
55.1 |
Alberghi e strutture simili |
J (da 58 a 63) |
Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) |
Attività finanziarie e assicurative |
69 |
Attività legali e contabili |
70 |
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 |
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; laudi ed analisi tecniche |
72 |
Ricerca scientifica e sviluppo |
74 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 |
Servizi veterinari |
78.2 |
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1 |
80.1 |
Servizi di vigilanza privata |
80.2 |
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 |
Attività di pulizia e disinfestazione |
82.20 |
Attività dei call center2 |
82.92 |
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 |
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
82.99.99 |
Altri servizi di sostegno alle imprese3 |
84 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 |
Istruzione |
86 |
Assistenza sanitaria |
87 |
Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 |
Assistenza sociale non residenziale |
94 |
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95.11.00 |
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
95.12.01 |
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
95.12.09 |
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
95.22.01 |
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
97 |
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
1. Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal presente D.M.. 2. Limitatamente all'attività dicall centerin entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. Icall center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020, e di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal presente D.M.. 3. Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti. |
Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.