COVID-COVID-19: SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI19: SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI


N. protocollo: 42/2020

COVID-19: SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

 

L'articolo 67, D.L. 18/2020 sospende dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono sospesi:

·         i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito di presentazione della documentazione integrativa;

·         i termini per aderire al regime di adempimento laborativo da parte dei contribuenti;

·         i termini per la procedura di cooperazione e laborazione rafforzata;

·         i termini per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;

·         i termini per la rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale;

·         i termini per il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali (patent box).

 

Le istanze di interpello oggetto di sospensione sono quella relativa all'applicazione delle disposizioni tributarie, quella per l'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo e quella sui nuovi investimenti di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro. Qualora le istanze di interpello siano presentate nel periodo di sospensione (tra 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020) i termini per la risposta inizieranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

 

La presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita fino al 31 maggio 2020 esclusivamente per via telematica, attraverso la spedizione via PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domociliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio all'indirizzo PECdiv.contr.interpello@agenziaentrate.it.

 

Restano dei termini "dubbi" che la norma contenuta nell'articolo 67 non chiarisce se siano sospesi: in particolare i termini che afferiscono ad attività difensive (come, ad esempio, le osservazioni contro i processi verbali di constatazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, L. 212/2000 o le deduzioni difensive relative all'atto di contestazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997).

 

Sono sospese dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 le attività non aventi carattere di indifferibilità eurgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria (compreso l'Archivio dei rapporti finanziari), ulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, autorizzate dai presidenti o dai giudici delegati.

Sono, altresì, sospese dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 le risposte alle istanze ulate ai sensi dell'articolo 22, L. 241/1990 (accesso ai documenti amministrativi) e ai sensi dell'articolo 5, D.Lgs. 33/2013 (accesso civico a dati e documenti).

 

Infine, nell'ultimo periodo, vi è una disposizione che fa riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori. I termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione dei versamenti sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (anche in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente).

In concreto, ciò comporterà che il termine per la notifica degli accertamenti o delle cartelle conseguenti a controlli ali o agli omessi e ritardati versamenti relativi a periodi di imposta che sarebbero andati in prescrizione in data successiva al 31 dicembre 2020 slitterà di 2 anni, essendo allungato fino al 31 dicembre 2022.

 

 



ALLEGATI


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