D.L. CURA ITALIA: LE NOVITÀ PER IL TERZO SETTORE


N. protocollo: 40/2020

D.L. CURA ITALIA: LE NOVITÀ PER IL TERZO SETTORE

 

Con una serie di previsioni normative sparse nel Decreto "Cura Italia" (il D.L. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) il Legislatore ha introdotto disposizioni che interessano talune realtà appartenenti al mondo del non profit (associazioni, fondazioni, associazioni e società sportive dilettantistiche), sia con riferimento alle discipline vigenti che con riferimento alla riforma degli Enti del Terzo settore attualmente ancora in fase di attuazione.

 

Slitta al 31 ottobre il termine per adeguamento statuti e approvazione bilanci

Con l'articolo 35 del D.L. "Cura Italia", rubricato "Disposizioni in materia di Terzo settore", vengono introdotte diverse proroghe che riguardano sia il termine per l'adeguamento degli statuti nell'ambito della riforma degli Enti del Terzo settore (ETS) per Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) e imprese sociali, sia il termine per l'approvazione dei bilanci di Odv, Aps e Onlus.

In particolare, con riferimento al primo punto, ai commi 1 e 2 del citato articolo 35 vengono prorogati al prossimo 31 ottobre 2020 i termini contenuti, rispettivamente, nell'articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (nuovo Codice del Terzo settore) e nell'articolo 17, comma 3, D.Lgs. 112/2017 (disciplina dell'impresa sociale), che prima della modifica stabilivano un obbligo di adeguamento degli statuti al prossimo 30 giugno in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 43, comma 4-bis, D.L. n.34/2019 convertito, con modificazioni dalla L. 58/2019 (il c.d. "Decreto Crescita").

Nel merito va rilevato che con la risoluzione n. 89/E/2019 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tanto le Odv, quanto le Aps e le Onlus potranno comunque continuare ad applicare le attuali discipline fino al termine di definitiva entrata in vigore della riforma anche nel caso in cui non procedano ad adeguare lo Statuto entro il prossimo 30 giugno (oggi 31 ottobre) 2020. Pertanto, l'unico effetto che produrrà il tempestivo adeguamento degli statuti entro la nuova scadenza del 31 ottobre 2020 sarà quello di evitare di dover fare ricorso allo strumento dell'assemblea straordinaria, potendo quindi approvare le richiamate modifiche statutarie con le maggioranze semplici previste dai rispettivi Statuti. Solo quindi le organizzazioni maggiormente strutturate e caratterizzate da una larga base associativa avranno certamente convenienza a valutare tale opzione. Non così, invece, per la maggioranza delle associazioni a ristretta base sociale per quali sarà in taluni casi opportuno valutare l'adeguamento nel più ampio termine della entrata in vigore della riforma (su questo punto è importante evidenziare come sia necessaria tanto l'istituzione del nuovo registro nazionale degli enti del Terzo settore quanto l'intervenuta autorizzazione da parte degli organi comunitari).

Quanto al secondo punto, invece, il comma 3 del citato articolo 35 dispone per Onlus, Odv e Aps la possibilità di approvare i propri bilanci nel più ampio termine del 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. La proroga interessa i predetti enti la cui scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del c.d. "periodo emergenziale" stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,

 

Novità in sintesi

 

Sono prorogati al 31 ottobre 2020:

- i termini per l'adeguamento degli statuti di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del terzo settore

- i termini per adeguamento degli statuti di imprese sociali alla nuova disciplina D.Lgs. 112/2017

- i termini perl'approvazione dei bilanci di Odv, Aps, Onlus

 

Videoconferenza estesa per le riunioni di associazioni e fondazioni

Con il comma 4, articolo 73, D.L. "Cura Italia", rubricato "Semplificazioni in materia di organi legiali", sempre al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione del periodo emergenziale richiamato in precedenza, viene previsto che le associazioni private, riconosciute e non, e le fondazioni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Merita osservare come la ulazione normativa non brilla per chiarezza sotto il profilo soggettivo, atteso che la stessa non pare ricomprendere tutte le organizzazioni appartenenti al Terzo settore escludendone quindi alcune, quali, ad esempio, i comitati. Posto che non si comprendono le ragioni di una tale esclusione, attesa la chiara finalità della norma di evitare assembramenti di persone, è auspicabile un rapido intervento del Legislatore teso a ricomprendere la possibilità di riunirsi in videoconferenza per qualsivoglia organizzazione appartenente al Terzo settore. 

 

 

 

 

 

Novità in sintesi

 

- Possibile svolgimento in videoconferenza delle riunioni di associazioni, riconosciute e non, e delle fondazioni

 

 

Sospensione pagamento canoni per impianti sportivi pubblici in concessione

Con l'articolo 95 del D.L. "Cura Italia", rubricato "Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo" si prevede che federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, potranno sospendere dal 17 marzo fino al prossimo 31 maggio 2020 i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Con un differimento davvero esiguo (si poteva e doveva fare certamente di più) viene previsto che il pagamento dei predetti canoni possa essere effettuato, alternativamente:

·      in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi;

·      in a rateale, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Novità in sintesi

 

- Proroga al 30 giugno 2020 del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali scaduti nel periodo che va dal 17 marzo al 31 maggio 2020

 

 

Indennità per laborazioni sportive e compensi in esenzione

Con l'articolo 96 del D.L. "Cura Italia", rubricato "Indennità collaboratori sportivi" viene previsto il riconoscimento, da parte di Sport e Salute Spa, di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (si tratta della indennità già prevista dal precedente articolo 27 del medesimo decreto anche per professionisti titolari di partita Iva attiva e per i lavoratori titolari di rapporti di laborazione coordinata e continuativa) anche in relazione ai rapporti di laborazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da Federazioni sportive nazionali (Fsn), Enti di promozione sportiva (Eps), società e associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd).

Detta indennità, per espressa previsione normativa, non concorre alla azione del reddito del percettore.

L'iter di presentazione della domanda prevede che gli interessati presentino alla società Sport e Salute Spa un'autocertificazione attestante:

·      la preesistenza del rapporto di laborazione alla data del 23 febbraio 2020;

·      la mancata percezione di altro reddito da lavoro.

Con un decreto del Mef da adottare entro il prossimo 1° aprile 2020 dovranno essere individuate le modalità di presentazione delle domande, definiti i criteri di gestione del fondo nonché le e di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Posto che l'indennità verrà riconosciuta da Sport e Salute Spa nel limite massimo dello stanziamento di 50 milioni di euro e che le domande presentate alla società Sport e Salute Spa (la quale verificherà la corretta iscrizione di Fsn, Eps, Asd e Ssd al registro telematico tenuto presso il Coni), le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, non appare così scontato che si riuscirà a erogare per intero l'indennità prevista (la copertura, infatti, è prevista per poco più di 83.000 soggetti).

A tal proposito sarà necessario attendere il decreto di prossima emanazione per comprendere le concrete modalità operative di fruizione della presente indennità.

 

Novità in sintesi

 

- Previsione per il solo mese di marzo di una indennità pari a 600 euro per i rapporti di laborazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al registro telematico Coni.

 



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