PICCOLE SRL E NOMINA DEL SINDACO O REVISORE: ARRIVA LA PROROGA


N. protocollo: 33/2020

 PICCOLE SRL E NOMINA DEL SINDACO O REVISORE: ARRIVA LA PROROGA

  Più tempo alle piccole Srl per la nomina del revisore, dopo che è già trascorso il termine del 16 dicembre 2019 entro il quale si doveva procedere all'adempimento, unitamente alla modifica degli statuti ove necessario (ad esempio, per inserire la figura del sindaco unico o del revisore unico).

Il Decreto Milleproroghe, definitivamente convertito in Legge il 28 febbraio, ha infatti introdotto un termine mobile (in sostituzione della precedente data fissa) stabilito "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, cod. civ.".

Ciò significa, che l'assemblea di nomina potrà essere tanto nel mese di aprile, quanto in quello di giugno per le società che, avendone i requisiti, profittano del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio.

 

Tipologia di controllore

L'articolo 2477, cod. civ. prevede che l'atto costitutivo delle Srl può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

Se non previsto diversamente, l'organo di controllo è composto da un solo membro effettivo.

Pertanto, in relazione alla previsione statutaria, le società interessate potranno nominare:

1)    un sindaco unico, con funzioni di controllo di legalità e di revisione legale;

2)    un legio sindacale;

3)    un revisore unico.

 

Quando scatta l'obbligo

L'obbligo di nomina scatta quando la società (alternativamente):

1)    è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

2)    controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

3)    ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

·         attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro;

·         ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;

·         dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Secondo l'originaria norma, che imponeva la nomina entro lo scorso 16 dicembre 2019, gli esercizi di riferimento per la verifica di cui al precedente punto 3) erano il 2017 e 2018.

Per effetto del nuovo termine, invece, gli esercizi divengono il 2018 e il 2019, con possibili effetti negativi o positivi, a seconda dell'evoluzione delle 3 grandezze considerate.

Ad esempio, potrebbe accadere che, lo scorso 16 dicembre, non vi fossero le condizioni per provvedere alla nomina osservando i dati del 2017 e 2018, mentre le medesime ricorrano considerando i bilanci del 2018 e 2019.

 

Primo bilancio soggetto a controllo

Il differimento del termine suddetto determina che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 non dovrà essere accompagnato da alcuna revisione.

Diversamente, la nomina al 16 dicembre scorso ha determinato l'obbligo di applicare i controlli e redigere la relazione già dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

 

La sorte delle società che hanno già provveduto alla nomina

Per nulla chiara è la sorte delle società che, rispettando la precedente scadenza, abbiano già provveduto alla nomina del revisore; tale atto, ponendosi come tempestivo rispetto al nuovo termine, risulta allineato con il tenore della nuova norma. Procedure di revoca appaiono delicatissime, mentre le dimissioni non sono ammesse; ne deriverebbe l'obbligo di rilasciare la relazione di revisione già per il bilancio 2019.

Si evidenzia, pertanto, una evidente disparità di trattamento che il Legislatore non si è preoccupato di risolvere.

Appare dunque indispensabile attendere indicazioni ufficiali al riguardo.

 



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