CORRISPETTIVI TELEMATICI: INTERVIENE LA PRASSI UFFICIALE DELL’AGENZIA


N. protocollo: 32/2020

CORRISPETTIVI TELEMATICI: INTERVIENE LA PRASSI UFFICIALE DELL'AGENZIA

 Nello scorso mese di febbraio con due distinti documenti di prassi, la risoluzione n. 6/E/2020 e la successiva circolare n. 3/E/2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 I chiarimenti della risoluzione n. 6/E/2020

Come già commentato nella anticipazione "Aspettando la mensile" inviata un paio di settimane fa, con la risoluzione n. 6/E/2020 l'Agenzia delle entrate, tenendo conto delle difficoltà emerse in questa prima fase dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per oro che nel 2018 hanno superato i 400.000 euro di volume d'affari, ribadendo quanto già precisato in occasione della manifestazione Telefisco organizzata dal Sole 24Ore, ha concesso un più ampio termine per provvedere senza sanzioni alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri riferiti al secondo semestre 2019.

Si ricorda che per tali soggetti, il cui obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è decorso sin dal 1° luglio 2019, la trasmissione dei corrispettivi poteva avvenire senza sanzioni, nel semestre 1.7.-31.12.2019 (c.d. periodo transitorio), entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle relative operazioni.

Tenendo conto delle difficoltà emerse in questa prima fase di applicazione l'agenzia delle entrate con il richiamato documento di prassi permette, a chi non ha trasmesso i corrispettivi relativi al secondo semestre 2019, di provvedervi entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2020 sempre senza applicazione di alcuna sanzione ma alla condizione che i corrispettivi abbiamo correttamente concorso alle liquidazioni con riferimento al periodo di effettuazione delle operazioni.

L'altro atteso chiarimento, anch'esso segnalato in via anticipata, ha invece riguardato i commercianti al minuto che intendono procedere alla emissione volontaria della fattura in luogo della memorizzazione elettronica e relativa trasmissione telematica dei corrispettivi. Il dubbio nasceva dal fatto che, letteralmente l'articolo 22, D.P.R. 633/1972 prevede l'obbligo di emissione della fattura in capo all'esercente, unicamente nel caso di "richiesta del cliente". Superando quindi il dato ale della disposizione normativa l'agenzia delle entrate, sempre con la richiamata risoluzione n. 6/E/2020, ha concluso per la possibilità di emettere volontariamente fattura in luogo del corrispettivo.

In questo caso, tuttavia, la risoluzione n. 6/E/2020 nulla dice in merito al chiarimento fornito in occasione di Telefisco 2020 secondo il quale l'esercente avrebbe potuto "sfruttare" il più ampio termine dei 12 giorni previsto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 per l'emissione/trasmissione della fattura elettronica in luogo della sua emissione contestuale (cioè nel momento di effettuazione dell'operazione) come accadeva in vigenza della disciplina precedente. Per questo motivo si ritiene opportuno seguire un atteggiamento prudenziale consistente nella consegna al cliente di un documento di cortesia nel momento di effettuazione dell'operazione. Ciò al fine di evitare, in caso di verifica contestuale, una contestazione riguardante la mancata certificazione dell'operazione.

 

I chiarimenti della circolare n. 3/E/2020

In data 21 febbraio 2020 l'agenzia delle entrate, con la circolare n. 3/E/2020, torna sul tema dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per fornire ulteriori e più dettagliati chiarimenti che di seguito di riportano in a di rappresentazione schematica.

 

Autoscuole

L'articolo 32, comma 4, D.L. 124/2019 abroga la lettera q) dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996 e stabilisce che per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è possibile fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale

Titoli di viaggio

La rivendita dei titoli di viaggio, nel presupposto che l'imposta è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto ai sensi dell'articolo 74, Decreto Iva, non è oggetto di nuova ed autonoma certificazione ai fini Iva. Tale indicazione vale, in linea generale e salvo eccezione, per tutte le operazioni ricadenti nell'alveo del regime Iva c.d. "monofase" di cui all'articolo 74 del Decreto Iva nelle quali vi è un unico soggetto debitore d'imposta individuato dalla norma - ossia, il primo cedente - mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell'Iva

Esonero per operazioni legate e connesse

Mentre le operazioni legate e connesse sono sempre escluse, a prescindere dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere, le operazioni marginali sono tali solo ove rimangano nel limite dell'1% del volume d'affari complessivamente generato dal medesimo soggetto, tenendo in considerazione che il periodo rispetto al quale operare il confronto è l'anno precedente

Ultimazione prestazioni di servizi - duplicazione

Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini Iva - richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente

Esenzione da imposta di bollo

Nel presupposto che la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché l'emissione del documento commerciale, "sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale" mediante scontrino e ricevuta fiscale, e che detti documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, è coerente ritenere che anche il documento commerciale utilizzato per "rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni", benefici della medesima esenzione

Tipologie di carburante diverse da benzina e gasolio

Qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione diverse da benzina e gasolio, l'obbligo di certificazione viene meno stante l'articolo 1, D.M. 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi dell'articolo 2, comma 1, D.P.R. 696/1996

Prestazioni di servizi rese

In tutte le ipotesi in cui una prestazione sia resa, indipendentemente dal momento impositivo Iva e, dunque, anche laddove non vi sia alcuna somma riscossa, va emesso il documento commerciale poi trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate

Ventilazione dei corrispettivi

Nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore "VI", "Ventilazione Iva".

Credito d'imposta per acquisto/adattamento registratori telematici

·         l'acquisto/adattamento riguarda sia modelli nuovi, sia usati, purché conformi alle norme vigenti in materia

·         è possibile fruire del credito d'imposta anche per le acquisizioni a mezzo dileasing

·         non possono fruire del credito oro che acquistano detti strumenti per la successiva cessione a vario titolo (ad esempio le società dileasing)

·         per i soggetti esonerati dalla registrazione della fattura di acquisto/adattamento del registratore telematico (ad esempio i contribuenti in regime forfettario) il credito d'imposta spetta a partire dal mese successivo all'acquisto/adattamento e del suo avvenuto pagamento

·         in caso di pagamento rateale la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto

Sanzioni

·         memorizzazione e trasmissione costituiscano un unico adempimento inscindibile. Ne deriva quindi che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile al pari di ui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato. La sanzione, pertanto, volendo pire l'omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso in quanto nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un'unica sanzioneex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997

·         è sanzionata anche l'ipotesi in cui il normale adempimento sia impedito da eventi straordinari (come un dispositivo fuori servizio): in tale eventualità, da considerarsi come eccezionale, la memorizzazione viene sostituita da procedure alternative (i.e. "annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità? informatica"),ma la trasmissione dei dati è comunque indispensabile al fine di non incorrere in sanzioni

·         restano applicabili, seppure in riferimento ai soli apparecchi atti all'emissione degli scontrini fiscali:

-           le disposizioni che piscono l'omessa installazione dei misuratori fiscali;

-           le relative sanzioni accessorie;

-           le omesse annotazioni nelle ipotesi di mancato o irregolare funzionamento dei citati misuratori, ovvero la mancata tempestiva richiesta di intervento per la loro manutenzione;

-           le disposizioni che piscono la manomissione o alterazione degli stessi apparecchi e dei loro stampati

 



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