N. protocollo: 22/2020
BONUS FACCIATE
(FEBBRAIO 2020)
1. INTRODUZIONE...............................................................................2
2. L'AGEVOLAZIONE............................................................................3
Incosaconsiste................................................................................3
A chispetta......................................................................................3
Comesiutilizza.................................................................................5
3. PERQUALI INTERVENTI....................................................................6
Le zone interessate equelle escluse.......................................................6
Gliinterventiagevolabili......................................................................7
Gli interventi diefficienzaenergetica......................................................8
Quadro sintetico dei lavoriagevolati.......................................................9
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO EALTRIADEMPIMENTI.............................10
Persone fisiche non titolari direddito d'impresa.......................................10
Contribuenti titolari diredditod'impresa................................................12
Interventi su parti comuni diedificicondominiali......................................12
Quadro sintetico deiprincipaliadempimenti............................................13
5. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVAEPRASSI......................................14
Il "bonus facciate" è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città. Consente di recuperare il90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti.
Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Condizione importante è che gli immobili si trovino nellezone A e B(indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizicomunali.
Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall'installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall'Iva all'imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.
Questa guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il nuovo "bonus facciate", illustrando modalità e adempimenti, come precisati dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/2020.
Per le altre agevolazioni sulla casa si rinvia alle apposite guide pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, nella sezione l'Agenzia informa.
L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale
n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione è riconosciuta nella misura del90% delle spese documentate, sostenute nell'anno2020o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
La detrazione va ripartita in10 quote annualicostanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il "bonus facciate" non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all'agevolazione:
· le persone fisiche, compresi gli esercenti arti eprofessioni
· gli enti pubblici e privati che non svolgono attivitàcommerciale
· le societàsemplici
· le associazioni traprofessionisti
· i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società dicapitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Sono esclusi, per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Infatti, il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato a imposta sostitutiva.
Tuttavia, se essi possiedono anche redditi che concorrono alla azione del reddito complessivo, potranno usufruire del "bonus facciate".
Per usufruire dell'agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In particolare, i contribuenti interessati devono:
· possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione osuperficie)
· detenere l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte delproprietario.
La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell'immobile regolarmente registrato al momento dell'inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
· i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
· i conviventi di fatto, ai sensi della legge n.76/2016.
Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:
· la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all'avvio deilavori
· le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi laconvivenza.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all'ambito "privatistico", come gli immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.
Nel caso in cui venga stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente ha diritto all'agevolazione se è stato immesso nel possesso dell'immobile.
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d'imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.
L'importo che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun periodo d'imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
Inoltre, i contribuenti interessati non possono:
· cedere il credito corrispondente alla detrazionespettante
· optare per un contributo di pari ammontare, sotto a di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gliinterventi.
Il"bonus facciate"èammesso perlespeserelativeainterventifinalizzatialrecuperoorestaurodellafacciata esternadi edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quellistrumentali.
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zoneAoB(indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
L'assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enticompetenti.
Zona A:
comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona B:
include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
· di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache dellafacciata
· su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura otinteggiatura
· sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.
L'agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetroesterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:
· il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura dellasuperficie
· il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e deifregi
· i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca dellafacciata.
E' possibile portare in detrazione anche:
· le spese per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazioneenergetica)
· gli altri eventuali costi strettamente legati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'Iva, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolopubblico).
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
· i "requisiti minimi" previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno2015
· i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (tabella 2 dell'allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio2010.
Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.
Per gli interventi di efficienza energetica sulla facciate,ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicanole stesse procedure e gli stessi adempimenti previstiin materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto ecobonus).
INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI |
PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA |
INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI(INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA) |
INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHEDELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio |
ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO |
· grondaie · pluviali · parapetti · cornicioni |
SOLOSEVISIBILIDALLASTRADAODASUOLO ADUSOPUBBLICO, SUPERFICI CONFINANTICON |
· chiostrine · cavedi · cortili · spaziinterni · smaltimentomateriale · cornicioni |
SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI |
· acquistomateriali · progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell'attestazione di prestazioneenergetica) · installazioneponteggi · smaltimentomateriale · Iva · imposta dibollo · diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi · tassa per l'occupazione del suolopubblico |
PAGAMENTI
Per avere la detrazione del90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche "on line") dal quale risulti:
· la causale delversamento
· il codice fiscale del beneficiario delladetrazione
· il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato ilavori).
Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli "istituti di pagamento", cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento.
Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d'acconto dell'8%.
ALTRI ADEMPIMENTI
Per tutti gli altri adempimenti bisogna far riferimento alle disposizioni del regolamento riportato dal decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998.
In particolare, per usufruire del beneficio fiscale il regolamento prevede che i contribuenti sono tenuti a:
· indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo delladetrazione
· comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza deicantieri
· conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventirealizzati
- le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato ilpagamento
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelliagevolabili
· conservare ed esibire a richiesta degliuffici
- la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancoracensiti
Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.