L’OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019



N. protocollo: 102/2019

L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019

 

 

Entro il prossimo 16 dicembre 2019 le società che hanno superato, nel biennio 2017-2018, almeno uno dei 3 etri indicati dall'articolo 2477, dovranno procedere:

·         all'eventuale modifica dello statuto, ove necessario;

·         alla nomina dell'organo di controllo, secondo il modello prescelto.

L'adempimento sembra essere sostanzialmente contrastato nella prassi, in quanto le aziende percepiscono l'onere come una vicenda legata unicamente al sostenimento di un maggior costo; tuttavia, eventuali mancanze potrebbero fare insorgere profili di responsabilità.

Proviamo a verificare le varie ipotesi.

 

I etri rilevanti

Innanzitutto, rammentiamo i etri richiamati dalla norma:

·         attivo superiore a 4.000.000 euro

·         ricavi superiori a 4.000.000 euro

·         dipendenti occupati in media: 20 soggetti.

Qualora la società abbia superato almeno 1 dei 3 etri in entrambe le annualità 2017-2018 (potrebbero essere anche un etro differente da un anno all'altro), dovrà provvedere alla nomina dell'organo di controllo entro il prossimo 16 dicembre 2019.

 

Quale organo di controllo

Secondo la versione attuale dell'articolo 2477, cod. civ., la società può alternativamente scegliere di nominare:

·         un sindaco unico, che svolgerà i controlli di legittimità e di revisione legale dei conti;

·         un revisore unico, che svolgerà solo i controlli di revisione legale;

·         un legio sindacale, che svolgerà i controlli di legittimità e di revisione legale dei conti.

Ovviamente, la scelta che pare meno "onerosa" è quella del revisore unico, scelta verso la quale si stanno orientando la maggior parte dei soggetti.

 

L'adeguamento dello statuto

La società potrebbe avere necessità di modificare il proprio statuto per adeguarlo alle mutate previsioni dell'articolo 2477, cod. civ. specialmente nelle situazioni di patti sociali redatti in annualità passate e mai adeguate all'evoluzione normativa.

In particolare, si potrebbe presentare una tra le seguenti ipotesi:

1)    l'atto costitutivo (pur datato) prevede un semplice rinvio automatico al contenuto dell'articolo 2477: nessun adeguamento è richiesto, poiché le tre scelte di cui al precedente paragrafo sono tutte liberamente disponibili;

2)    l'atto costitutivo non si limita a richiamare l'articolo 2477, bensì ne ripropone il testo in vigore alla data in cui fu redatto. In tal caso, la specifica previsione ostacola l'estensione delle disposizioni alle nuove possibilità, con la conseguente necessità di un adeguamento;

3)    l'atto costitutivo non richiama proprio l'articolo 2477, bensì indica specifiche tipologie di controlli, tipicamente il richiamo al legio sindacale. In tal caso, l'adeguamento si rende indispensabile.

In particolare, quando affermiamo che l'adeguamento è necessario, intendiamo dire che ciò serve qualora ci sia l'intenzione di nominare il revisore. Diversamente, ove si volesse nominare il legio sindacale, nessun adeguamento sarebbe tecnicamente richiesto.

 

Il compito imprescindibile dell'organo amministrativo

Al fine di evitare di incorrere in possibili responsabilità, l'organo amministrativo dovrà:

·         reperire candidature di soggetti disposti ad assumere l'incarico;

·         provvedere a convocare l'assemblea dei soci per la decisione.

Ovviamente, una volta assolto il compito della convocazione, si potrebbero verificare differenti conseguenze in relazione alla decisione dei soci.

Vale la pena di rammentare che la nomina deve essere effettuata anche se la società si trova in stato di liquidazione, ovvero vi entrerà a breve. Analogo ragionamento va effettuato nel caso in cui la società ha già in programma di essere assorbita da altre in occasione di pianificate operazioni straordinarie.

Se la società si è trasformata in società di persone, ovviamente, non deve provvedere ad alcuna nomina.

 

Le possibili evoluzioni dell'assemblea

In relazione a quanto sopra esposto, si potrebbe verificare che - al prossimo 16 dicembre 2019 - l'assemblea dei soci:

1)   non si costituisca, in quanto non si presentano i soci necessari ad ottenere il quorum costitutivo (c.d. assemblea deserta); in tal caso - fatta salva la presenza della "seconda convocazione" - l'organo amministrativo dovrà attivarsi per convocare una nuova riunione in un termine temporale che non ecceda i 30 giorni rispetto alla precedente;

2)   si costituisca, ma non vi sia la disponibilità di candidati ad accettare l'incarico. Anche in tal caso, non pare possibile trascurare gli obblighi, con la conseguenza che si dovrà provvedere alla nuova convocazione, ovviamente con onere di attivazione dell'organo amministrativo per reperire soggetti cui affidare il compito di controllo;

3)   si costituisca ma non assuma una decisione positiva esplicita, bocciando la candidatura di soggetti eventualmente proposti dall'organo amministrativo. In tal caso, si dovrà allora provvedere a reperire nuovi candidati e convocare nuovamente l'assemblea.

Vale la pena di precisare che:

·         il continuo rinvio non pare di aiuto per la società, posto che il revisore nominato comunque dovrà accompagnare il bilancio di esercizio con la propria relazione, con tutta probabilità una impossibilità di rilascio del giudizio al bilancio;

·         il comportamento astrattamente "disgiunto" tra organo amministrativo e assemblea mal si concilia con la tipica struttura delle società, nelle quali l'amministratore è anche il socio di maggioranza.

 

Le conseguenze della mancata nomina

Nel caso in cui gli organi societari rimangano pevolmente inerti, si segnala che l'articolo 2477 del c.c. prevede la possibilità di segnalazione da parte del Conservatore del Registro Imprese al Tribunale, che provvederà alla segnalazione del revisore da nominare.

Dunque, ci si potrebbe trovare un organo di controllo "estraneo" che, con tutta probabilità, agirà con estrema diffidenza, temendo che la mancata nomina celi delle situazioni patologiche.

Ancora, la mancata nomina assumerà conseguenze davvero invasive, in termini di responsabilità, nel caso di default della società; l'atteggiamento omissivo degli amministratori sarà inevitabilmente connesso ad una responsabilità evidente e diretta di voler mascherare l'arrivo della crisi.

 

Il parere dei Commercialisti

Segnaliamo che, proprio nei primi giorni di dicembre, la Fondazione Nazionale Commercialisti (d'intesa con Confindustria) ha emanato un proprio documento con il quale segnala la poca coerenza del sistema laddove richiede la nomina dell'organo di controllo negli ultimi giorni dell'esercizio 2019. Si richiede a gran voce, dunque, di ritenere corretta la nomina in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 (quindi nella prossima primavera del 2020), in modo tale da rendere effettivo il triennio di durata in carica dell'organo, con la possibilità di attribuire in modo più equo il compenso.

 

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra detto, lo Studio raccomanda di provvedere ad una ale convocazione dell'assemblea entro la scadenza del 16 dicembre 2019, rimanendo a disposizione per la verifica di necessità di provvedere all'aggiornamento dello statuto, ove necessario.

 



ALLEGATI


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