INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: L’OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE ENEA NON FA PERDERE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE


 

N. protocollo: 41/2019

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: L'OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE ENEA NON FA PERDERE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

 

 

 

Con la recenterisoluzione n. 46 del 18 aprile 2019 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'omesso o tardivo invio della comunicazione Enea per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle i rinnovabili non fa perdere il diritto alla detrazione Irpef.

 

Si ricorda che l'obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all'Enea è stato introdotto dal 1° gennaio 2018 dall'articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013 e riguarda soltanto gli interventi di recupero edilizio e tecnologici che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l'utilizzo di i rinnovabili di energia.

 

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Tale comunicazione Enea ha natura diversa rispetto a quella prevista dall'articolo 4 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (che fruiscono della detrazione Irpef/Ires del 50%/65%). L'omesso invio della comunicazione Enea per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fa perdere il diritto alla detrazione Irpef o Ires delle spese sostenute.

 

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise), con la nota n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi e gli acquisti di grandi elettrodomestici (ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013), seppure obbligatoria per i contribuenti, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione Irpef, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a questo adempimento.

 

Le regole per il periodo d'imposta 2018

 

Per il periodo di imposta 2018 il termine dei 90 giorni previsto per l'effettuazione della nuova comunicazione Enea utilizzando il portalehttp://ristrutturazioni2018.enea.it, e seguendo le indicazioni rilasciate nella Guida rapida disponibile a questolink

http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf, è stato più volte prorogato sino alla data dello scorso 1° aprile 2019.Non era chiaro se la mancata trasmissione delle informazioni potesse comportare la revoca della detrazione.

 

 

L'Agenzia delle entrate condivide il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico e fa presente che gli adempimenti da porre in essere per fruire della detrazione per il recupero edilizio sono stabiliti dall'articolo 4, D.M. 41/1998, che reca l'elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione.

La perdita del diritto alla detrazione non è prevista nemmeno dall'articolo 16, D.L. 63/2013 e pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa, l'Agenzia delle entrate afferma con la citata risoluzione n. 46/2019 che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013 non comporta la perdita del diritto alla detrazione Irpef.

 

 



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