Oggetto: REGIME FORFETTARIO – I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE



 

N. protocollo: 13/2019

 

Oggetto: REGIME FORFETTARIO - I PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

 

La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato la possibilità di applicare il regime forfettario, incrementando il limite dimensionale del contribuente (ricavi o compensi incassati nel periodo d'imposta precedente non superiori a 65.000 euro).

Contestualmente sono anche state modificate le cause di esclusione, introducendo due vincoli:

·      oltre al possesso di partecipazioni in società di persone, è divenuto ostativo anche il possesso in Srl, ma esclusivamente nel caso in cui il socio controlli direttamente o indirettamente la società e tale società presenti attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio;

·      è precluso l'accesso al regime forfettario per quei soggetti che operano prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

 

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Le novità introdotte hanno sollevato molti dubbi applicativi, solo in parte risolti dall'Agenzia delle entrate attraverso le risposte fornite nel corso dei forum con la stampa specializzata, tenuti nelle giornate del 23 e del 31 di gennaio.

Di seguito si riassumono i chiarimenti più interessanti.

 

Verifica delle soglie di accesso

Per accedere nel 2019 al regime forfettario, nella verifica dei ricavi o compensi incassati nel 2018 si deve far riferimento ai nuovi limiti (65.000 euro). Tale verifica va condotta tenendo conto delle regole proprie del regime contabile adottato (per cassa o competenza).

Viene peraltro precisato che, in caso di superamento in corso d'anno del limite di 65.000 euro, la fuoriuscita opererà esclusivamente a decorrere dal periodo d'imposta successivo, senza conseguenze sul periodo d'imposta in corso.

Diritti d'autore

Nella verifica del mancato superamento della soglia di 65.000 euro vanno inclusi i proventi fuori campo Iva, quali i diritti d'autore.

Infatti, l'articolo 53, comma 2, lettera b), D.P.R. 917/1986 considera, tra l'altro, redditi di lavoro autonomo"... i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, ule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali".

Opzione - soggetti che in precedenza non avevano i requisiti

I soggetti che, nell'anno 2018, erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti previsti dalla norma ai fini dell'accesso al regime forfettario (ad esempio, ricavi/compensi superiori alle soglie previste, oppure presenza di beni strumentali di costo complessivo superiore a 20.000 euro), possono applicare il regime forfettario a partire dal 2019.

Il forfettario è un regime naturale; pertanto, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.

Opzione - soggetti che in precedenza avevano i requisiti, ma hanno utilizzato il regime di contabilità semplificata

Il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18, D.P.R. 600/1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, D.P.R. 600/1973 (metodo del registrato = pagato).

Possesso di quote di Srl

È consentito l'accesso nel 2019 al forfettario al soggetto che, pur essendo titolare di quote di Srl con i caratteri previsti dalla norma (di controllo e con attività riconducibile), le abbia cedute entro il 31 dicembre 2018

Viceversa, qualora le quote indicate dalla causa ostativa fossero ancora detenute al 1° gennaio 2019, l'accesso al regime è precluso, anche se la cessione delle medesime dovesse avvenire in corso d'anno, prima del 31 dicembre 2019.

Infatti, l'Agenzia ritiene che la causa inibente debba cessare di esistere prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato.

Al contrario, il contribuente che acquista le quote di una società a responsabilità limitata il 28 dicembre 2019, esce dal regime forfettario dal periodo successivo se, a seguito di tale acquisto, controlla direttamente o indirettamente la società a responsabilità limitata, la quale esercita un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente.

Prestazioni verso il datore di lavoro

Al fine di verificare la prevalenza dell'attività verso il datore di lavoro (attuale o precedente), occorre far riferimento ai ricavi/compensi conseguiti nel corso del periodo d'imposta.

 

REGIME FORFETTARIO - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DA RICHIEDERE ENTRO IL 28 FEBBRAIO

 

 

Uno dei vantaggi offerti dal regime forfettario è la riduzione del carico contributivo: a tali soggetti viene infatti riconosciuta la possibilità di ottenere unariduzione dei contributi previdenziali dovuti per un importo pari al 35%, tanto in relazione ai minimali (pagati trimestralmente), quando sulle eccedenze calcolate sul reddito effettivo dichiarato nel modello Redditi.

Tale riduzione è applicabile esclusivamente ai contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti, mentre non è applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata.

Va però notato che tale riduzione è facoltativa ed autonoma (nel senso che è possibile utilizzare il regime forfettario senza richiedere la riduzione dei contributi): tale riduzione, infatti, comporta anche una minore copertura previdenziale in quanto, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Scegliendo la riduzione del 35% opera l'esclusione di alcuni benefici contributivi; in particolare non saranno applicabili:

·         riduzione del 50% previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all'articolo 59, comma 15 L. 449/1997;

·         riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 2, L. 233/1990 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni.

Le indicazioni circa l'applicazione della riduzione del 35% sono stati forniti dall'Inps con la circolare n. 29/2015, il messaggio n. 1035/2015, la circolare n. 35/2016

 

La domanda

La volontà di accedere alla riduzione contributiva deve essere manifestata dal contribuente con una specifica istanza da presentareentro il 28 febbraio.

Se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso e dovrà esserne ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo. In tal caso, l'agevolazione viene concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Per i soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa aderendo al regime agevolato, per utilizzare l'agevolazione contributiva è necessario presentare apposita comunicazione, con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale Inps.

Qualora la richiesta sia già stata presentata per l'anno precedente, si applicherà automaticamente per il periodo d'imposta 2019, senza la necessità di presentare alcuna specifica istanza.

 

 

La rinuncia

Secondo le nuove indicazioni fornite tramite il messaggio Inps n. 15 del 3 gennaio 2019, la rinuncia al regime contributivo agevolato deve essere trasmessa all'Inps entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario; conseguentemente, il regime contributivo ordinario viene ripristinato con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno.

Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dal 1° gennaio dell'anno successivo

 

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