45-DECRETO DIGNITÀ



N. protocollo: 45/2018

 

 

DECRETO DIGNITÀ 

 

 

LE NOVITÀ IN TEMA DI "SPESOMETRO"

 

 

Il cosiddetto Decreto Dignità (D.L. 87/2018) interviene anche nell'ambito della comunicazione annuale delle fatture, seppure con un impatto che dal punto di vista pratico risulta piuttosto limitato.

Di seguito riepiloghiamo le novità in tale ambito.

 

Termine di invio dello spesometro

Il Decreto Dignità interviene sulla periodicità di invio della comunicazione riguardante le fatture emesse e ricevute, modificando il calendario di invio, di fatto confermando le scadenze attuali visto che nel caso di invio della comunicazione trimestrale, la scadenza del terzo trimestre 2018 viene accorpata alla scadenza prevista per il secondo semestre 2018.

Secondo quanto previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale e, per il 2017, il D.L. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale; il D.L. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Pertanto, dal 2018, i contribuenti hanno la possibilità di scegliere indifferentemente tra la periodicità trimestrale o semestrale (in mancanza di indicazioni sul punto, si ritiene che la scelta venga effettuata tramite il comportamento concludente assunto dal contribuente).

Va ricordato che il D.L. 148/2017 ha modificato la scadenza dell'invio della comunicazione relativa al secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l'invio semestrale: il termine di invio di tali comunicazioni è stato posticipato al 30 settembre 2018 (in precedenza, il termine era fissato al 16 settembre).

L'articolo 11, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), come detto, interviene sulle scadenze, rinviando al 28 febbraio 2019 il termine di invio dello spesometro del terzo trimestre 2018 (la cui scadenza originaria sarebbe risultata essere la fine del prossimo mese di novembre).

Viene, inoltre, mantenuta la periodicità semestrale, con le seguenti scadenze:

·         per la comunicazione relativa al primo semestre, l'invio viene effettuato entro il 30 settembre;

·         per la comunicazione relativa al secondo semestre, l'invio viene effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

 

 

 

In conclusione, entro il prossimo1° ottobre 2018 (visto che il 30 settembre cade di domenica) viene confermata la scadenza di invio dellacomunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre 2018 (per oro che hanno optato per l'invio semestrale in luogo di quello trimestrale).

 

Esonero per gli agricoltori

Il Decreto Dignità è intervenuto anche in relazione alle ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione dei dati fattura. Tra le (poche) ipotesi già esistenti figurava uno specifico esonero a favore dei contribuenti esercenti attività agricola in regime specialeex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, purché operanti in via prevalente nelle zone montane di cui all'articolo 9, D.P.R. 601/1973.

Il comma 2-ter dell'articolo 11, D.L. 87/2018 estende l'esonero dall'obbligo di presentazione dello spesometro a tutti i produttori agricoli che utilizzano il regime agevolato di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, senza alcuna limitazione riguardante le zone geografiche di esercizio dell'attività (quindi risultano esonerati anche gli agricoltori semplificati "non montani").

Con riferimento alla decorrenza di tale esonero, il successivo comma 2-quater esclude l'obbligo di comunicazione in maniera retroattiva dal 1° gennaio 2018, esonerando di fatto tali soggetti anche per il primo semestre 2018, la cui scadenza sarebbe risultata al prossimo 1° ottobre.

 

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IPER AMMORTAMENTO

 

 

Uno degli interventi principali, in ambito fiscale, recati dal Decreto Dignità interessa le agevolazioni finalizzate a incentivare gli investimenti in beni strumentali, in particolare quelli a elevato impatto tecnologico: si tratta del cosiddetto iper ammortamento.

Tale agevolazione, introdotta dal 1° gennaio 2017 e oggetto di proroga a opera della scorsa Legge di Bilancio (proroga attualmente prevista sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di consegna del bene entro il 31 dicembre 2019 qualora l'ordine del bene stesso avvenga nel 2018 con pagamento di un acconto di almeno il 20%), oggi è interessata da alcuni nuovi vincoli, in particolare in relazione alla localizzazione dell'investimento effettuato.

 

Territorialità

Per poter fruire dell'agevolazione sui beni a elevato impatto tecnologico (il cui beneficio è rimasto invariato ed è pari al 150% del valore dell'investimento) è oggi prevista una limitazione territoriale: i beni agevolabili devono essere obbligatoriamente destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, aspetto che in precedenza non era stato oggetto di specifica regolamentazione.

Inoltre, è previsto che tale destinazione permanga per tutta la durata della fruizione della maggiorazione (che, in via generale, dura per l'arco del periodo di ammortamento del bene stesso): viene infatti previsto il recupero del beneficio ottenuto tramite iper ammortamento nel caso in cui i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Quindi, occorre notare, il recupero avviene anche nel caso in cui sia la stessa impresa a spostare il bene al di fuori del territorio italiano.

Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Quindi occorre distinguere le modalità di dismissione:

·         se il bene viene ceduto o trasferito all'estero l'agevolazione viene meno con effetto retroattivo;

·         al contrario, qualora il bene venga ceduto o trasferito nel territorio dello Stato, la nuova previsione non opera e quindi non vi è alcuna necessità di restituire ilbonus, ma semplicemente l'impresa cessa di beneficiarne per le quote eventualmente residue.

Poiché il recupero dell'agevolazione avviene "nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione", significa che una volta completato l'ammortamento agevolato, anche se il bene risulta ancora in funzione, non vi sarà alcuna conseguenza nel caso di cessione o trasferimento del bene all'estero.

Con riferimento alla decorrenza della nuova previsione, la norma limite le conseguenze negative in caso di trasferimento all'estero del bene ai soli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 14 luglio 2018.

 

Ipotesi di esclusione

Tale meccanismo di "restituzione" del beneficio non si applica:

·         qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato;

·         in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 35 e 36, L. 205/2017 (anche nell'ipotesi di delocalizzazione).

Tale ultima previsione, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto dell'iper ammortamento, dispone che non venga meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate a patto che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e venga interconnesso.

Tale disciplina, che consente la sostituzione dei beni senza perdita del beneficio, viene quindi estesa anche alla fattispecie di delocalizzazione dei beni agevolati.

 

 

 

 

 

 

 

LE MODIFICHE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI E LIBRETTO FAMIGLIA

 

 

La L. 96/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 186/2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha apportato modifiche al contratto di prestazione occasionale e al Libretto famiglia. Più precisamente, la legge di conversione ha ampliato l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale per aziende del turismo e ha fornito alcune precisazioni per gli imprenditori agricoli, oltre a fornire precisazioni per gli utilizzatori.

 

Aziende alberghiere e strutture recettive del turismo

Il contratto di prestazione occasionale, nei consueti limiti di importo (per ciascun utilizzatore, con rifermento alla totalità dei prestatori, per massimo 5.000 euro), può, dal 12 agosto 2018, essere utilizzato dalle aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo che occupano fino a un massimo di 8 lavoratori (per le altre aziende il massimo è 5), per le attività lavorative rese da:

·     titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;

·     giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'Università;

·     persone disoccupate;

·     percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

È utile ricordare che i compensi erogati ai soggetti di cui sopra sono computabili, per determinare il limite massimo di utilizzo da parte dell'utilizzatore, in misura pari al 75% del loro importo. La L. 96/2018 ha, però, precisato che i prestatori di lavoro che si trovano nella condizione di cui sopra devono autocertificare il lorostatus all'atto della registrazione nella piattaforma telematica Inps. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori devono versare preventivamente le somme utilizzabili per compensare le prestazioni direttamente, oppure, e qui sta la novità, per il tramite di un intermediario abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista oppure avvocato). Come è noto, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma telematica Inps ovvero avvalendosi dei servizi diContact Center messi a disposizione dell'Inps, una dichiarazione contenente, tra le altre, la data e l'ora di inizio della prestazione lavorativa.

La legge di conversione ha precisato che, nel caso in cui l'utilizzatore sia azienda alberghiera o struttura ricettiva del turismo, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto debba essere riferito a un arco temporale non superiore a 10 giorni.

 

Imprenditori agricoli

La L. 96/2018, in vigore dal 12 agosto 2018, interviene anche sulle prestazioni occasionali rese a favore degli imprenditori agricoli. Viene stabilito che i prestatori di lavoro, oltre ad autocertificare la loro condizione di titolare di pensione, disoccupazione, iscrizione a un ciclo di studi o percettori di e integrative del salario (al pari di quanto già visto per le aziende del turismo) devono autocertificare nella piattaforma informatica di non essere stati iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sempre per il settore agricolo si dispone che le 4 ore continuative di prestazione non sono da riferirsi, come per tutti gli altri settori, alla giornata lavorativa, ma a un arco temporale non superiore a 10 giorni. In ultimo, la legge disciplina la sanzione connessa al superamento del limite di durata di utilizzo della prestazione occasionale. Infatti, qualora l'imprenditore agricolo superi i limiti, ma ciò sia derivato dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica da parte dei prestatori, non sarà applicabile la sanzione della trasformazione a tempo pieno e indeterminato del rapporto di lavoro.  

 

Nuova modalità di pagamento del compenso

A richiesta del prestatore, espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica Inps, invece che il bonifico bancario, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informativa è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.

 

 

RIDOTTO IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE PER R&S

 

 

Il cosiddetto "Decreto Dignità" (D.L. 87/2018) è intervenuto modificando la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotta nel nostro Paese nel 2015, al fine di limitare la tipologia di spese ammesse al beneficio, escludendo di fatto taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi a operazioni infragruppo.

Sostanzialmente, per effetto delle recenti modifiche, restano esclusi dall'agevolazione i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, delle competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da i esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo.

 

 

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da uno stesso soggetto, controllanti o legate in base al disposto dell'articolo 2359, cod. civ., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore (articolo 5, comma 5, Tuir).

 

La norma come modificata dal Decreto Dignità ha carattere retroattivo e quindi ne deriva che essa è applicabile già in relazione alle spese sostenute nel corso del 2018 e anche con riferimento al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

 



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