SOCI LAVORATORI SRL: LA CASSAZIONE APRE NUOVE PROSPETTIVE
Alcune recenti pronunce della Cassazione aprono un nuovo scenario di grande interesse per tutti i contribuenti che oggi sono iscritti alla gestione artigiani e commercianti INPS in quanto soci lavoranti di una Srl.
L'obbligo di iscrizione previdenziale
La situazione dei soci lavoranti delle Srl è decisamente particolare.
Malgrado si tratti di soggetti titolari di un ipotetico reddito da capitale (ipotetico in quanto il reddito si erà solo in caso di distribuzione di dividendo da parte della società), la posizione che da molti anni è sostenuta dall'INPS (e, occorre dirlo, avallata da ampia parte della giurisprudenza) impone la necessità di iscrizione previdenziale quando il socio svolga attività lavorativa in società con carattere di abitualità e prevalenza.
Da notare che se il socio è anche amministratore della società, questo sarà interessato da due distinte iscrizioni, una alla gestione commercianti e una seconda alla gestione separata, pertinente all'attività amministrativa.
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti i soci amministratori che svolgono esclusivamente mera attività amministrativa, con esclusione di ogni mansione operativa.
L'indicazione che da sempre viene fornita dall'INPS, alla quale i contribuenti si sono adeguati, è che i contributi dovuti dovessero essere calcolati sul reddito d'impresa prodotto dalla società, proporzionalmente alla quota riferibile al socio (quindi se la società dichiara un reddito d'impresa di euro 100.000 e il socio possiede una quota di partecipazione dell'80%, la sua base imponibile contributiva sarà di euro 80.000); nel caso di società che abbia optato per il regime di trasparenza i contributi sono, invece, calcolati sulla quota di reddito imputata per trasparenza.
Come si può notare, tale calcolo è del tutto scollegato da quanto effettivamente percepito dal socio, che quindi è chiamato a pagare contributi anche su utili accantonati a riserva.
Contributi sugli utili percepiti
Recentemente la Cassazione è intervenuta sul tema, con una serie di sentenze che aprono un nuovo interessante scenario: si tratta delle sentenze 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 del 16 settembre 2026 e delle sentenze 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026.
Semplificando al massimo la questione si può affermare che in questa sentenza la Cassazione conclude che i contributi devono essere calcolati:
· sul reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 115, TUIR, qualora la società partecipata abbia optato per tale regime;
· se non è stata esercitata l'opzione, si deve far riferimento al reddito effettivamente percepito dal socio.
Si tratta di un'interpretazione davvero innovativa in quanto nella maggior parte delle Srl non vengono distribuiti dividendi ovvero questi vengono distribuiti per importi limitati; questo porterebbe a far pagare ai soci di Srl non in trasparenza, che comunque devono iscriversi all'INPS, solo i contributi fissi, senza dover corrispondere alcuna eccedenza in sede di liquidazione delle imposte in dichiarazione dei redditi.
Questo, evidentemente, se il socio non produce altri redditi d'impresa soggetti a contribuzione.
Va notato che questa è una prima interpretazione innovativa che certo non può portare a dire che il panorama sia radicalmente mutato, ma in talune situazioni può portare a fare nuovi ragionamenti. Peraltro, la Cassazione lega la debenza dei contributi del socio a quanto da questo tassato a fini IRPEF, ma tale sentenza riguardava annualità per le quali i dividendi erano dichiarati dal socio, mentre oggi sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta; occorrerà capire come tale nuovo aspetto possa incidere.
Il concetto espresso però è chiaro; non è da escludere che tale posizione possa essere recepita dall'INPS ovvero possa essere oggetto di regolamentazione normativa.
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I contribuenti che volessero approfondire gli scenari che si aprono a seguito di tale nuova prospettiva sono invitati a contattare il professionista di riferimento per un confronto in relazione a tale problematica. |
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