ESENZIONE DAL BOLLO AUTO PER L'ANNO 2027
Con il D.L. 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed entrato in vigore il 18 settembre 2026, il Governo ha introdotto, per il solo anno 2027, un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (il cosiddetto "bollo auto"). Non si tratta di un'abolizione generalizzata del tributo, ma di un'agevolazione temporanea,riservata alle persone fisiche e limitata a un solo veicolo regolarmente assicurato per ciascun contribuente (art. 2, comma 1).
Il D.L. deve essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 16 novembre 2026. Le indicazioni che seguono si basano sul testo pubblicato e potrebbero essere modificate nel corso dell'iter parlamentare o precisate dalle amministrazioni competenti.
La misura in sintesi
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Beneficiari |
Persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica. Sono esclusi società ed enti. |
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Autovetture |
Alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con un'altra e di propulsione, con potenzanon superiore a 80 kW (circa 109 CV). |
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Motocicli e ciclomotori |
Alimentati a benzina, anche in combinazione con un'altra e di propulsione, senza limiti di potenza, purché il contribuente non sia tenuto al bollo per alcuna autovettura fino a 80 kW. |
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Limite |
Un solo veicolo per persona fisica, regolarmente assicurato, individuato secondo criteri fissati dalla norma. |
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Periodo |
Versamenti il cuitermine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. |
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Territorio |
Regioni a statuto ordinario; regioni a statuto speciale e province autonome previo Accordo con ciascuna autonomia (comma 4). |
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Altri aspetti |
Nessun limite di reddito o requisito ISEE. Il superbollo non è interessato dalla misura. |
Persone fisiche
I requisiti
L'esenzione spetta alla persona fisica che, nel 2027, è soggetto passivo del tributo: di regola il proprietario, ma anche l'usufruttuario o l'utilizzatore in leasing. Il possesso di una partita IVA non è di per sé causa di esclusione.
Rientrano le vetture a benzina o gasolio, comprese le ibride e le bifuel benzina/GPL o benzina/metano. Le auto esclusivamente elettriche restano fuori da questa misura, ferme restando le esenzioni e le riduzioni già previste per esse. La soglia di 80 kW è inclusa e va verificata sulla potenza indicata allavoce P.2 della carta di circolazione o del Documento unico, non sulla cilindrata né sui cavalli dichiarati dal costruttore; per le ibride rileva, secondo le regole ordinarie del bollo, la potenza del motore termico. Non sono previsti limiti di età del veicolo né di classe Euro, e l'agevolazione riguarda le sole autovetture: autocarri e camper non vi rientrano.
I motocicli e i ciclomotori sono agevolati senza limiti di potenza, ma solo se alimentati a benzina, anche in combinazione con un'altra fonte di propulsione. Stando alla lettera della norma, i motocicli esclusivamente elettrici non sono compresi. Condizione essenziale è che il contribuente non sia soggetto passivo per alcuna autovettura fino a 80 kW.
Requisito temporale
Conta la data in cui scade iltermine ordinario di pagamento, non il periodo coperto né la data in cui si paga. Ne derivano tre conseguenze pratiche:
· un bollo con periodo in scadenza a dicembre 2026 e pagamento dovuto entro gennaio 2027 rientra nell'esenzione;
· un bollo da versare entro dicembre 2026 resta dovuto per intero, anche se copre mesi del 2027: non sono previsti pagamenti ridotti né rimborsi pro quota;
· un bollo arretrato dovuto nel 2026 non diventa esente se pagato nel 2027; la norma non prevede alcuna sanatoria di sanzioni e interessi.
Il veicolo agevolato deve essere regolarmente assicurato: la sola potenza entro la soglia non basta.
Quale veicolo è esente
Il contribuentenon può scegliere il veicolo da agevolare: la norma fissa un ordine di priorità (art. 2, commi 2 e 3).
· Più autovetture agevolabili: è esente quella con la minore potenza in kW; a parità di potenza, quella per cui il bollo sarebbe di importo inferiore.
· Autovetture e moto: se il contribuente è tenuto al bollo per almeno un'auto fino a 80 kW, l'esenzione va all'auto e non alla moto. Chi possiede solo auto di potenza superiore può invece beneficiarne per la moto.
· Più motocicli: è esente quello con la minore potenza; a parità, quello con il bollo più basso.Più ciclomotori: quello con la data di prima immatricolazione più remota.
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Situazione |
Veicolo esente |
Nota |
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Tre autovetture da 51, 66 e 74 kW |
Autovettura da 51 kW |
Le altre due pagano |
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Auto da 60 e 75 kW e moto da 35 kW |
Autovettura da 60 kW |
Moto e auto da 75 kW pagano |
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Un'auto da 110 kW e una moto a benzina |
Moto |
L'auto paga |
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Coniugi, ciascuno intestatario di un'auto fino a 80 kW |
Entrambe le auto |
Il limite è per persona, non per nucleo |
Gli esempi riprendono le indicazioni diffuse dall'ACI.
Casistica frequente
· Nucleo familiare. Il limite di un veicolo opera per ciascuna persona fisica: in una famiglia possono esserci più esenzioni, se i veicoli sono intestati a persone diverse.
· Cointestazioni. Il decreto non detta regole specifiche: non si può presumere né un raddoppio del beneficio né la libera scelta del cointestatario cui attribuirlo, soprattutto quando uno dei cointestatari possiede altri veicoli.
· Leasing e noleggio a lungo termine. Rileva la qualifica di soggetto passivo, non la proprietà. L'utilizzatore persona fisica che sia obbligato al tributo può beneficiare dell'esenzione; il fatto che il bollo sia incluso nel canone o pagato materialmente dalla società di leasing o di noleggio non è, da solo, decisivo.
· Acquisti, vendite e rottamazioni nel 2027 (anche a seguito di successione). Non è previsto il trasferimento automatico del beneficio da una targa all'altra, né si può presumere una seconda esenzione nello stesso anno.
· Esenzioni già esistenti (ad esempio per i veicoli dei soggetti con disabilità, per quelli di interesse storico o per le auto elettriche). Continuano ad applicarsi secondo le proprie regole; il coordinamento con la nuova esenzione non è disciplinato.
· Procedura e domiciliazione. La norma non prevede domande né moduli: le modalità operative saranno definite da regioni, province autonome e ACI. Non è necessario revocare la domiciliazione bancaria del bollo, ma conviene verificarne il trattamento con l'ente competente.
Imprese
L'esclusione delle società e degli enti
L'esenzione è riservata alle persone fisiche. Sono quindi esclusi i veicoli di cui sono soggetti passivisocietà di persone e di capitali, cooperative, consorzi, enti e associazioni, anche quando i soci sono persone fisiche. Per il parco auto aziendale, dunque, il bollo 2027 resta dovuto secondo le regole ordinarie e va considerato nei budget di spesa.
I casi di confine
· Imprenditori individuali e professionisti. Restano persone fisiche e possono beneficiare dell'esenzione anche per un'autovettura utilizzata nell'attività. Il limite di un veicolo si applica però all'insieme dei veicoli personali e "d'impresa" dello stesso soggetto: il criterio della minore potenza può quindi attribuire l'esenzione all'auto privata anziché a quella utilizzata nell'attività, o viceversa. Autocarri e veicoli commerciali non sono agevolabili e non concorrono alla selezione.
· Auto aziendali assegnate a dipendenti o amministratori (anche in uso promiscuo). Se il soggetto passivo è la società, l'esenzione non spetta: guidare un'auto aziendale non attribuisce il beneficio al dipendente.
· Leasing e noleggio a lungo termine stipulati dall'impresa. Se utilizzatore o locatario è una società, l'esenzione non spetta, indipendentemente da chi versa materialmente il tributo.
· Auto personali di soci, amministratori o dipendenti usate per trasferte. Il veicolo resta della persona fisica, che può beneficiare dell'esenzione se ne ricorrono i requisiti.
I profili fiscali
La disciplina dei costi auto non è modificata. Il bollo continua a seguire le regole dell'art. 164, TUIR: deducibilità integrale per i veicoli strumentali in via esclusiva, del 70% per quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, del 20% in via generale per imprese e professionisti e dell'80% per agenti e rappresentanti di commercio.
· Imprese individuali e professionisti: per il veicolo esente nel 2027 semplicemente non si sostiene il costo e, di conseguenza, non vi è una quota deducibile. Si ritiene che l'esenzione, non essendo un contributo, non generi componenti positivi di reddito rilevanti ai fini IRPEF e IRAP.
· Competenza e cassa: i bolli pagati nel 2026, anche se riferiti in parte al 2027, seguono le regole ordinarie (risconti per le imprese in contabilità ordinaria, principio di cassa per i professionisti); non sono previsti rimborsi.
· IVA: il bollo è un tributo escluso dal campo di applicazione dell'imposta; l'esenzione non incide sulla detrazione.
· Società ed enti: nessuna variazione, dal momento che il bollo resta dovuto e deducibile nei limiti ordinari.
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Punti ancora da chiarire ·Conversione in legge entro il 16 novembre 2026, con possibili modifiche al testo (ad esempio sulla soglia di potenza o sulle categorie di veicoli). ·Modalità applicative: riconoscimento automatico o su istanza, istruzioni delle regioni e dell'ACI, trattamento delle domiciliazioni. ·Regioni a statuto speciale e province autonome: stipula e contenuto dei singoli Accordi previsti dal comma 4. ·Cointestazioni e criterio residuale tra due autovetture con pari potenza e pari importo del bollo. ·Priorità tra motociclo e ciclomotore posseduti dallo stesso contribuente. ·Copertura assicurativa: momento della verifica e trattamento delle polizze sospese. ·Variazioni nel corso del 2027 (acquisti, vendite, rottamazioni, successioni) e coordinamento con le esenzioni già esistenti. ·Leasing e noleggio a lungo termine: individuazione del soggetto passivo nei singoli contratti. ·Tabelle ACI dei costi chilometrici 2027: se e come terranno conto dell'esenzione, con possibili riflessi su rimborsi chilometrici e fringe benefit. · Annualità successive: la conferma della misura dopo il 2027, annunciata dal Governo come obiettivo, richiede nuove disposizioni e relative operture. |
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