INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2026


INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2026

 

 

L'art. 2, D.P.R. n. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

·        dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (quest'anno 2 novembre dato che il 31 ottobre cade di sabato);

·        dai contribuenti assoggettati all'IRES entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si sottolinea che le scadenze di cui all'art. 2, D.P.R. n. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli artt. 5 e 5-bis, D.P.R. n. 322/1998.

 

Ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2025 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2025 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 2 novembre sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi, cosicché detta dichiarazione possa essere re-inviata correttamente ("Correttiva nei termini").

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2025 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione stessa. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per iversamenti d'imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d'imposta.

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Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti degli acconti o dei saldi di IRPEF, IRES e IRAP non eseguiti per l'esercizio 2025, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni derivanti dall'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso saranno superiori.

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle personefisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'IVIE e all'IVAFE.

Qualora non fosse già stato fatto, oro che hanno detenuto investimenti all'estero nel corso del 2025, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di valutare la necessità di inserire tale informazione nella dichiarazione che dovrà essere inoltrata entro il prossimo 2 novembre.

 

Visto di conformità crediti superiori a euro 5.000

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per oro che intendono utilizzare (o che hanno già utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2025.

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla e, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiederel'apposizione del visto di conformità e attendere il decimo giorno successivo a quello di spedizione telematica della dichiarazione da cui emerge il credito.

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Si ricorda che i soggetti che intendano aderire al concordato preventivo per il biennio 2026-2027, dovranno esprimere tale opzione entro il medesimo termine di invio del modello dichiarativo, ossia il 31 ottobre (quest'anno prorogato al 2 novembre).

 

 

770/2026: ENTRO IL 2 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

 

 

Il termine per la trasmissione telematica del modello 770, fissato al 31 ottobre di ogni anno (art. 4, comma 4-bis, D.P.R. n. 322/1998), quest'anno cade di sabato e slitta quindi a lunedì 2 novembre 2026.

 

Chi deve presentare il modello

Il modello 770/2026 riepiloga le ritenute operate nel 2025, i relativi versamenti e gli eventuali crediti. Va trasmesso, direttamente o tramite intermediario abilitato, dai soggetti che nel 2025:

·        hanno operato ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, somme da pignoramento presso terzi e locazioni brevi;

·        hanno corrisposto redditi di capitale, premi, vincite e altri proventi finanziari soggetti a ritenuta o a imposta sostitutiva;

·        hanno distribuito utili, anche senza applicazione di ritenute (ad esempio a società di capitali o su partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa).

 

Lavoro autonomo e provvigioni

Sono tenuti al 770 anche imprese, enti, professionisti e condomini che hanno pagato compensi di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi operando la ritenuta d'acconto. Poiché i dati dei singoli percipienti sono già contenuti nella Certificazione Unica, nel 770 vanno indicati solo:

·        le ritenute operate e i relativi versamenti, nella sezione I del quadro ST (ad esempio codici tributo 1040, 1038, 1019 e 1020);

·        gli eventuali crediti maturati e compensati, nel quadro SX.

Per i compensi ai contribuenti forfetari, non soggetti a ritenuta, non ci sono dati da esporre nel quadro ST. Prima dell'invio è opportuno verificare che ritenute certificate, ritenute dichiarate e versamenti F24 coincidano, perché l'Agenzia delle Entrate incrocia i dati in automatico.

 

Redditi di capitale e utili

Per i redditi di capitale, oltre a ritenute e imposte sostitutive (quadro ST) e crediti (quadro SX), vanno indicate le somme erogate nei quadri dedicati:

·        SF: redditi di capitale soggetti a ritenuta, compensi per avviamento commerciale e contributi di enti pubblici e privati, con i dati dei percipienti;

·        SG: riscatti e capitali da contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione e rendimenti delle rendite con funzione previdenziale;

·        SH: premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli da OICR esteri e titoli atipici;

·        SI: utili pagati nel 2025, in qualità di emittente, da S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e altri enti commerciali soggetti all'IRES;

·        SK: dati dei percipienti di utili e proventi equiparati, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva; il quadro va compilato anche per gli utili pagati senza ritenuta e per quelli corrisposti a soggetti non residenti.

 

Regole di compilazione e invio

Nelle sezioni I (Erario) e II (addizionale regionale) del quadro ST i versamenti vanno esposti in a aggregata: un unico rigo per i versamenti con stessa data, codice tributo e periodo di riferimento (e, per la sezione II, stesso codice Regione). Le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi vanno indicate nel quadro SY.

Il modello può essere inviato in un unico flusso o suddiviso in un massimo di tre flussi per tipologia di ritenute (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitali, locazioni brevi, altre ritenute); il flusso delle locazioni brevi va unito a quello del lavoro autonomo, se presente.

 

Presupposto: la trasmissione delle Certificazioni Uniche

L'invio del 770 presuppone che siano già state trasmesse le Certificazioni Uniche e, ove richiesta, la certificazione degli utili, nei termini dell'art. 4, D.P.R. n. 322/1998:

·        16 marzo 2026 per lavoro dipendente, lavoro autonomo occasionale e redditi diversi;

·        30 aprile 2026 (novità di quest'anno) per lavoro autonomo abituale e provvigioni;

·        2 novembre 2026 per le certificazioni contenenti solo redditi esenti.

RECUPERO ADEMPIMENTI: ENTRO IL PROSSIMO 2 NOVEMBRE POSSIBILE LA "REMISSIONE IN BONIS"

 

 

Chi ha dimenticato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della c.d. "remissione in bonis" rimediare alla disattenzione entro il prossimo2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade quest'anno di sabato e il 1° novembre è festivo), termine ultimo di presentazione dei modelli dichiarativi Redditi e IRAP 2026, pagando una piccola penalitàutilizzando il modello F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012 (convertito dalla Legge n. 44/2012), non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente erisulta esperibile solo se non vi sono state contestazioni nel senso di seguito descritto.

 

Il principio fissato dalla norma

"La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo <di preventiv<a comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura ale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto ale conoscenza".

Siamo pertanto di fronte a una forma "ristretta" di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui lasvista riguardi adempimenti ali non eseguiti alle naturali scadenze.

Come chiarito dalla circolare n. 38/E/2012, per "prima dichiarazione utile" si intende la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per l'adempimento omesso. L'istituto, inoltre, non può essere utilizzato per un mero ripensamento o per una scelta effettuata a posteriori per ragioni di opportunità: occorre che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime o il beneficio prescelto, omettendo soltanto l'adempimento ale (principio ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 42/2024).

 

 

Caratteristiche dell'istituto

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Peraccedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1.abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine dipresentazione della prima dichiarazione utile;

3. versi contestualmente, tramite modello F24, l'importo della sanzione di 250 euro (misura minima prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), senzapossibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia purecon l'espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l'Erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.

 

Obbligo diutilizzo del modello F24 "ELIDE"

Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l'Agenzia delle Entrate con larisoluzione n. 42/E/2018 ha comunicato che a decorrere dall'11 giugno 2018 icodici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012:

·        "8114" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensidell'articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS";

·        "8115" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.L. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille",

sono utilizzati esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), con le seguenti modalità di compilazione.

Il codice tributo da utilizzare è quindi 8114, in quanto 8115 è utilizzabile solo per il particolare caso in cui si debbano sanare le irregolarità relative alla comunicazione per l'ottenimento del 5 per mille.

La regolarizzazione dell'iscrizione al 5 per mille segue peraltro un proprio calendario: per l'esercizio finanziario 2026 gli enti che non hanno presentato nei termini la domanda di iscrizione possono provvedere entro il 30 settembre 2026.

Nella sezione "Contribuente", sono indicati:

·        nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto cheeffettua il versamento.

Nella sezione "Erario ed altro", sono indicati:

·        nelcampo "tipo", la lettera "R";

·        nelcampo "elementi identificativi", nessun valore;

·        nelcampo "codice", il codice tributo;

·        nelcampo "anno di riferimento", l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma "AAAA").

Per qualiipotesi può essere usata la remissionein bonis

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nelle quali può essere utilizzato, con certezza (in quantoprecisato dalla stessa Agenzia delle Entrate), il rimedio descritto.

Modello Eas

Per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. Con la remissionein bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.

Cedolare secca

La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:

- è già stata pagata l'imposta di registro;

- non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'Agenzia delle Entrate bensì verso altro soggetto.

 

Trasparenzafiscale, consolidato fiscale, opzione IRAP da bilancio,tonnage tax

Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione IRAP da bilancio,tonnage tax) per i quali il c.d. Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell'opzione non venga più veicolata con l'invio diapposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi.

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento prot. n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato,trasparenza e per l'opzione IRAP", nei seguenti casi:

·        variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime dellatonnage tax (art. 5, D.M. 23giugno 2005);

·        interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione nel consolidato (artt. 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);

·        perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (artt. 4 e 10, D.M. 23 aprile2004);

·        opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell'art. 5, D.Lgs. n. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (adesempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);

·        opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime dellatonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio,società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della a societaria in essere nell'annualità precedente.

Qualora la dimenticanza riguardi una di queste ipotesi, può essere validamente utilizzata laremissione in bonis.

 

LiquidazioneIVA di gruppo

Anche per quanto riguarda la liquidazione IVA di gruppo, l'art. 1, comma 27, lett. b), Legge di Bilancio 2017 ha modificato l'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che "l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predettaprocedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione".

In altri termini, con la disposizione in esame, il Legislatore:

·        ha confermato che la volontà di avvalersi dell'IVA di gruppo deve essere comunicataesclusivamente dall'ente o società controllante;

·        ha inteso semplificare gli adempimenti ali volti a comunicare l'esercizio dell'opzione per l'IVA di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione IVA annuale presentata nell'anno adecorrere dal quale si intende applicare il regime.

Tale opzione si realizza nel quadro VG ("Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate") del modello di dichiarazione IVA annuale.

 

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Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando a utilizzare, solo a tale fine, il modello IVA 26.

 

Remissionein bonis anche per le opzioni effettuate in dichiarazione

Con l'art. 7-quater, comma 29, D.L. n. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012 (provvedimento che haintrodotto l'istituto della remissionein bonis).

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In pratica, quindi, viene confermata l'applicazione dell'istituto della c.d. "remissione in bonis" anche per i descritti casi nei quali l'opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.

 

Quando la remissionein bonis non è ammessa

Vi sono ipotesi in cui il rimedio è espressamente escluso dal Legislatore o dalla prassi. In particolare, non è possibile ricorrere alla remissionein bonis per:

·        l'adesione al concordato preventivo biennale (art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024): per il biennio 2026-2027 il termine per aderire, differito al 31 ottobre 2026 dall'art. 7-bis, comma 3, D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, slitta a lunedì 2 novembre 2026 ed è perentorio;

·        la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito relative ai bonus edilizi, esclusa dall'art. 2, D.L. n. 39/2024 a decorrere dal 30 marzo 2024;

·        gli adempimenti dovuti nei confronti di soggetti diversi dall'Amministrazione finanziaria (ad esempio, la raccomandata al conduttore nella cedolare secca) e i regimi opzionali che si perfezionano con il comportamento concludente ai sensi del D.P.R. n. 442/1997.

 

Un rimedio analogo: le comunicazioni per i crediti Transizione 4.0

Con la risposta a interpello n. 40/2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omessa presentazione delle comunicazioni (preventiva e di completamento) previste dall'art. 6, D.L. n. 39/2024 non fa venir meno il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, ma ne impedisce l'utilizzo in compensazione. La violazione può essere rimossa presentando le comunicazioni, nell'ordine corretto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata commessa, e versando la sanzione fissa di 250 euro (art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. n. 471/1997).

Per le compensazioni effettuate nel 2025 il termine coincide quindi con quello del modello Redditi 2026 (2 novembre 2026); per quelle effettuate nel 2024 il termine è ormai decorso e il credito compensato è considerato non spettante, con obbligo di riversamento e sanzione del 25%.

 

 



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