IL TRATTAMENTO DELL'IMMOBILE DEL PROFESSIONISTA AI FINI REDDITUALI


IL TRATTAMENTO DELL'IMMOBILE DEL PROFESSIONISTA AI FINI REDDITUALI

 

 

La carenza di specifiche disposizioni che regolano taluni aspetti della determinazione del reddito di lavoro autonomodetermina l'insorgere di molti problemi che non trovano un'immediata soluzione.

Tra questi,certamente, si può annoverare l'intricata gestione dei costi relativi agli immobili dei professionisti, sia per la deduzione del costo di acquisto sia per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione.

 

La nozione di immobile strumentale

Diversamente dalleimprese, la norma non fornisce una definizione di immobile strumentale per il lavoratore autonomo; tuttavia, comprendere il concetto può risultare importante, non solo per la deduzione del costo, ma anche per la gestione fiscale di un'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile medesimo.

Ai fini delladeterminazione del reddito di lavoro autonomo un immobile si considera strumentale solo quando è utilizzato direttamente per l'esercizio esclusivo dell'attività artistica e/o professionale. Non rileva, invece, il fatto che nel rogito il soggetto abbia indicato di intervenire come titolare di partita IVA,ovvero con il solo codice fiscale.

Pertanto, un fabbricato acquistato prima dell'apertura della partita IVA che fosse utilizzato in modo diretto ed esclusivo per lo svolgimento dell'attività, deve essere considerato come strumentale.

Diversamente, siconsidererà come bene appartenente alla sfera privata il fabbricato, acquistato anche in costanza di esercizio dell'attività, utilizzato anche per finalità differenti da quella dello svolgimento dell'attività.

 

La deduzione del costo di acquisto

Nel reddito professionale, le regole di deduzione degli ammortamenti o dei canoni dileasing di un fabbricato sonodiversamente regolate in relazione al momento di acquisto (o di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria) del bene stesso.

Per facilitare la comprensione, si può ricorrere alle tabelle che seguono, distinguendo il caso di utilizzo esclusivo per lo svolgimento dell'attività, da quello dell'utilizzo promiscuo (ossia l'immobile adibito tanto ad abitazione quanto all'attività professionale).

 

 

Immobili esclusivamente strumentali: deduzione degli ammortamenti

Acquistati sino al 14 giugno 1990

Deducibili gli ammortamenti dal 1985

Acquistati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006

Non deducibili ammortamenti

Deducibile un importo pari alla rendita catastale solo fino al 31/12/1992

Acquistati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009

Deducibili gli ammortamenti, ma la quota ridotta a 1/3 del limite tabellare nel triennio 2007-2009

Acquistati dal 1° gennaio 2010

Non deducibili ammortamenti

Nota bene: in caso di utilizzo promiscuo del fabbricato, si deduce il 50% della rendita catastale del fabbricato, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale

 

Immobili esclusivamente strumentali: deduzione dei canonileasing

Contratti stipulati fino al 1° marzo 1989

Canoni deducibili per cassa

Nessun vincolo sulla durata minima del contratto

Uso promiscuo: deduzione 50% rendita catastale

Contratti stipulati dal 2 marzo 1989 al 14 giugno 1990

Canoni deducibili per competenza

Durata minima del contratto: 8 anni

Uso promiscuo: deduzione 50% rendita catastale

Contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006

Canoni non deducibili

Deducibile importo pari alla rendita catastale

Uso promiscuo: deduzione 50% rendita catastale

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009

Canoni deducibili per competenza, ridotti a 1/3 nel triennio 2007-2009

Contratto con durata minima pari alla metà del periodo di ammortamento, con minimo di 8 anni e massimo di 15

Indeducibile quota capitale del canone riferito al terreno

Uso promiscuo: deduzione 50% canone alle medesime condizioni

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013

Canoni non deducibili

Non deducibile nemmeno la rendita catastale

Uso promiscuo: nessuna deduzione

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2014

Canoni deducibili per competenza, per un periodo non inferiore a 12 anni, a prescindere dalla durata del contratto

Indeducibile quota capitale del canone riferito al terreno

Uso promiscuo: deduzione 50% canone alle medesime condizioni

Nota bene: la deduzione dei canoni di competenza per l'immobile a uso promiscuo spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale

 

Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria

L'art.54-quinquies, co.2, Tuir prevede una diversa deduzione del costo a decorrere dal 1° gennaio 2024 a seconda che siano sostenute spese di manutenzione ordinaria o spese di manutenzione straordinaria sugli immobili strumentali dei professionisti.

Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili per intero nell'esercizio di sostenimento per gli immobili strumentali (e in misura pari al 50% per gli immobili a uso promiscuo).

Le spese relativeall'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sono deducibili in 6 quote costanti di pari importo a decorrere dall'esercizio nel quale sono sostenute per gli immobilistrumentali (e in 6 quote costanti di pari importo nella misura del 50% per gli immobili a uso promiscuo).

 

La cessione del contratto dileasing

Da sempre si è dubitato, in dottrina, in merito alla rilevanza fiscale del provento derivante dalla cessione del contratto dileasing immobiliare nell'ambito del lavoro autonomo.

L'art.54-bis, co.3, Tuir stabilisce che in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria dell'immobiledel professionista concorre a are il reddito di lavoro autonomo il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla durata residua del contratto, attualizzati alla data della cessione e al netto della quota capitale dei canoni, già maturati, indeducibile inquanto riferibile al terreno.

Immagine che contiene cerchio, simbolo

Descrizione generata automaticamente

In assenza di conferme ministeriali, si ritiene che la disposizione si applichi esclusivamente ai contratti di locazione finanziaria di immobili stipulati dai professionisti dal 1° gennaio 2014. Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, non essendo deducibile nel corso di tutta la durata del contratto alcun canone di leasing, si ritiene che anche la sopravvenienza attiva determinata ai sensi dell'art.54-bis, co.3, Tuir, non debba essere assoggettata a tassazione.

 



ALLEGATI


Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.

Studio associato Zaniboni