LE CORREZIONI AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Il decreto omnibus, D.Lgs. n. 148/2026, interviene sulla disciplina del concordato preventivo biennale con due disposizioni:
·l'articolo 28 ritocca requisiti, cause di esclusione e di decadenza dell'istituto e, soprattutto, costruisce un pacchetto di premialità riservato a chi rinnova l'adesione per il biennio 2026-2027;
·l'articolo 29 riapre al ravvedimento speciale sulle annualità 2020-2023, questa volta condizionato proprio al rinnovo del concordato.
Il tema centrale delle modifiche è chiaro: il legislatore prova a rendere più conveniente restare nel concordato piuttosto che uscirne, ma chiede in cambio una proroga dei termini di accertamento che merita attenzione. Non mancano comunque anche modifiche più generalizzate che interessano tutti i contribuenti che aderiscono al concordato.
Le modifiche, per espressa previsione del comma 3 dell'articolo 28, si applicano comunque a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027: chi è nel primo biennio 2025-2026 non ne è quindi toccato, salvo che intenda rinnovare.
Di seguito verranno elencate e commentate le modifiche più significative.
Requisiti e cause di esclusione
Una prima modifica attiene al trattamento dell'adesione priva dei requisiti di accesso o in presenza di una causa di esclusione. Finora questi vizi finivano generalmente per essere gestiti come causa di decadenza dal concordato, con tutto ciò che ne conseguiva in termini di conseguenze. La nuova disciplina stabilisce invece che l'adesione priva dei requisiti, o resa in presenza di una causa di esclusione, è "priva di effetti": il contribuente non decade, semplicemente è come se non fosse mai entrato nel concordato.
Sul piano pratico, la differenza non è solo terminologica: incide sul trattamento sanzionatorio e sull'efficacia del ravvedimento per le annualità precedenti.
Rinnovo: modifica della compagine sociale
Tra i vincoli per l'accesso al concordato è presente il fatto che la modifica della compagine sociale, che si verifichi nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, impedisce l'adesione al CPB nel caso in cui aumenti il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più soci o associati in caso di decesso. Tale evento comporta anche la cessazione del concordato, se questo è in corso.
Queste previsioni vengono attenuate per chi decide di rinnovare il concordato: in tale caso, infatti, l'ingresso di nuovi soci o associati non fa scattare la causa ostativa se questi hanno percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure redditi d'impresa o di lavoro autonomo per un importo complessivo non superiore a 35.000 euro. È una norma di buon senso: evita che l'ingresso di un socio con un profilo reddituale marginale, un neoassunto che diventa socio, un giovane professionista, faccia perdere a una società o a uno studio associato la possibilità di rinnovare il concordato.
Società tra professionisti e società tra avvocati: esclusione solo con medesimo ISA
Viene corretta anche la causa di esclusione che riguarda i professionisti che partecipano contemporaneamente a un'associazione professionale, a una società tra professionisti o a una società tra avvocati. Dopo il decreto omnibus, l'esclusione reciproca tra l'adesione del socio persona fisica e quella dell'ente partecipato è subordinata a un'ulteriore condizione: che la STP o la società tra avvocati eserciti un'attività economica riconducibile al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal socio.
Se il socio esercita in proprio un'attività ISA diversa da quella della società partecipata, l'esclusione non opera più automaticamente.
I nuovi benefici per chi rinnova
Come anticipato, l'elemento centrale delle modifiche introdotte riguarda l'incentivo a rinnovare il concordato. Il decreto introduce infatti un nuovo comma 1-bis dell'articolo 14, D.Lgs. n. 13/2024, che riconosce a chi rinnova l'adesione un pacchetto di premialità superiore a quello ordinariamente previsto. In particolare, chi rinnova ottiene:
·l'esonero dal visto di conformità per compensare crediti IVA fino a 100.000 euro annui e crediti da imposte dirette e IRAP fino a 70.000 euro annui, contro i tetti ordinari di 70.000 e 50.000 euro validi per l'ISA e per il CPB "base";
·l'esonero da visto o garanzia sui rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui, anch'esso più elevato del tetto ordinario;
·l'anticipazione fissa di due anni dei termini di decadenza per l'accertamento, contro l'anticipazione "di almeno un anno", graduata per punteggio ISA, prevista in via generale.
A questo si aggiunge, con il nuovo comma 1-ter dello stesso articolo 14, l'azzeramento degli interessi sui versamenti rateali delle imposte relativi al biennio 2026-2027 per chi rinnova, in deroga alla disciplina ordinaria di rateazione.
Coerente con la logica premiale è anche il nuovo comma 3-bis dell'articolo 20, che esclude, in caso di rinnovo, l'applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo: non è quindi dovuta la maggiorazione del 10% (imposte sui redditi) o del 3% (IRAP) sull'acconto calcolato con il metodo storico, né si applica la specifica modalità di calcolo della seconda rata prevista per chi utilizza il metodo previsionale. Queste maggiorazioni erano nate per il "primo periodo d'imposta di adesione al concordato": la circolare 9/E/2025 aveva già chiarito che si applicano solo al primo anno del biennio, ma restava un dubbio interpretativo sul caso del rinnovo dopo un primo biennio. La nuova norma lo risolve espressamente in senso favorevole al contribuente.
Decadenza: la riscrittura dell'articolo 22
Vengono modificate anche alcune ipotesi di decadenza dal concordato.
L'articolo 22, D.Lgs. n. 13/2024, che elenca le cause di decadenza dal concordato, viene riorganizzato. La lettera a) viene alleggerita: il riferimento a ricavi o compensi non dichiarati resta, ma perde l'endiadi con le "violazioni di non lieve entità", che ora trovano casa in un'autonoma lettera c). Le lettere b) e c) originarie vengono sostituite da una nuova lettera b), che disciplina il caso in cui un accertamento relativo al periodo precedente al concordato riveli errori od omissioni nei dati comunicati per la proposta, tali da comportare, sulla base dei dati corretti, un reddito o un valore della produzione superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato.
Vi è anche la modifica della causa di esclusione che riguarda la presentazione della dichiarazione integrativa: se il contribuente rettifica la dichiarazione dei redditi per correggere ricavi, compensi o altri dati rilevanti ai fini della proposta di concordato, il reddito concordato viene rideterminato in base ai dati corretti, e le sanzioni legate possono essere definite tramite ravvedimento operoso ordinario. È una precisazione utile perché chiarisce che l'errore sui dati alla base della proposta non deve necessariamente travolgere l'intero concordato, se il contribuente si attiva spontaneamente per correggerlo.
Il nuovo ravvedimento speciale per il 2020-2023
L'articolo 29 riapre il tema, più volte riproposto, del ravvedimento speciale per le annualità precedenti, riservato a chi accede al concordato.
Nel 2024 il D.Lgs. n. 13/2024 aveva introdotto, per chi aderiva al CPB 2024-2025, un ravvedimento speciale sulle annualità 2018-2022, con imposta sostitutiva su un incremento forfetario del reddito dichiarato (dal 5% al 50%, che dipende dal punteggio ISA ottenuto in quell'anno) e aliquote dal 10% al 15%, ridotte del 30% per gli anni segnati dalla pandemia. In ogni caso l'imposta sostitutiva dovuta per annualità non può scendere sotto i 1.000 euro.
Tale istituto viene riproposto, sostanzialmente identico nell'impianto, per le annualità 2020-2023, ma con una differenza sostanziale nella platea: non basta aderire al concordato per il biennio 2026-2027, occorre rinnovarlo, avendo già aderito al biennio precedente. È quindi un beneficio riservato a chi è già dentro il sistema, non a chi vi entra per la prima volta.
Il versamento va effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in unica soluzione o in un massimo di dieci rate mensili maggiorate degli interessi legali. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento arriva dopo la notifica di un PVC, di uno schema di atto di accertamento o di un atto di recupero di crediti inesistenti; il beneficio, una volta perfezionato, preclude le rettifiche per le annualità sanate, salvo i casi tassativamente elencati: decadenza dal concordato, misure cautelari o rinvio a giudizio per i reati tributari più gravi, mancato perfezionamento della rateazione, dichiarazione infedele della causa di esclusione.
Vi è però un risvolto negativo. In deroga allo Statuto del contribuente, i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029; inoltre, più in generale, per tutti i soggetti ISA che rinnovano il concordato per il 2026-2027, indipendentemente dal ravvedimento, i termini di accertamento altrimenti in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027. Chi valuta l'adesione al ravvedimento, o anche il semplice rinnovo del concordato, dovrà quindi mettere sulla bilancia il vantaggio della copertura sulle rettifiche contro un ampliamento della finestra temporale a disposizione dell'Agenzia per controllare le stesse annualità.
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