COME RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA TRASPARENZA FISCALE



COME RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA TRASPARENZA FISCALE

 

 

Il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali è disciplinato dagli artt. 115 e 116, TUIR. In particolare, l'art. 115, TUIR, disciplina la c.d. "grande trasparenza" mentre è l'art. 116, TUIR, a occuparsi della c.d. "piccola trasparenza".

Quest'ultima permette alle S.r.l. di optare per il regime di trasparenza al sussistere di alcune condizioni, ovvero che:

·        i soci siano persone fisiche;

·        il numero di essi non sia superiore a 10 (20 per le società cooperative);

·        l'ammontare dei ricavi non sia superiore al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore.

L'opzione può essere esercitata anche dalle S.r.l. unipersonali.

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Molta attenzione va riservata alla determinazione della soglia dei ricavi. Secondo la circolare n. 49/E/2004 i ricavi dichiarati sono da assumere avendo riguardo anche all'eventuale adeguamento agli ISA e l'accesso al regime è consentito anche alle società neo-costituite che non hanno il riferimento ai ricavi dell'anno precedente, tuttavia nelle annualità successive, ai fini della verifica per il mantenimento del regime, dovrà essere effettuato il ragguaglio ad anno dell'ammontare dei ricavi dichiarati nella prima annualità di applicazione del regime.

Sempre in relazione alla soglia dei ricavi va quindi specificato che se una S.r.l. intende optare per il triennio 2026- 2028 la verifica dei ricavi va effettuata con riferimento al 2025, ossia al periodo d'imposta precedente a quello di opzione.

 

Opzione

L'opzione è irrevocabile per 3 esercizi sociali e deve essere esercitata da tutti i soci e comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei 3 esercizi sociali, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui si dirà in seguito.

Si ricorda tuttavia che la scelta operata è irrevocabile per 3 periodi d'imposta, ma è soggetta a immediata decadenza al venir meno delle condizioni fissate dalla norma. L'opzione, che ha effetto dall'inizio dell'anno nel quale è manifestata ed è vincolante per un triennio, può essere rinnovata per i trienni successivi.

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Qualora i soggetti che intendono adottare per opzione tale regime incorrano in una comunicazione tardiva, l'Agenzia delle Entrate ha affermato, con la circolare n. 47/E/2008, che tali contribuenti nel caso di specie non potranno fruire del regime in esame.

 

Adempimenti dei soci

L'art. 4, D.M. 23 aprile 2004 stabilisce che l'esercizio dell'opzione per la trasparenza deve essere effettuato, oltre che dalla società partecipata, anche dai soci mediante l'invio di una raccomandata a/r alla società, nella quale è contenuta la volontà da parte di ogni socio di optare per il regime.

Ai fini dell'opzione per il regime di trasparenza è necessario, infatti, che la società acquisisca innanzitutto l'adesione di tutti i soci. La mancata comunicazione, anche soltanto da parte di uno dei soci, rende inefficace l'opzione per il regime in esame.

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Secondo la risoluzione n. 185/E/2009 è esclusa la possibilità per il socio di comunicare l'opzione alla società mediante una raccomandata "a mano".

Tale limitazione non trova applicazione nel caso di S.r.l. unipersonale per effetto della coincidenza tra la volontà dell'unico socio con quella espressa dalla società, vedasi la risoluzione n. 361/E/2007.

La norma non stabilisce un contenuto specifico della comunicazione ma è evidentemente necessario che dalla stessa emerga la volontà del socio di optare per il regime di trasparenza, si riporta un esempio di compilazione della raccomandata.

 

Adempimenti della società

La società che intenda optare per il regime della trasparenza ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate tale scelta tramite compilazione e trasmissione dell'apposito modello approvato con provvedimento Agenzia Entrate del 4 agosto 2004.

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La trasmissione può avvenire solo in via telematica ed entro il primo dei 3 periodi d'imposta di esercizio dell'opzione, quindi nell'esempio di cui sopra per il triennio 2026/2028, entro il 31 dicembre 2026.

 

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 49/E/2004, "l'invio della comunicazione è condizione essenziale per l'ammissione al regime di trasparenza essendo irrilevanti eventuali comportamenti concludenti".

 

 

 

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Se l'esercizio della società non fosse coincidente con l'anno solare il termine per manifestare l'opzione da parte dei soci e della società è legato alla chiusura del primo esercizio di efficacia dell'opzione della società, non rileva chiaramente la data di chiusura del periodo d'imposta dei soci e la non coincidenza con quello di chiusura della società.

 

 



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