TAX CREDIT CARBURANTE AUTOTRASPORTO



TAX CREDIT CARBURANTE AUTOTRASPORTO

 

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 maggio 2026 (pubblicazione avvenuta il 21 luglio scorso) diventa operativa la misura prevista dall'art. 3, D.L. 33/2026 a sostegno delle imprese di autotrasporto, per attenuare gli oneri derivanti dal rincaro dei costi del carburante.

Tale previsione è comunque stata oggetto di numerose modifiche volte principalmente ad ampliarne il contenuto.

Il provvedimento attuativo fissa le modalità di accesso al credito d'imposta, definendo i soggetti beneficiari, i criteri di calcolo dell'agevolazione, nonché la documentazione da presentare e le modalità di utilizzo del beneficio fiscale.

 

I soggetti interessati

Il bonus in commento non è previsto per tutte le imprese, ma solo per i soggetti che operano nel campo dell'autotrasporto. Più precisamente:

·        imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. 504/1995;

·        imprese indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. b), D.Lgs. 504/1995, vale a dire le imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone;

·        imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 218/2003, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

 

Misura del beneficio

Ilbonus consiste in un credito d'imposta che le imprese potranno utilizzare entro il 31 dicembre 2026 tramite presentazione di modello F24 in compensazione di tributi e contributi.

Detto credito d'imposta non concorre ai tetti di compensazione previsti dall'art. 1, comma 53, L. 244/2007 e dall'art. 34, L. n. 388/2000.

Il credito d'imposta per l'autotrasporto, secondo le previsioni recentissimamente aggiornate con il D.L. 133/2026 pubblicato il 27 luglio 2026:

 

·        è commisurato alla maggiore spesa sostenuta, nella misura del 70%, in ciascuno dei mesi da marzo a luglio dell'anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026 (pertanto, il calcolo si basa sulla differenza, ossia la maggiore spesa, tra il costo sostenuto nei mesi di vigenza dell'agevolazione e il prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente per il mese di febbraio 2026);

·        è concesso nel limite massimo di 322 milioni di euro per l'anno 2026 (questo significa che qualora l'ammontare delle richieste dovesse superare il plafond disponibile, l'importo riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria verrà riparametrato in modo proporzionale per rientrare nel limite di spesa massimo).

Tale credito d'imposta non concorre alla azione della base imponibile per le imposte sul reddito e per l'Irap.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla azione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Come richiedere il beneficio

Il credito d'imposta può essere richiesto presentando apposita istanza telematica.

L'istanza sarà presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile quali identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, litri di gasolio acquistati dall'impresa e l'indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

Il D.M. 23 maggio 2026 non ha fissato le modalità tecniche e le tempistiche di presentazione delle istanze dei contribuenti, aspetti demandati ad un secondo provvedimento che dovrebbe essere emanato a breve.

 



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