LA
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DEGLI ENTI LOCALI
La Rottamazione-quinquies, prevista dalla L. 199/2025, il cui termine di adesione è scaduto lo scorso 30 aprile 2026, ha interessato tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
· imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972);
· contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
· sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Quindi, nessuna definizione era possibile per quanto riguarda i carichi di competenza degli enti locali quali, ad esempio, IMU o tassa rifiuti non pagate e iscritte a ruolo.
L'art. 10-quinquies del D.L. 38/2026 (introdotto in sede di conversione dalla L. n. 88 del 22 maggio 2026) prevede che le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, L. 199/25, si applicano a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate.
Le regole per la rottamazione
La rottamazione-quinquies in materia di tributi locali, recentemente introdotta in conversione del D.L. 36/2026, è già stata oggetto di modifica. La disposizione di riferimento è l'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/26 inserito nel testo del decreto in sede di conversione dalla L. n. 88/2026.
Infatti, dopo qualche giorno dalla sua introduzione, con la Legge n.113 del 25 giugno 2026 in conversione del D.L. n. 63/2026, il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema per aggiornare le date che caratterizzano questo istituto. In particolare, il nuovo calendario delle scadenze è stato disegnato dal c. 3 dell'art. 1-sexies.
La rottamazione quinquies ampliata permette la definizione dei debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
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Va rammentato che la rottamazione è una possibilità che il singolo ente può decidere se innescare o meno, tramite propria deliberazione. Quindi non è detto che ogni ruolo riferibile agli enti locali possa essere definito. |
Il primo aspetto che è stato aggiornato è stato proprio il termine entro il quale il Comune ha la possibilità di comunicare all'agente della riscossione l'adesione all'istituto.
L'art. 10-quinquies, comma 2, D.L. n. 38/26 prevede che:
"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026 [il precedente termine era fissato al 30 giugno, n.d.a.], all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026".
Era prima di tutto stato concesso un mese di tempo in più per effettuare tale comunicazione.
Entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all'agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest'ultimo. L'efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Resta ferma la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.
Peraltro, l'agente della riscossione aveva reso disponibili le modalità di comunicazione di tale adesione; la scelta operata dal comune dovrà essere notificata ad Agenzia delle Entrate Riscossione tramite PEC all'indirizzo dedicato: adesione.rottamazione5.enti@pec.agenziariscossione.gov.it, unitamente all'apposito modulo debitamente compilato disponibile sul proprio sito:
La decisione del Comune è limitata alla scelta o meno di aderire alla definizione erariale, non potendo l'ente apportare alcuna modifica ai criteri e modalità individuati dalla normativa primaria; è quindi preclusa agli enti la possibilità, ad esempio, di scegliere quale entrate o quali annualità definire.
La procedura
A decorrere dal 15 ottobre 2026 (anche questo termine prorogato rispetto alla precedente scadenza del 15 settembre) Agenzia delle Entrate Riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Viene anche spostato l'arco temporale nel quale i contribuenti possono presentare istanza di adesione: questa adesione può essere espressatra il 16 ottobre 2026 ed il 15 dicembre 2026 (rispetto al precedente periodo 16 settembre 2026 - 31 ottobre 2026).
Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato:
· in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 ovvero
· in caso di rateizzazione le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.
Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di utilizzare il pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
Agenzia delle Entrate Riscossione, entro il 28 febbraio 2027, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato, mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione, ovvero mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale ovvero ancora presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
Nel calcolo di quanto dovuto si terrà conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto con la definizione, per beneficiare degli effetti della definizione stessa deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi presentando la richiesta di definizione agevolata.
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