IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI ERARIALI



IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI ERARIALI

 

 

Il nuovo testo normativo dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l'istituto del ravvedimento operoso (in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024) sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento sia ridotta al 25%, misura ridotta rispetto alla sanzione in vigore per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.

Dal 1°settembre 2024, inoltre, non è più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di due anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo due anni dalla violazione (è prevista una riduzione da 1/7 della sanzione del 25%). Nella tabella seguente sono esposte le principali casistiche:

Sanzione

Ritardo

Sanzione da ravvedimento

12,5%

Dal primo al quattordicesimo giorno successivo alla scadenza originaria

Dallo 0,0833% al 1,166% per ogni giorno di ritardo (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria)

12,5%

Dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo alla scadenza originaria

1,25%

12,5%

Dal trentunesimo al novantesimo giorno successivo alla scadenza originaria

1,39%

25%

Dal novantunesimo giorno al termine di un anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione

3,125%

25%

Dopo il termine di un anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione

3,57%

Oltre al conteggio della sanzione vanno conteggiati, per dare validità al versamento ravveduto, gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell'effettivo versamento (al tasso di interesse legale approvato ogni anno, pari ad esempio al 2% annuo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e pari al 1,6% annuo dal 1° gennaio 2026).

Quali sono i versamenti erariali che possono essere ravveduti

I debitierariali che possono essere oggetto di ravvedimento sono:

-saldi e acconti non versati o versati in ritardo relativi alle imposte sui redditi (Irpef/Ires);

-saldi e acconti non versati o versati in ritardo relativi all'Iva;

-saldi e acconti non versati o versati in ritardo relativi all'Irap;

-imposte sostitutive (compresa la cedolare secca);

-imposte indirette e ad altri tributi quali ad esempio le Accise.

Nulla è mutato riguardo la condizione oggettiva per fruire del ravvedimento operoso per i tributi erariali: è necessario che non vi siano, alla data di effettuazione del versamento regolarizzato con l'aggiunta di sanzione e interessi, avvenute notifiche di atti di liquidazione o di accertamentocomprese le notifiche di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati e ali delle dichiarazioni.

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Descrizione generata automaticamente

Il contribuente che si trova, ad esempio, con una verifica fiscale in corso ma in un momento antecedente alla notifica del Processo verbale di constatazione, può ancora accedere all'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria violazione.

 

Due casistiche di applicazione del ravvedimento operoso

ESEMPIO 1

 

Una impresa non versa l'Iva mensile derivante dalla liquidazione del mese di maggio, in scadenza il 16 giugno 2026. L'importo non versato è di euro 20.000. Si provvede a conteggiare il ravvedimento e ad effettuare il versamento in data 23 giugno 2026.

La sanzione è pari allo 0,0833% per ciascun giorno di ritardo, quindi pari al 0,5833%, pari a euro 116,67.Gli interessi al tasso legale sono pari a 20.000 * 7/365 * 1,6%, pari a euro 6,14.

Ilmodello F24 di euro 20.122,81 andrà così compilato, nella sezione Erario:

-codice tributo 6005 euro 20.000;

-codice tributo 8904 euro 116,67;

-codice tributo 1991 euro 6,14.

Nel caso esemplificato non vi è alcun dato da segnalare inerente il ravvedimento effettuatoall'interno della LIPE del secondo trimestre, in quanto la comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche è un adempimento indipendente dall'avvenuto versamento o meno dell'imposta.

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Il mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalle liquidazioni periodiche viene intercettato dall'Agenzia delle entrate generalmente 10 mesi dopo il mese di competenza nel quale l'Iva non è stata versata: da quel momento in poi, con la ricezione della PEC ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, non è più possibile fruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

 

ESEMPIO 2

 

Un'impresa non versa il secondo acconto Irap in scadenza il 1° dicembre 2025. L'importo non versato è di euro 15.000 conteggiato con il metodo storico. Si provvede a conteggiare il ravvedimento solo a dichiarazione Irap predisposta in bozza e non ancora spedita dalla quale emerge un debito riferito al periodo di imposta 2025, al netto del primo acconto regolarmente versato, di euro 11.000. Si provvede a conteggiare il ravvedimento del secondo acconto Irap riconteggiato con il metodo previsionale pari a euro 11.000 in data 23 giugno 2026, di modo da inserire l'imposta ravveduta nei versamenti a titolo di acconto effettuati della dichiarazione Irap, prima della trasmissione telematica del modello.

Lasanzione è pari al 3,125%, pari a euro 343,75. Gli interessi al tasso legale sono pari a 11.000 * 30/365 * 2% per il 2025 e pari a 11.000 * 174/365 * 1,6% per il 2026, pari complessivamente a euro 101,98.

Ilmodello F24 di euro 11.445,73 andrà così compilato, nella sezione Erario:

-codice tributo 3812 euro 11.000

-codice tributo 8907 euro 343,75

-codice tributo 1993 euro 101,98

 

L'applicazione del cumulo giuridico laddove più conveniente del cumulo materiale

Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall'articolo 12, D.Lgs. n.472/1997. Sarà consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il cumulo giuridico in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.

Con la circolare 11/2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti applicativi sul nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 87/2024. In particolare, ha precisato che:

-il ravvedimento operoso per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continua a seguire le regole previgenti (sanzione base 30%), anche se il versamento avviene dopo tale data;

-il cumulo giuridico nel ravvedimento si applica per singolo tributo e singolo periodo d'imposta; non è possibile il cumulo tra tributi diversi o periodi d'imposta diversi;

-il contribuente può scegliere liberamente se applicare il cumulo giuridico o il cumulo materiale, optando per la soluzione più favorevole caso per caso.

 



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