VERSAMENTO IMPOSTE MODELLO REDDITI 2026



VERSAMENTO IMPOSTE MODELLO REDDITI 2026

 

 

Per le persone fisiche e le società di persone (e i soci di queste ultime) i termini di versamento del saldo e della prima rata diacconto derivanti dal modello Redditi 2026 per il 2025 sono i seguenti:

?30 giugno2026, senza la maggiorazione dello 0,4%;

?30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,4%.

Per isoggetti Ires che approvano il bilancio entro gli ordinari termini (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e quindi entro il 30 aprile 2026), le imposte dovute a saldo e primo acconto devono essere versate entro la fine del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, e quindi:

?entroil 30 giugno 2026, senza la maggiorazione dello 0,4%;

?entro il 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il predetto termine di 120 giorni dalla chiusuradell'esercizio i suddetti versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Pertanto, per una società di capitali che approva il bilancio nel corso del mese di giugno 2026, il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve avvenire entro il 31 luglio 2026.

 

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può avvenire secondo due distinte modalità:

-compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);

-compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

-i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi e del modello Irap possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l'apposizione del visto di conformità;

-vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi dihome/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive).

Immagine che contiene cerchio, simbolo

Descrizione generata automaticamente

Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie non regolarizzate. Ai sensi dell'articolo 31, D.L. n. 78/2010:

-se i ruoli scaduti per imposte erariali superano1.500 euro ma non eccedono50.000 euro, è inibita la compensazione orizzontale dei crediti erariali; questa torna possibile solo dopo il pagamento dei ruoli scaduti o la loro compensazione tramite modello F24 con il codice tributo "RUOL" (risoluzione n. 18/E/2011);

-se iruoli scaduti affidati all'agente della riscossione superano50.000 euro, è previsto il divieto assoluto di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

 

La proroga per i contribuenti ISA e per i contribuenti forfettari

L'articolo 6, D.L. 89/2026 ha prorogato dal 30 giugno 2026 al 20 luglio 2026 il termine di versamento delleimposte risultanti dai modelli Redditi, Irap e Iva riferite al periodo di imposta 2025 per tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito per ciascun indice.

Èprevista anche la possibilità di versare quanto dovuto entro il 20 agosto 2026, con la maggiorazione dello 0,80%.

Si specifica che, in linea con le proroghe disposte anche nel corso di annualità precedenti, ladisposizione del D.L. 89/2026 interessa anche:

-contribuenti forfettari e minimi;

-soci di società di persone, società a responsabilità limitata trasparenti e associazioni professionali soggette agli ISA;

-soci di società a responsabilità limitata "non trasparenti" esclusivamente per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali derivanti dal modello Redditi (non per le altre imposte derivanti dallo stesso modello dichiarativo).

 



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