LE MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



LE MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

 

 

Con la conversione del D.L. 38/2026, avvenuta ad opera della L. 88 del 22 maggio 2026, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale contenuto nel D.Lgs. 13/2024.

Rispetto alle prime ipotesi dove erano state paventate molte correzioni, nella versione definitiva sono state introdotte solo 3 modifiche che di seguito si andranno brevemente a commentare; dette modifiche sono contenute negli articoli 7 e 7-bis del D.L. 38/2026 appunto modificati/introdotti in sede di conversione.

 

I limiti massimi di incremento alla proposta

Con l'adesione al concordato preventivo il contribuente accetta di pagare imposte, per il biennio concordato, sulla base di un reddito predeterminato (lo stesso accade anche per l'IRAP, concordando il valore della produzione); tale reddito predeterminato è solitamente un importo superiore rispetto a quello dichiarato nell'anno di riferimento (per il biennio 2026-2027 l'anno di riferimento è il 2025).

Per evitare che a soggetti che già dichiarano redditi molto elevati possano essere richiesti forti incrementi del reddito concordato, lo scorso anno venne posto un tetto alla proposta per i soggetti che presentavano risultati ISA particolarmente elevati. In particolare, venne previsto che la proposta non può eccedere il reddito dichiarato rettificato, secondo le seguenti misure (facendo riferimento ai risultatiti ISA dell'anno di riferimento):

·10% con punteggio ISA pari a 10;

·15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;

·25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.

Se la proposta ulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

Questa norma viene integrata con l'introduzione di ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti con minore punteggio ISA. In particolare, gli incrementi sono limitati al:

·30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;

·35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

A partire da quest'anno, pertanto, potrebbe risultare maggiormente conveniente aderire al concordato anche per soggetti che presentano situazioni meno spumeggianti.

Iperammortamento e concordato

Il reddito concordato deve essere conguagliato di alcune componenti specifiche previste dalla norma di riferimento. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate si tratta di una elencazione tassativa.

In particolare, per i professionisti tali componenti sono le seguenti:

·plusvalenze e minusvalenze;

·redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali;

·corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;

·maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023.

Analogamente, tale conguaglio riguarda anche le imprese, facendo riferimento a questa elencazione, altrettanto tassativa:

·plusvalenze realizzate;

·sopravvenienze attive;

·minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;

·utili o perdite da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE;

·maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023;

·maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti di cui all'articolo 1, comma 427 - 436, L. 199/25.

Tale ultima componente (appunto l'iperammortamento) è stata recentemente introdotta dal DL 38/26 e riguarderà i periodi d'imposta dal 2026 in avanti.

 

 

 

 

Termine per l'opzione

È stato prorogato il termine di adesione al concordato per il biennio 2026-2027, facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2025: rispetto al termine ordinario per l'opzione, fissato al 30 settembre, per quest'anno l'opzione è possibile fino al 31 ottobre 2026. Per i soggetti con periodo d'imposta non solare, l'opzione può essere esercitata entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

 

Termine per la disponibilità del software

Un'ulteriore modifica riguarda la proroga del termine per il rilascio del software necessario all'elaborazione degli ISA e del concordato, sanando il ritardo con il quale detto software è stato rilasciato. Viene, infatti, confermato il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026.

 

 

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: MODALITÀ DI ADESIONE

 

 

Il periodo dichiarativo è anche occasione per valutare il concordato preventivo per il biennio 2026-2027, visto che l'opzione deve essere esercitata necessariamente entro il termine del 31 ottobre 2026 (termine recentemente prorogato ad opera del DL 38/2026, rispetto al termine ordinario del 30 settembre).

Prima di ricordare le modalità di adesione è bene rammentare i principali vantaggi che vengono ottenuti dai soggetti che effettuano l'adesione.

 

I vantaggi del concordato preventivo

L'adesione al concordato preventivo biennale offre ai contribuenti diversi vantaggi, che di seguito si riepilogano.

·In luogo del reddito effettivo (che comunque deve essere puntualmente dichiarato) le imposte dovute vengono calcolate facendo riferimento al reddito concordato (ovvero il valore della produzione concordato per quanto riguarda l'IRAP). Tale reddito deve comunque essere conguagliato in presenza di determinate componenti straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc).

·Il reddito incrementale (ossia il maggior reddito concordato rispetto all'anno base, quindi per il concordato 2026-2025 si tratta del 2025) viene tassato in maniera sostitutiva con aliquota variabile (dal 10% al 15%) in base al risultato ISA ottenuto nell'anno base (la sostitutiva è applicabile ad un importo incrementale massimo di € 85.000; l'eventuale eccedenza è soggetta all'aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF ovvero l'aliquota del 24%, per i soggetti IRES o del 20%, in caso di applicazione dell'agevolazione IRES premiale).

·Il contribuente ottiene tutti i benefici premiali ISA (tanto in relazione all'utilizzo dei crediti fiscali, quanto in relazione alla protezione da accertamenti) indipendentemente dal risultato ottenuto dall'elaborazione degli ISA nel corso degli anni concordati.

·Sono esclusi gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri ai fini delle imposte dirette in relazione al reddito concordato, salvo che non si verifichino cause di decadenza. Non sono previste specifiche protezioni in relazione alle verifiche IVA, posto che il concordato non produce effetti per l'imposta sul valore aggiunto).

 

 

L'opzione

L'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027 può essere effettuata, entro il 31 ottobre 2026, con le seguenti modalità:

·invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d'imposta 2025), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026);

·invio autonomo, unitamente con il frontespizio del modello REDDITI 2026, con compilazione della casella "Comunicazione CPB" con il codice 1 ("Adesione").

Anche la revoca del concordato deve avvenire con le medesime modalità (mentre lo scorso anno era possibile la revoca solo con invio autonomo, da quest'anno è possibile la revoca anche con l'invio congiunto).

Da notare che la revoca è possibile solo entro il termine previsto per l'opzione; questo significa che dopo il 31 ottobre 2026, non sarà più possibile revocare il concordato per il biennio 2026-2027, quindi il concordato verrà meno solo nel caso si verifichino ipotesi di cessazione o decadenza (con le correlate conseguenze).

 



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