LE NOVITÀ SULLA GOVERNANCE DELLE S.P.A. - D.LGS. N. 47/2026


LE NOVITÀ SULLA GOVERNANCE DELLE S.P.A. - D.LGS. N. 47/2026

 

 

Quadro generale e e normativa

Il D.Lgs. n. 47 del 27 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 (Supplemento Ordinario n. 14) ed in vigore dal 29 aprile 2026, attua la delega contenuta nell'articolo 19, Legge n. 21/2024, (c.d. Legge Capitali). La riforma persegue un duplice obiettivo:

·     da un lato, riformare in modo organico il Testo Unico della Finanza (TUF, D.Lgs. 58/1998);

·     dall'altro, modificare profondamente le disposizioni del Codice civile in materia di società di capitali, con l'intento di favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio e aumentare la competitività del mercato italiano.

Immagine che contiene cerchio, simbolo

Descrizione generata automaticamente

Per quanto riguarda la governance delle S.p.A., il cuore della riforma si trova nell'articolo 9 del Decreto, che riscrive e riorganizza sistematicamente le disposizioni del Codice civile in materia di amministrazione e controllo. L'intervento non è meramente ale: il legislatore ha ridisegnato l'architettura complessiva degli organi sociali, assegnando a ciascun modello una propria autonomia regolatoria e piena dignità sistematica.

 

Parificazione e autonomia dei tre modelli di governance

La novità più rilevante sul piano strutturale è la piena parificazione tra i tre modelli di amministrazione e controllo:

·      Sistema tradizionale (CdA + legio sindacale)

·      Sistema dualistico (Consiglio di gestione + Consiglio di sorveglianza)

·      Sistema monistico (CdA + Comitato per il controllo sulla gestione)

Con la modifica dell'articolo 2380, c.c., il modello tradizionale cessa di essere il sistema di riferimento "di default"; tutti e tre i modelli vengono posti su un piano di equivalenza ale e sostanziale. Lo statuto di ciascuna società deve ora indicare esplicitamente il sistema adottato. L'eventuale passaggio da un modello a un altro produce effetti dalla data della riunione dell'organo competente convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Sul piano sistematico, l'articolo 9 introduce una struttura normativa articolata in:

·      un nucleo iniziale di regole comuni a tutti i sistemi;

·      tre plessi normativi autonomi, ciascuno dedicato a un sistema specifico: artt. 2396decies-2409septies c.c. per il modello con legio sindacale; artt. 2409novies-2409quinquiesdecies c.c. per il sistema dualistico; artt. 2409septiesdecies-2409 noviesdecies c.c. per il sistema monistico.

Organi di controllo: funzioni rafforzate e nuovi doveri

Il Decreto rafforza il ruolo degli organi di controllo e ne sistematizza le funzioni. In particolare:

·      estensione del dovere di vigilanza al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

·      introduzione del principio di adeguatezza dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati a fini di monitoraggio;

·      rafforzamento degli obblighi di reporting degli organi di controllo verso l'assemblea, con potenziamento dei flussi informativi;

·      riduzione dei meccanismi di intervento esterno (es. denunce all'autorità giudiziaria): il legislatore punta sui controlli interni, spostando l'approccio da uno schema reattivo (impugnazioni) a uno preventivo (governance corretta).

I nuovi obblighi informativi in materia di corporate governance riguardano anche: (i) le politiche sull'utilizzo e il monitoraggio dei sistemi di intelligenza artificiale negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili; (ii) la gestione dei rischi informatici e di sicurezza cibernetica.

 

Responsabilità degli organi di amministrazione e controllo

Amministratori non esecutivi

Il nuovo articolo 2381-ter, quarto comma, c.c. esclude la responsabilità degli amministratori non delegati qualora abbiano assunto le proprie determinazioni facendo «ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto». La norma si applica a tutti e tre i sistemi di governance, in quanto contenuta nel nucleo normativo trasversale. È, tuttavia, prevista una clausola di salvaguardia: «resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali», con specifico riferimento ai settori bancario, finanziario e assicurativo.

 

Organo di controllo: un doppio binario

Il quadro in materia di responsabilità dei sindaci presenta una rilevanteasimmetriatra società chiuse e quotate:

Tipo di società

Regime di responsabilità del legio sindacale

S.p.A. non quotate (modello tradizionale)

Liability cap ex art. 2407, co. 2, c.c. (L. 35/2025): responsabilità limitata a un multiplo del compenso (10-15x)

Società quotate e ammesse a MTF

Nessun limite: responsabilità solidale piena con gli amministratori per i danni derivanti da omessa vigilanza (nuovo art. 151.2 TUF)

Sistemi senza legio sindacale (dualistico/monistico)

Regime invariato: responsabilità solidale con l'organo gestorio senza cap

La ratio della scelta per le quotate, secondo la relazione illustrativa, risiede nella complessità del ruolo e nell'esigenza di tutela del mercato e degli investitori diffusi.

 

Assemblea: partecipazione e voto

Modalità di svolgimento

Il decreto favorisce le assemblee in modalità non in presenza: in assenza di previsione statutaria espressa, l'organo amministrativo può decidere autonomamente di tenere l'assemblea in via telematica o tramite rappresentante designato. I soci che rappresentano almeno 1/20 del capitale sociale con diritto di voto sulle materie all'ordine del giorno possono richiedere lo svolgimento in presenza.Vengono inoltre introdotte norme per limitare le attività di mero disturbo nelle assemblee.

 

Voto plurimo e maggiorato: sterilizzazione

Le azioni a voto plurimo e a voto maggiorato vengono sterilizzate (esprimono un solo voto) per le deliberazioni aventi ad oggetto:

·      fusioni che comportino ildelisting della società;

·      trasferimento della sede sociale all'estero;

·      procedura di acquisto totalitario su autorizzazione dei soci;

·      delisting edown-listing.

 

Acquisto totalitario su autorizzazione dei soci

Viene introdotta una nuova procedura: l'assemblea straordinaria delle società quotate può deliberare l'acquisto totalitario delle azioni da parte di un soggetto individuato dall'organo amministrativo, richiedendo il voto favorevole di almeno il 75% del capitale rappresentato in assemblea.

 

OPA: nuova soglia unica

In ambito quotate, la riforma stabilisce una soglia OPA totalitaria unica al 30% della partecipazione sociale o dei diritti di voto. Viene eliminata la precedente soglia ridotta del 25% prevista per le società di maggiori dimensioni (non PMI) e la possibilità per le PMI di individuare statutariamente una soglia diversa.

 

Abrogazione del divieto di interlocking

L'art. 8 del decreto abroga il divieto di interlocking (articolo 36, D.L. 201/2011), che vietava ai componenti dei CdA di banche e assicurazioni concorrenti di ricoprire incarichi incrociati. La misura è stata ritenuta non più necessaria come presidio autonomo.

Regime semplificato per neo quotate e PMI quotate

Per le società di nuova quotazione e per le PMI quotate con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro è previsto un regime speciale conopt-in mediante modifica statutaria. Il regime semplificato consente:

·      maggiore flessibilità per le operazioni con parti correlate;

·      nomina degli organi sociali con metodi alternativi al voto di lista;

·      possibile esclusione di alcune cause di recesso;

·      quorum semplificati per modifiche statutarie;

·      possibilità di rendere non vincolante la delibera assembleare sulla politica di remunerazione.

 

Delibere assembleari: dal alismo alla qualità del processo

La riforma, pur non modificando testualmente gli articoli 2377, c.c. (annullabilità) e 2379, c.c. (nullità), ne trasforma il contenuto applicativo. Lo spettro delle violazioni che possono fondare l'annullabilità si estende a:

·      difetti di informazione tra gli organi;

·      carenze nei flussi informativi verso l'assemblea;

·      incoerenze nel sistema di governance adottato.

Il modello che emerge è quello di un'efficacia delle deliberazioni a tre livelli: ale (regolarità procedurale), sostanziale (integrità informativa) e sistemica (coerenza tra delibera, governance e controlli).

 

Adeguamento degli statuti: cosa fare

Le società devono valutare l'opportunità di adeguare i propri statuti alla luce delle seguenti novità:

Adempimento

Priorità

Indicare espressamente il sistema di governance adottato (art. 2380 c.c.)

Alta

Aggiornare clausole su convocazione e svolgimento assemblee (modalità telematiche)

Alta

Verificare le clausole su voto plurimo/maggiorato

Media

Valutare eventualeopt-in al regime semplificato (PMI quotate)

Se applicabile

Adeguare i flussi informativi degli organi di controllo verso l'assemblea

Alta

Inserire policy su AI e rischi informatici nella relazione di corporate governance

Media

 

 



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