L'AGENZIA CHIARISCE IL TRATTAMENTO IVA DI CHIROPRATICI, CHINESIOLOGI, OSTEOPATI E MASSAGGIATORI CAPO BAGNINI (MCB)



 

L'AGENZIA CHIARISCE IL TRATTAMENTO IVA DI CHIROPRATICI, CHINESIOLOGI, OSTEOPATI E MASSAGGIATORI CAPO BAGNINI (MCB)

 

 

Con larisoluzione n. 9/E dello scorso 11 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate fornisce preziose indicazioni in relazione al trattamento ai fini Iva delle prestazioni poste in essere da taluni soggetti che potenzialmente operano o potrebbero operare in ambito "sanitario", inteso in senso ampio.

In particolare, il documento di prassi si esprime in merito all'applicabilità della previsione di esenzione contenuta nell'articolo 10 comma 1 punto 18) del Decreto Iva con riferimento alle seguenti attività:

Øosteopata

Øchiropratico

Øchinesiologo

Ømassaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista o MCB).

L'applicabilità o meno del regime di esenzione per dette prestazioni si pone poi in stretta correlazione con le conseguenti modalità di fatturazione, atteso che le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI e quindi devo essere emesse in modalità analogica (cartacea) o anche elettronica ma al di fuori del Sistema di Interscambio (SdI).

E ciò a prescindere:

-         sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga la prestazione e, in conseguenza, le fattura agli utenti;

-         sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.

 

Il dietrofront dell'Agenzia per gli MCB (FAQ dell'11 marzo 2026)

Immagine che contiene cerchio, simbolo

Descrizione generata automaticamente

Con la recente risposta ad una FAQ l'Agenzia delle entrate, a parziale riforma di quanto precedentemente affermato nella citata Risoluzione n. 9/E dello scorso 11 febbraio 2026, afferma che l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria in relazione alle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista o MCB), nonostante ad esse si applichi il regime di esenzione di cui al punto 18) dell'art.10 co.1 del Decreto Iva, non risulta ancora possibile in quanto manca ancora uno specifico Decreto Ministeriale che includa detti soggetti nell'obbligo.

Vediamo, quindi, in a di rappresentazione schematica, le conclusioni a cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate in relazione alle sopra citate figure.

ATTIVITÀ

TRATTAMENTO IVA

OSTEOPATA

Stante l'attuale quadro normativo (ben delineato dalla R.M. 9/E/2026) e alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate è del parere che, allo stato, la professione dell'osteopata, istituita e individuata dalla Legge n.3/2018 e inserita tra le professioni tecniche della prevenzione dal D.M. 18/7/2024, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all'art.99 del T.U. leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un DM salute di concerto con il MEF, come previsto dalla disposizione contenuta nel citato art.10, punto 18) del Decreto Iva,non può beneficiare dell'esenzione ivi prevista.

CHIROPRATICO

Tenuto conto che per la professione del chiropratico non è stata ancora avviata la procedura per la relativa istituzione, l'Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni rese nell'ambito di tale attività, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all'art.99 del T.U. leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un D.M. salute di concerto con il MEF, come previsto dalla disposizione contenuta nel citato art.10, punto 18) del Decreto Iva,non può beneficiare dell'esenzione ivi prevista.

CHINESIOLOGO

Tenuto conto che l'attività di chinesiologo non soddisfa alcuna delle condizioni richieste dall'art.10, punto 18) del Decreto Iva per la fruizione del regime di esenzione in argomento, alle prestazioni rese in qualità di chinesiologosi rende applicabile l'IVA nella misura ordinaria.

MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO (MCB)

Per effetto del richiamo contenuto nell'art.10, punto 18) del Decreto Iva all'art.99 del T.U. leggi sanitarie, che ai commi 1 e 2 include espressamente i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici tra le arti sanitarie soggette a vigilanza sanitaria, l'Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB)possano beneficiare dell'esenzione IVA, sempre che la qualifica di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici venga attestata da titolo idoneo all'esercizio della predetta attività.

 



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