VEICOLI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI



 

VEICOLI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

 

 

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- esclusivamente aziendale. Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcunbenefit;

- promiscuo (aziendale e privato). Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa - lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste dunque una parziale utilità privata (benefit), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;

- esclusivamente privato. Il veicolo rappresenta esclusivamente unbenefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituiscein toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Le tabelle Aci per la determinazione delbenefit convenzionale per l'anno 2026 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025.

Auto per utilizzo esclusivamente aziendale

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie.

In definitiva:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;

- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir (normalmente 20%);

- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);

- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito a eventuali violazioni al Codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda "custode" dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

Auto per uso promiscuo aziendale e privato

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:

- l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;

- l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda sia assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;

- l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti "a staffetta" nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento del soggetto Tizio, sostituito dal soggetto Caio.

Disciplina applicabile dal 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato radicalmente l'impostazione esistente fino al 31 dicembre 2024. Più precisamente, mentre in precedenza la quantificazione del benefit distingueva le auto in funzione delle emissioni di CO2, a partire dal 2025 si deve aver riguardo alla tipologia di alimentazione. In base alle novità, è possibile rappresentare nella tabella che segue l'evoluzione che la misura del benefit tassato in capo al dipendente ha avuto nel corso del tempo.

LE MISURE DEL BENEFIT A CONFRONTO

Fino al 30.6.2020

Dall'1.7.2020 al 31.12.2024

Dal 1.1.2025

30%

Fino a 60 g/Km CO2à 25%

Da 61 a 160 g/Km CO2à30%

Da 161 a 190 g/Km CO2à 50%

Oltre 190 g/Km CO2à 60%

Alimentaz. elettricaà 10%

Alimentaz. ibrida plug-inà 20%

Altre alimentazionià 50%

Pertanto, l'effetto finale è la risultanza delle seguenti considerazioni:

1. il etro di riferimento è sempre costituito dalle Tabelle elaborate annualmente dall'ACI, in relazione a una percorrenza "standard" di 15.000 Km annui;

2. ciò che varia è la misura in relazione alla quale si presume che il veicolo sia destinato a utilizzi privati e non aziendali, esplicitato in una percentuale applicata alla predetta percorrenzastandard;

3. la base di commisurazione del valore fiscale delbenefit è costituita dal tipo di alimentazione del veicolo.

È bene osservare che le novità introdotte lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano solamente le autovetture immatricolate a partire dal 1° gennaio 2025 ed assegnate al dipendente a partire da tale data. Inoltre, si evidenzia che il D.L. n. 19/2025 ha inserito una clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, ai quali continua ad applicarsi la precedente disciplina (basata sulle emissioni di CO2).

Disciplina dal 2025

Come detto, poiché la nuova disciplina introdotta dalle Legge di Bilancio 2025 riguarda solamente i veicoli immatricolati dal 2025 ed assegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025, per quelli immatricolati ed assegnati prima di tale data si applica la precedente normativa, in base alla quale il valore delbenefit in misura forfettaria è determinato in base alle seguenti regole:

1. per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, ilfringe benefit si quantifica in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;

2. per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione delfringe benefit è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;

3. per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, ilfringe benefitnon può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (in tal senso, risoluzione n. 46/E/2020). Dunque, va precisato che:

- per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole "canoniche" che quantificano ilbenefit in misura fissa pari al 30% della tariffa;

- per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch'esso immatricolato da tale data;

- la norma ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l'anno 2020 e le annualità successive.

Emissione di CO2 del veicolo

% di percorrenza privata

Anno 2020

Dal 2021

Fino a 60 g/Km

25%

25%

Da 61 a 160 g/Km

30%

30%

Da 161 a 190 g/Km

40%

50%

Oltre 190 g/Km

50%

60%

 

Per individuare la tipologia di veicolo e l'ammontare del benefit "variabile" (oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva) è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce "V.7" nel riquadro 2, come si vede dagli esempi che seguono (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza - non elettriche - salgono nella misura):

 

Veicolo con emissioni tra 161 e 190

Veicolo con emissioni tra 61 e 160

82-PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE AL 15 GENNAIO 2018

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