LA CERTIFICAZIONE UNICA 2026
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 15707 del 15 gennaio 2026, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2026, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2025, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
La CU 2026 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla e ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.
Novità
Tra le novità che interessano l'adempimento CU2026 ci sono le seguenti:
-nuove scadenze;
-esonero CU per i professionisti in regime forfettario/minimi.
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La trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è effettuata entro il 30 aprile (e non più entro il 31 marzo) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (art.4, co.6-quinquies, D.P.R. 322/1998, come modificato dall'art.4, D.Lgs. 81/2025). |
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Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2025 vige l'esonero dalla presentazione della CU, relativa ai compensi per i soggetti in regime fiscale forfettario o dei minimi. Il mancato invio telematico entro i termini è soggetto ad una sanzione di € 100 per ogni certificazione non inviata o inviata in ritardo. |
In termini più sostanziali, tra gli interventi più rilevanti che riguardano il modello CU2026 e che recepiscono le innovazioni normative intervenute sui redditi 2025 figurano le misure a favore dei lavoratori con redditi fino a € 20.000 euro e compresi tra € 20.000 e € 40.000, nonché il riordino delle detrazioni d'imposta.
Termini
La CU 2026 si articola in 2 diverse certificazioni:
1. il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
2. il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
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Il termineper la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato, per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, è fissato nel prossimo 16 marzo 2026;sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delleentrate, utilizzando il modello ordinario. |
Resta fissato al 31 ottobre 2026 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2026).
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Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate. |
Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all'assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2025 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2026 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo.
La CU 2026 in sintesi
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Adempimento |
Scadenza |
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Invio CU all'Agenzia delleentrate (esclusi autonomi) |
16 marzo 2026 |
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Invio "CU autonomi" |
30 aprile 2026 |
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Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini |
No sanzioni per invii entro 5giorni dal termine |
Composizione della certificazione
Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:
- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- CU 2026, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:
1. dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
2. certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
3. certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Sanzioni: ammesso il ravvedimento
L'omessa, tardiva o errata presentazione della CU2026 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
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Con circolare n. 12/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha superato la precedente posizione secondo la quale la sanzione per omessa, tardiva o errata presentazione della CU non poteva essere ravveduta, ammettendo ora la possibilità di fare ricordo alle riduzioni delle sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso che, è bene ricordare, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ammette l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997. |
LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2025
La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque a corrisposti, nell'anno 2025.
La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.
Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).
Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili allinkhttps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020
Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è ato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.
Attenzione al periodo di formazione delle riserve di utili
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Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti finoall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate). |
In relazione agli utili maturati nel periodo transitorio, l'Agenzia delle entrate in data 18 dicembre 2023 haprovveduto ad aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello Cupe al fine di recepire le indicazioni offerte con il principio di diritto n. 3/E/2022 secondo cui il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.
Gli utili e i proventi corrisposti nel 2025 da certificare
Il modello Cupe va consegnato ai percettori da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme aisingoli percipienti entro il prossimo 16 marzo; tale modello non va trasmesso all'Agenzia delle entrate.
Ipercettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2025.
Lesomme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:
- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite fiscalmente considerate di utili;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla e a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.
L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.
Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:
- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.
Dividendi
Prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:
- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili atisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, e la cui erogazione è avvenuta nel 2025.
Aseconda dell'anno di azione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:
- il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla azione del reddito del percettore nella misura del 40%;
- il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla azione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.
A norma dell'articolo 32-quater, D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione delcorrispondente regime fiscale; l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva.
Si ricorda che la certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione di utili e di riserve atisi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116, TUIR, che in caso di distribuzione non concorrono a are il reddito dei soci.
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