RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IMU POSSIBILE ANCHE OLTRE I 90 GIORNI


 

RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IMU POSSIBILE ANCHE OLTRE I 90 GIORNI

 

 

Nei recentiforum con la stampa specializzata, il Mef ha fornito una interessante indicazione riguardante il termine e la modalità per definire le sanzioni relative al ritardo di presentazione della dichiarazione Imu: secondo il Ministero, la dichiarazione risulta ravvedibile anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza naturale.

 

Il ravvedimento della dichiarazione Imu

La possibilità di sanare la ritardata presentazione della dichiarazione Imu oltre i 90 giorni è oggetto da tempo di dibattito in dottrina.

A tal proposito la posizione più consolidata in dottrina voleva che la violazione riguardante l'omessa presentazione della dichiarazione potesse essere sanata solo se la dichiarazione risultava trasmessa entro 90 giorni dal termine ordinario, ed entro il medesimo termine fossero eseguiti anche i versamenti per perfezionare il ravvedimento (quindi con il versamento della relativa sanzione ridotta).

Questa posizione era sostenuta alla luce del fatto che in generale per i tributi erariali vale il principio secondo cui la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza deve considerarsi valida (fermo restando le sanzioni tributarie irrogate per il ritardo), mentre la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni va qualificata come omessa; al riguardo dispone l'articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 in tema di imposte dirette e il successivo articolo 8, comma 6, D.P.R. 322/1998 in materia Iva.

Anche nelle istruzioni alla compilazione del modello Imu non si scorge alcuna preclusione in tal senso; anzi, si legge:

"La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza di legge, al pari di quella tardiva, ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso".

Tale ula decisamente di ampia portata pareva lasciare spazio alla possibilità di ritenere che la dichiarazione potesse presentarsi anche dopo il decorso di 90 giorni dal termine ordinario di trasmissione (con riduzione della sanzione da 1/8 a 1/6).

Non si deve però dimenticare che nella circolare n. 1/DF/2013 viene richiamata unicamente la possibilità di ravvedere l'omessa dichiarazione Imu solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, senza prendere in alcuna considerazione l'ipotesi di presentazione della dichiarazione oltre tale termine.

A favore della possibilità di ravvedere l'omessa dichiarazione anche oltre il termine dei 90 giorni si è espresso il Mef: in materia di tributi locali viene affermato, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione fra l'omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione come, invece, avviene per le imposte erariali.

Per quanto concerne i tributi locali, pertanto, in mancanza di previsioni specifiche, il Mef ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 (ossia la disposizione che regola il ravvedimento operoso).

In concreto, quindi, occorre operare come segue:

- se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. 472/1997, con riduzione a 1/10 della sanzione ordinaria (nel caso di imposta correttamente versata, la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è pari a 50 euro, quindi la sanzione ridotta risulta essere 5 euro);

- in caso contrario, ossia qualora la presentazione avvenga successivamente a tale termine, potranno essere applicate le riduzioni delle sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 (quindi con riduzione pari a 1/8, 1/7 o 1/6 a seconda di quanto tempo è trascorso dall'irregolarità).

 

 



ALLEGATI


Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.

Studio associato Zaniboni