INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023


INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023

 

 

L'articolo 2, D.P.R. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente:

dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

dai contribuenti assoggettati all'Ires entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si sottolinea che le scadenze richiamate non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998 e variano in base alla data in cui si verifica l'operazione.

 

Ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2022 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2022 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 novembre 2023 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2023, cosicché detta dichiarazione possa essere adeguatamente modificata ("Correttiva nei termini").

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2022 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla.

L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva (quest'ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d'imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d'imposta.

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Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l'anno 2022, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni saranno superiori, in quanto etrate al ritardo di versamento.

 

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e all'Imposta sul valore dei prodotti finanziari e dei conti correnti detenuti all'estero (Ivafe).

Qualora non fosse già stato fatto, oro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2022, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 30 novembre 2023.

 

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla e, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per oro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2022. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

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In caso di mancata apposizione del visto, qualora il credito sia utilizzato oltre soglia, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione pari al 30% di ogni credito compensato in violazione di tale obbligo, nonché il recupero del credito indebitamente utilizzato.

 

RECUPERO ADEMPIMENTI: ENTRO IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE POSSIBILE LA "REMISSIONEIN BONIS"

 

 

Chi ha dimenticato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della "remissione in bonis" rimediare alla disattenzione entro il prossimo30 novembre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se non vi sono state contestazioni nel senso di seguito descritto.

 

Il principio fissato dalla norma

"la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto ale conoscenza".

Siamo pertanto di fronte a una forma "ristretta" di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti ali non eseguiti alle naturali scadenze.

 

Caratteristiche dell'istituto

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Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

3. versi contestualmente tramite modello F24 l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l'Erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.

 

Obbligo di utilizzo del modello F24 "ELIDE"

Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l'Agenzia delle entrate con larisoluzione n. 42/E/2018 ha comunicato che a decorrere dall'11 giugno 2018 i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012:

?"8114" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS";

?"8115" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille",

sono utilizzati esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), con le seguenti modalità di compilazione.

Il codice tributo da utilizzare è quindi 8114, in quanto 8115 è utilizzabile solo per il particolare caso in cui si debbano sanare le irregolarità relative alla comunicazione per l'ottenimento del 5 per mille.

Nella sezione "Contribuente", sono indicati:

?nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione "Erario ed altro", sono indicati:

?nel campo "tipo", la lettera "R";

?nel campo "elementi identificativi", nessun valore;

?nel campo "codice", il codice tributo;

?nel campo "anno di riferimento", l'anno per cui si effettua il versamento (nella a "AAAA").

 

Per quali ipotesi può essere usata la remissionein bonis

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.

Modello Eas

Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente.

Con la remissionein bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.

Cedolare secca

La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:

- è già stata pagata l'imposta di registro;

- non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'agenzia dell'entrate bensì verso altro soggetto.

Bonus interventi edilizi

Nel caso di crediti fiscali maturati per spese sostenute nel 2022 relative agli interventi sugli immobili (bonus casa,ecobonus,sismabonus, etc.), le comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura riferite ai singoli interventi possono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate dopo il 31 marzo 2023 e, comunque, entro il 30 novembre 2023 usufruendo dell'istituto della remissionein bonis.

 

 

 

 

Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio,tonnage tax

Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio,tonnage tax) per i quali il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell'opzione non venga più veicolata con l'invio di apposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi.

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", nei seguenti casi:

?variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime dellatonnage tax (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);

?interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione nel consolidato (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);

?perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);

?opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);

?opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime dellatonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della a societaria in essere nell'annualità precedente.

Qualora la dimenticanza riguardi una di queste ipotesi, può essere validamente utilizzata la remissionein bonis.

 

Liquidazione Iva di gruppo

Anche per quanto riguarda la liquidazione Iva di gruppo, l'articolo 1, comma 27, lettera b), Legge di Bilancio 2017 ha modificato l'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972, prevedendo che "l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione".

In altri termini, con la disposizione in esame, il Legislatore:

?ha confermato che la volontà di avvalersi dell'Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall'ente o società controllante;

?ha inteso semplificare gli adempimenti ali volti a comunicare l'esercizio dell'opzione per l'Iva di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell'anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime.

Tale opzione si realizza nel quadro VG ("Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate") del modello di dichiarazione Iva annuale.

 

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Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate ha poi chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando ad utilizzare, solo a tale fine, il modello Iva 26.

 

Remissionein bonis anche per le opzioni effettuate in dichiarazione

Con l'articolo 7-quater, comma 29, D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l'istituto della remissionein bonis).

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In pratica, quindi, viene confermata l'applicazione dell'istituto della c.d. "remissione in bonis" anche per i descritti casi nei quali l'opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.

 



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