VERSAMENTO IMPOSTE DA "REDDITI 2023": PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2023


VERSAMENTO IMPOSTE DA "REDDITI 2023": PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2023

 

 

Attenzione: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2022 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2023. Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

 

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:


 

Soggetti Irpef

Soggetti Ires

Imposte sui redditi - saldo

4001

2003

Imposte sui redditi - acconto prima rata

4033

2001

Imposte sui redditi - acconto seconda rata

4034

2002

Iva annuale saldo

6099

Irap - saldo

3800

Irap - acconto prima rata

3812

Irap - acconto seconda rata

3813

Interessi pagamento dilazionato - importi rateizzabili - sez. Erario

1668

Interessi pagamento dilazionato - importi rateizzabili - sez. Regioni

3805

 

Il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 in scadenza al 30 giugno 2023 ovvero al 31 luglio 2023 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati.

Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto 2023 è in scadenza al 30 novembre 2023 e non può essere rateizzato.

 

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

·         compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);

·         compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

·         i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2023 e del modello Irap 2023 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l'apposizione del visto di conformità;

·         vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi dihome/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);

·         è previsto un blocco (ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

1.                

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022:

·      se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2022, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2023;

·      se l'approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2022, il termine per il versamento delle imposte coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l'approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2023 mentre se l'approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2023);

·      se il bilancio dell'esercizio 2022 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2022, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2023.

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023

 

 

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza.

Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

·      imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;

·      società semplici agricole;

·      società semplici non agricole;

·      società di persone;

·      società di capitali;

·      società cooperative e consorzi;

·      enti economici pubblici e privati;

·      aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/2000;

·      Geie - Gruppo europeo di interesse economico;

·      società tra avvocati previste dal D.Lgs. n.96/2001;

·      società tra professionisti (STP);

·      imprese estere con unità locali in Italia;

·      società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Lestart up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all'iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

 

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

·      le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2022 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);

·      le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023;

·      le società ed altri enti lettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023;

·      le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-septiesdecies,cod. civ.) nell'anno 2022.

 

Il calcolo del diritto annuale

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023 ha autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il diritto annuale CCIAA va versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l'esercizio 2023, scadenza ad oggi fissata al 30 giugno 2023.Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023 senza l'integrazione del 20% possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto senza interessi e sanzioni entro il 30 novembre 2023.

 

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

 

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

 

Tipologia d'impresa/società

Costi Sede

Costi U.l.

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

(comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)

120 euro

24 euro

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese

(piccoli imprenditori, artigiani, tivatori diretti e imprenditori agricoli)

€ 53 euro

11 euro

Società semplici agricole

€ 60 euro

12 euro

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero

---

66 euro

Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)

18 euro

---

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2022 ai fini Irap

fatturato

aliquote

da euro

a euro

0

100.000,00

200 euro (misura fissa)

oltre 100.000

250.000,00

0,015%

oltre 250.000

500.000,00

0,013%

oltre 500.000

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000

---

0,001% (fino ad unmax di 40.000 euro)

 

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2022:sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

 

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2023 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

 

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle CCIAA, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale non versato.

 

 

 



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