IL DECRETO BOLLETTE


IL DECRETO BOLLETTE

 

 

Il D.L. 34/2023, rubricato "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 ed entrato in vigore il successivo 31 marzo 2023. Il Decreto si compone di 25 articoli di cui si offre un quadro di sintesi in riferimento ai principali interventi.

 

Riferimento

Contenuto

Articolo 1

Rafforzamentobonussociale elettricità e gas

Viene previsto che, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al Decreto Mise 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, D.L. 185/2008, sulla base del valore ISEE, per il II trimestre dell'anno 2023, sono rideterminate dall'ARERA tenendo conto di quanto stabilito in attuazione dell'articolo 1, comma 18, L. 197/2022, nel limite di 400 milioni di euro.

Inoltre, a decorrere dal II trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-bis, D.L. 185/2008, sono rideterminate sulla base dell'ISEE pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

Articolo 2, commi 1 e 2

Riduzione Iva nel settore gas

Le somministrazioni di gas no usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%.

Qualora tali somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

L'aliquota ridotta si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas no in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, D.Lgs. 115/2008.

Articolo 3

Contributo in caso di prezzi del gas elevati

Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari dibonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2, D.P.R. 412/1993, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.

Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, saranno definiti i criteri per l'assegnazione del contributo.

Articolo 4

Contributo straordinario per l'acquisto di energia e gas naturale alle imprese

Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023 sono previsti i seguenti crediti.

Contributo imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto a di credito d'imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel II trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Contributo energia imprese

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto a di credito d'imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto a di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Contributo gas imprese

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto a di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Adempimenti

Limitatamente ai crediti riconosciuti alle imprese non energivore e non gasivore, ai fini della fruizione, ove l'impresa si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel I e nel II trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel I trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il II trimestre dell'anno 2023. L'ARERA, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Utilizzo

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui:

- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007;

- all'articolo 34, L. 388/2000.

I crediti d'imposta non concorrono alla azione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla azione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, TUB, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sono nulli.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Articolo 5

Contributo di solidarietà 2023

Viene previsto che, in riferimento al contributo di solidarietà temporaneo di cui all'articolo 1, commi 115-119, L. 197/2022, a carico:

- dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;

- dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas no o di estrazione di gas naturale;

- dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas no e di gas naturale;

- dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

- dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas no o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea

non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q, L. 244/2007, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti 4 periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Articolo 6

Agroenergie

Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre la franchigia, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19, D.M. 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.

Articolo 7

Agevolazioni per interventi di risparmio energetico

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali.

In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti al 31 marzo 2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Articolo 9

Ivapayback dispositivi medici

In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, D.L. 78/2015, ai fini del ripiano dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici possono portare in detrazione l'Iva determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27, D.P.R. 633/1972, dall'ammontare dei versamenti effettuati.

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap i costi relativi ai versamenti sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le aziende fornitrici emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, D.L. 78/2015.

Articolo 17

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, L. 197/2022, entro 30 giorni decorrenti dal 31 marzo 2023.

Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 206-211, L. 197/2022, le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle CGT di I e II grado aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

Viene, infine, previsto che per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali al 31 marzo 2023 è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, L. 197/2022.

Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.

Articolo 18

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Intervenendo sull'articolo 1, comma 219, L. 197/2022, viene prevista la possibilità di regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, D.Lgs. 546/1992, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali sempre al 1° gennaio 2023, non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali, sempre al 1° gennaio 2023, non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

Articolo 19

Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni ali e del ravvedimento speciale

Intervenendo sull'articolo 1, comma 167, L. 197/2022, viene posticipato al 31 ottobre 2023 il termine per il versamento della prima rata per la regolarizzazione delle irregolarità ali.

Intervenendo al comma 174, in merito alla possibilità di regolarizzazione, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, delle violazioni diverse da quelle relative agli avvisi bonari e alle irregolarità ali, viene previsto che il pagamento potrà essere effettuato in 8 rate non più trimestrali decorrenti dal prossimo 30 settembre 2023. Inoltre, sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Articolo 20

Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

In merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti è previsto che si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino i 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8, D.Lgs. 218/1997, in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime 3 da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Viene posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata.

Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al comma 197 il processo è sospeso non più fino al 10 luglio 2023, bensì fino al 10 ottobre 2023.

Per le controversie definibili sono sospesi per 11 e non più 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.

L'eventuale diniego della definizione agevolata adesso deve essere notificato entro il 30 settembre 2024.

La possibilità di accordo conciliativo, alternativo alla definizione agevolata ha quale termine ultimo il 30 settembre 2023 e non più il 30 giugno 2023.

Articolo 21

Interpretazione autentica di norme della c.d. tregua fiscale

Viene stabilito che le parole "le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti", di cui all'articolo 1, comma 174, L. 197/2022, si interpretano nel senso che:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972, nonché le violazioni di natura ale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 166-173, L. 197/2022;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, L. 197/2022, si interpreta nel senso che:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, D.L. 167/1990;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di e estera, all'Ivafe e all'Ivie, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, L. 197/2022, con riferimento ai pvc consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Articolo 22

Spese di giustizia

Intervenendo sull'articolo 12, comma 5, D.L. 16/2012, viene previsto che le disposizioni di cui all'articolo 158, D.P.R. 115/2002, in materia di spese di giustizia, si applicano anche all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Articolo 23

Causa speciale di non punibilità dei reati tributari

Viene stabilito che i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. 74/2000, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi 153-158 e 166-252, L. 197/2022, a condizione che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Il contribuente deve dare immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui sopra sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

Durante la sospensione del processo di merito possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392, c.p.p..

 



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