ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023


ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023

 

 

Con istruzione operativa n. 11838/2022, l'Inail ha fornito indicazioni relative all'autoliquidazione 2022/2023, rimandando per maggiori approfondimenti alla Guida all'autoliquidazione pubblicata sul proprio sito. Con l'istruzione operativa n. 346/2023 sono stati diffusi il tasso di interesse annuo e i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

 

Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in 4 rate

Per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata il termine è il 16 febbraio 2023, mentre per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni il termine è il 28 febbraio 2023. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.

Le dichiarazioni delle retribuzioni si devono presentare esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I.on line e Invio telematico Dichiarazione Salari, con numero di riferimento 902023, da indicare nel modello F24.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono utilizzare esclusivamente il servizioon line "Invio retribuzioni e calcolo del premio", che calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di 6 cifre) da riportare nel modello F24 e con il quale è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio. Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione la seguente documentazione:

·    per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

·    per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Se l'attività di navigazione è esercitata in modo non continuativo, le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno, tramite gli apposti servizion line di Armo/Disarmo-Assicurazione, le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di Cigs).

Il premio può essere pagato, anziché in unica soluzione, in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso dell'1,71%, sulla base del quale sono calcolati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:

Rate

Data scadenza

Data utile per il pagamento

Coefficienti interessi

1

16 febbraio 2023

16 febbraio 2023

0

2

16 maggio 2023

16 maggio 2023

0,00416959

3

16 agosto 2023

21 agosto 2023

0,00847973

4

16 novembre 2023

16 novembre 2023

0,01278986

I datori di lavoro che presumono di erogare nel 2023 retribuzioni inferiori a quelle del 2022 devono inviare, entro il 16 febbraio 2023, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023. Gli armatori devono effettuare la comunicazione con l'analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono, inoltre, disponibili per le PAT i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo e per le PAN il servizio Visualizzazione elementi calcolo.

 

Riduzioni del premio assicurativo

Le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2022/2023 sono le seguenti.

Piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2022 e per la rata 2023.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE. Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE. Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura del 44,32% per la regolazione 2022 e per la rata 2023 per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE.

Le aliquote assicurative al netto degli sgravi da utilizzare sono le seguenti:

Tipologia Pesca

Regolazione 2022

Rata 2023

Oltre gli stretti

0,00%

0,00%

Mediterranea

2,19%

2,19%

Costiera

2,82%

2,82%

Sgravio Registro internazionale

Le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119, Codice della navigazione, e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale italiano, sono esonerate dal versamento dei premi. Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle 100 miglia possono essere iscritte nel Registro internazionale e usufruiscono, pertanto, del beneficio. L'esonero è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica. Lo sgravio è esteso, altresì, alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati, a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali.

Il D.L. 144/2022 ha esteso i benefici alle navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE, ovvero per le navi battenti bandiera di Stati UE o SEE e, in proposito, l'Inail si è riservato di fornire specifiche istruzioni dopo l'emanazione dei decreti attuativi.

L'estensione dello sgravio alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei Registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, introdotto dall'articolo 88, comma 1, D.L. 104/2020 e poi modificato dalla L. 156/2021, non è applicabile ai premi Inail, come chiarito dal D.M. 28 dicembre 2021 (in G.U. 9 febbraio 2022).

Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento, e si applica sia alla regolazione 2022 che alla rata 2023.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Imprese artigiane

La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2022 nella misura del 5,68%.

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, inviata entro il 28 febbraio 2022.

Nelle basi di calcolo la sussistenza dei requisiti è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2022 Agevolazioni" con il codice 127.

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2023 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, da effettuare barrando l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2023.

Datori di lavoro operanti a Campione d'Italia

Ai premi dovuti, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2022 sia per la rata 2023.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

Cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate

Alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% e del 68%, sia alla regolazione 2022 che alla rata 2023.

Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

Cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci tivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2022 che alla rata 2023. Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate. In caso di pluralità di PAT dev'essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

Assunzioniex articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012

In relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi per 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al 18° mese. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per 18 mesi dall'assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 (e prima del Regolamento CE 800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto Regolamento, annualmente individuate con D.M., nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H ad Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione).

 



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