LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2023


LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2023

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 dello scorso 28 dicembre 2022 sono state pubblicate le"Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Aci - articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997", in vigore dal 1° gennaio 2023.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare ilfringe benefit riconosciuto al dipendente o all'amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte delperiodo d'imposta, della autovettura aziendale.

La determinazione delfringe benefit "convenzionale", infatti, risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficiano della deduzione dei costi in percentuale senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura.

Vediamo come si determina il calcolo.

 

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

L'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua, al fine di determinare la quota di uso privato dell'autovettura aziendale da parte del dipendente. In particolare, l'articolo recita:

 

"per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021".

 

In sostanzaper i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasportopromiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari:

1.        al 25% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;

2.        al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;

3.        al 50% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;

4.        al 60% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km.

1.                

2.               A norma dell'articolo 1, comma 633, L. 160/2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, resta ferma l'applicazione della disciplina dettata nel Testo Unico vigente al 31 dicembre 2019 e quindi la cifra unitaria chilometrica per il tipo di veicolo, moltiplicata per una percorrenza media convenzionale di 15.000 km e applicando all'importo risultante la percentuale fissa del 30%.

3.                

Esempio

 

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

·      Fiat 500X 1.3 Multijet da 95 CV a gasolio.

In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,4312 euro per chilometro.

L'automobile in questione emette 121 g/km di CO2 e quindi troverà applicazione la percentuale del 30% applicata ai veicoli con emissioni da 61 a 160 g/km.

Secondo la regola contemplata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 ilfringe benefit annuale sarà così determinato:

-     km 15.000 x 30% = 4.500 km

-     0,4312 euro x km 4.500 = 1.940,40 eurofringe benefit convenzionale annuo

-     1940,40 euro / 12 = 161,70 euro valore mensile difringe benefit per il 2023

 

4.               Alle tabelle si deve fare riferimento anche per calcolare l'indennità che il datore di lavoro corrisponde al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta effettuata in un Comune diverso da quello in cui risiede.

 

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Ilfringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo delfringe benefit tassabile va fatto confrontando ilfringe benefit teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari alfringe benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

 

Tabelle disponibili sul sito dell'ACI

Va infine evidenziato che sul sitoweb dell'ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare ilfringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

1.    quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);

2.    quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o laboratore);

3.    quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare ilfringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

 



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