DICHIARAZIONI IMU: LE VARIAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2021 VANNO COMUNICATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022


DICHIARAZIONI IMU: LE VARIAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2021 VANNO COMUNICATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022

 

 

In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769 della L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica"entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta".

In relazione alle variazioni relative al periodo d'imposta 2021, l'articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022 ha stabilito che la scadenza sia stata posticipata rispetto al termine ordinario ed è fissata al prossimo31 dicembre 2022.

Pertanto, oltre alla modalità di presentazione cartacea, sempre e comunque ammessa, così come l'invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno ovvero la pec, attualmente è consentito utilizzare anche il canale telematico, tramite i servizi Entratel e Fisconline; quest'ultima, pertanto, risulta essere una modalità aggiuntiva, che non sostituisce la tradizionale presentazione cartacea da effettuarsi direttamente al comune di ubicazione degli immobili.

Per la presentazione della dichiarazione Imu occorre utilizzare il nuovo modello approvato con il D.M. 29 luglio 2022, utilizzabile tanto per l'imu quanto per l'Impi (imposta municipale sulle piattaforma marine).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni in passato presentate ai fini dell'Imu e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Pertanto, se non sono intervenute variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi in uno dei casi in cui si è tenuti a presentare la dichiarazione, non occorre ripresentare la stessa.

 

Dichiarazione Imu

La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, come detto, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

·      fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

·      fabbricati di interesse storico o artistico;

·      fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota;

·      fabbricati merce invenduti;

·      terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali tivatori diretti e imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, i seguenti casi:

·      i beni utilizzati in forza di un contratto dileasing;

·      le compravendite o le modifiche di valore di un'area edificabile;

·      l'intervenuta esenzione sui fabbricati;

·      la riduzione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta che li utilizzano quale abitazione principale;

·      i fabbricati posseduti e non locati che le imprese di costruzione non sono riusciti a vendere (tassati con aliquota ridotta sino al 2021, esenti dal 2022);

·      l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..

In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

 

Le esenzioni Covid

Oltre alle esenzioni a regime, si devono ricordare altresì quelle legate al quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l'Imu durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti:

·      articolo 177, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;

·      articolo 78, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020; articolo 9 e 9-bis, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020;

·      articolo 1, comma 599, L. 178/2020;

·      articolo 6-sexies, D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021.

Per tali ipotesi occorre presentare la dichiarazione imu.

In tal caso sarà sufficiente barrare l'apposito campo mentre non sarà necessario fornire ulteriori indicazioni, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

 

Dichiarazione Imu Enc

Il medesimo articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022 è intervenuto anche in relazione alla presentazione della dichiarazione relativa agli enti non commerciali: con riferimento al periodo d'imposta 2021 la dichiarazione dovrà essere presentata, in luogo della scadenza ordinaria del 30 giugno, entro il31 dicembre 2022.

L'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l'esenzione prevista dall'articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall'articolo 1, comma 759, lettera g, L. 160/2019), secondo le indicazioni del D.M. 200/2012.

Come precisato dall'articolo 1, comma 770, L. 160/2019, tali soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno.

Per rendere tale dichiarazione deve essere utilizzato uno specifico modello (che, a differenza della dichiarazione Imu ordinaria, non è ancora stato emanato); in attesa di tale provvedimento, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello precedentemente approvato (D.M. 26 giugno 2014).

 



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