INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022



INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022

 

 

L'articolo 2, D.P.R. 322/1998 che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

·          dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

·          dai contribuenti assoggettati all'Ires entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si sottolinea che le scadenze di cui all'articolo 2, D.P.R. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998.

 

Ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2021 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2021 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 novembre 2022 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2022, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente ("Correttiva nei termini").

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2021 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva (quest'ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d'imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d'imposta.

 

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l'anno 2021, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni saranno superiori, in quanto etrate al ritardo di versamento.

 

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e all'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all'estero (Ivafe).

Qualora non fosse già stato fatto, oro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2021, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 30 novembre 2022.

 

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla e, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per oro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2021. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

 

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione di tale obbligo. L'infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione del 30%.

 

 



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