I LIMITI PER LA SEGNALAZIONE QUALIFICATA DELLE IMPRESE IN CRISI: I NUOVI ETRI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


I LIMITI PER LA SEGNALAZIONE QUALIFICATA DELLE IMPRESE IN CRISI: I NUOVI ETRI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

 

La riforma delle procedure concorsuali (veicolata dal D.Lgs. 14/2019, più volte modificato) impone da parte di taluni enti pubblici l'obbligo di segnalare la presenza di elementi che evidenziano uno stato di crisi dell'impresa, affinché l'impresa stessa possa attivare le opportune procedure volte a correggere lo stato di squilibrio.

In particolare, l'articolo 29-novies del codice della crisi è stato oggetto di recenti interventi ad opera del decreto correttivo del codice (D.L. 83/2022), nonché ad opera della legge di conversione del decreto semplificazioni (D.L. 73/2022).

 

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati

I creditori pubblici qualificati che sono tenuti a segnalare tramite pec all'imprenditore e, se presente, all'organo di controllo della società, la presenza di indizi di crisi, sono:

·          l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);

·          l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);

·          l'Agenzia delle entrate;

·          l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

A seguito del ricevimento delle predette segnalazioni, gli imprenditori e gli organi di controllo sono tenuti, in base al Codice della Crisi, ad assumere iniziative per il rientro dell'esposizione debitoria, anche accedendo, in maniera facoltativa, alle misure di composizione negoziata previste dallo stesso Codice. Si tratta quindi di segnalazioni tutt'altro che irrilevanti, in quanto un'inerzia da parte dell'imprenditore e dell'organo di controllo porteranno certamente ad una loro responsabilità nel caso di deriva concorsuale dell'impresa/società.

Per ciascuno di tali soggetti sono previsti specifici etri da verificare per l'invio della segnalazione.

In questa sede di pone l'attenzione, in particolare, sui limiti previsti per l'Agenzia delle entrate, che risultano decisamente stringenti e sono stati recentemente aggiornati: tali limiti sono relativi ai debiti Iva non versati dall'impresa, evidenziati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva (Lipe) inviate dai contribuenti.

Nella versione attualmente vigente, la segnalazione scatta tenendo conto dei seguenti etri:

·          in presenza di un debito Iva scaduto e non versato di importo superiore a 5.000 euro e, comunque,

·          non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

In ogni caso, la segnalazione è inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro (questa, in particolare, è una delle previsioni aggiunte in sede di conversione del decreto semplificazioni).

Quindi, è possibile riassumere come segue.

 

Debito Iva

Segnalazione

< 5.000euro

No

Tra 5.000 e 20.000 euro

Dipende dal volume d'affari dell'anno precedente

Oltre 20.000euro

 

In conversione del decreto semplificazioni sono inoltre stati modificati i seguenti 2 aspetti che si segnalano:

·          è stata posticipata la decorrenza della previsione in commento, in quanto le segnalazioni riguarderanno le Lipe presentate a partire dalla comunicazione relativa al secondo trimestre 2022, mentre in precedenza era interessata già la comunicazione del primo trimestre (si ricorda che il decreto ha anche posticipato il termine di invio della Lipe del secondo semestre 2022, dal 16 al 30 settembre 2022);

·          la segnalazione dell'Agenzia delle entrate dovrà avvenirecontestualmente alla comunicazione di irregolarità con cui viene contestata al contribuente l'omissione di versamento Iva e, comunque,non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle Lipe che evidenzia tale debito.

 



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