GLI ADEMPIMENTI DEL FORFETTARIO NAZIONALE CHE ACQUISTA BENI DA ALTRI OPERATORI UE IN REGIME DI FRANCHIGIA


GLI ADEMPIMENTI DEL FORFETTARIO NAZIONALE CHE ACQUISTA BENI DA ALTRI OPERATORI UE IN REGIME DI FRANCHIGIA 

 

 

È fatto noto che le operazioni che pone in essere un soggetto passivo Iva nazionale che ha optato per il regime forfettario siano escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Così come, in virtù di tale esclusione, detto soggetto non può portare in detrazione l'Iva assolta sugli acquisti effettuati da soggetti passivi nazionali in relazione allo svolgimento della sua attività d'impresa o professione.

Se per questa tipologia di operazioni generalmente non sussistono dubbi, altrettanto non è nel caso in cui il soggetto nazionale in regime forfettario effettua operazioni da e verso operatori non residenti.

Su questo tema è intervenuta di recente l'Agenzia delle entrate che con larisposta a interpello n. 431 del 23 agosto 2022 ha avuto modo di esaminare l'ipotesi particolare (ma sempre più frequente soprattutto tra i contribuenti più giovani) del contribuente forfettario nazionale che acquista beni da altro operatore stabilito nella UE, anch'esso soggetto al regime speciale delle piccole imprese concesso dalla Direttiva UE 2006/112, declinato nei singoli Stati membri con differenti requisiti e soglie di esonero (in Italia il limite annuo di ricavi e compensi è attualmente stabilito in 65.000 euro).

Il comma 58 dell'articolo 1, L. 190/2014 che disciplina i contribuenti nazionali in regime forfettario individua le disposizioni da applicare quando tali soggetti passivi effettuano operazioni attive e passive con operatori non residenti, senza tuttavia distinguere il caso degli operatori di altri Stati membri dell'Unione Europea che rientrano nel regime giuridico delle piccole imprese.

In particolare, tale disposizione prevede che gli acquisti intracomunitari di beni sono soggetti alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5, lettera c), D.L. 331/1993, secondo il quale:

·        laddove gli acquisti da Paesi UE siano di ammontare inferiore a 10.000 euro, l'Iva è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l'obbligo di iscriversi al Vies, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia;

·        quando gli acquisti intracomunitari superano il limite di 10.000 euro, invece, l'acquisto assume rilevanza in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti UE.

Tuttavia, la successiva lettera d) del comma 5 dell'articolo 38, D.L. 331/1993 stabilisce che "non costituiscono acquisti intracomunitari: ... d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese".

In via del tutto speculare a quanto previsto per il contribuente forfettario nazionale, quindi, ai sensi di quest'ultima disposizione non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano (anche non in regime di franchigia), qualora il proprio cedente benefici nel suo Paese di tale regime di franchigia.

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, pertanto, come anche ribadito dall'Agenzia entrate nella circolare n. 26/E/2010, il soggetto passivo d'imposta italiano (IT1) che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese (in franchigia):

·        non effettua l'acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini Iva nello Stato membro di origine;

·        se non ha ricevuto dal proprio cedente un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni.

Restano comunque in taluni casi presenti difficoltà nel recepire le informazioni riguardanti il regime contabile adottato dal soggetto passivo comunitario, soprattutto quando non vi sono indicazioni specifiche nel corpo della fattura di acquisto ricevuta (soccorrono in questo caso le informazioni che l'operatore nazionale in franchigia riesce ad ottenere dal proprio "collega" comunitario attraverso la normale corrispondenza).

 



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