BONUS CARBURANTE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA


BONUS CARBURANTE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

 

 

Attraverso la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate ha fornito i propri chiarimenti relativamente al c.d. "bonus carburante"; si tratta di una agevolazione introdotta dall'articolo 2, D.L. 21/2022 il quale ha previsto, soltanto per il periodo d'imposta 2022, al fine di attenuare l'impatto sui lavoratori dell'incremento del costo dei carburanti, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 euro (per ciascun lavoratore).

Questo significa che l'attribuzione di tali buoni non genera tassazione in capo al dipendente che li percepisce.

 

I chiarimenti

Di seguito si riportano le principali indicazioni di interesse per la clientela.

 

Datore di lavoro

L'agevolazione è applicabile da parte di datori di lavoro che operano del settore privato, quindi, con esclusione delle P.A.; sono ammessi anche i datori di lavoro che non svolgono attività commerciale e i professionisti.

Il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante in commento è integralmente deducibile dal reddito d'impresa, sempreché l'erogazione di tali buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Lavoratori

In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio; è necessario che i lavoratori beneficiari dei buoni conseguano reddito di lavoro dipendente.

I buoni possono essere erogati anche "ad personam" (nel senso che non necessariamente devono essere dati a tutti i dipendenti o categorie di dipendenti) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Buoni

Oltre ai buoni finalizzati ai rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e no), l'agevolazione riguarda anche i buoni per la ricarica di veicoli elettrici.

Franchigia

Ilbonus benzina di euro 200 rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista a regime, secondo cui le erogazioni in natura ai dipendenti non sono tassate entro la soglia di 258,23 euro (quindi si tratta di due limiti separati e autonomi).

Il superamento delle soglie (da valutare separatamente) comporta l'integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente; l'eventuale eccedenza dei buoni benzina rispetto ai 200 euro può essere assorbita dalla franchigia generale sui beni in natura.

Esempio: se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri benefit è pari a 200 euro, l'intera somma di 450 euro non concorre alla azione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente del generico benefit sui beni in natura.

Questo significa che se il datore di lavoro non eroga altribenefit in natura, vi sarà la possibilità di erogare buoni carburante sino al tetto di 458,23 euro.

Periodo di applicazione

L'agevolazione opera sino al 12 gennaio 2023, in applicazione delle regole generali del lavoro dipendente; a tal fine occorre ricordare che si deve far riferimento al momento di assegnazione del buono al dipendente, non al suo utilizzo.

 



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