DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI



DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

 

 

Anche per il 2022, decorre dal 1° agosto il c.d. "periodo feriale", ovvero il lasso temporale durante il quale, aisensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

 

Ne consegue che:

·        i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;

·        i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

 

Termini sospesi

Proposizione ricorso e reclamo

Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)

Deposito di memorie e documenti

Proposizione appello

Definizione degli atti in acquiescenza

Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

 

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, rispettivamente disciplinati dall'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e dall'articolo 15, D.Lgs. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga"entro i termini di proposizione del ricorso".

Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente "slittamento" dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

 

 

Accertamento con adesione

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto in relazione al quale si intende contrattare un'adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, con l'articolo 7-quater, D.L. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Si tratta pertanto di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.

 

Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli ali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto godono della sospensione i seguenti atti:

Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni,ex articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972

Comunicazioni relative al controllo ale della dichiarazione,ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973

Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata

Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (22 agosto quest'anno, in quanto il 20 cade di sabato).

 

Novità Decreto Ucraina

Diversamente dal passato per il 2022 opera una nuova sospensione definita dal c.d. Decreto Ucraina, articolo 37-quater, D.L. 21/2022. Tale novità prevede che per il periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, il termine per il pagamento delle somme richieste dall'Erario con propria comunicazione relativa ai controlli automatici sulle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (imposta sui redditi e Iva), ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta, pagamento necessario ad evitare l'iscrizione a ruolo delle stesse è fissato in 60 giorni, in luogo dei 30 giorni ordinari.

 

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La novità riguarda le comunicazioni di irregolarità il cui termine ordinario di 30 giorni scade successivamente al 21 maggio 2022.

 

Pertanto, qualora il termine di 60 giorni per il pagamento in unica soluzione cada durante il periodo di sospensione feriale, i termini di decadenza ricominceranno a decorrere dal 4 settembre 2022.

 



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