AUTOTRASPORTO: RESE NOTE LE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL 2021



AUTOTRASPORTO: RESE NOTE LE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL 2021

 

 

Il Mef, con il comunicato stampa n. 125 del 28 giugno 2022 ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2021.

In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall'imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell'articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 55euro (in luogo dei 48,00 euro previsti per l'annualità precedente) per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa.

I trasporti effettuati all'interno del Comune invece scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello precedente.

 

Trasporto

Deduzione forfettaria

Entro il Comune

55 euro

Oltre il Comune

35% dell'importo precedente

 

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti). Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri RG o RF del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

 

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

Il citato comma 5 dell'articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (ancheleasing) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro RG del modello Redditi.

 

 

Recupero del contributo al SSN

Anche per questo anno, come per lo scorso, pare non confermato il recupero del contributo del SSN (di cui all'articolo 1, comma 103, L. 266/2005) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

 



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