FINO AL 31 DICEMBRE 2022 DELIBERA DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE


FINO AL 31 DICEMBRE 2022 DELIBERA DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE

 

 

Il prossimo 31 dicembre scade la disciplina transitoria riguardante i dividendi delle società di capitali: entro tale data può infatti essere deliberata la distribuzione delle riserve atesi con utili "ante 2018" beneficiando delle vecchie regole, tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati.

 

L'attuale disciplina sui dividendi

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa.

Pertanto, i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), sulla base di tale disciplina, risultano assoggettati ad una ritenuta alla e a titolo d'imposta (quindi il prelievo è definitivo ed è operato dalla società che distribuisce i dividendi) pari al 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell'apporto all'associazione in partecipazione.

 

La disciplina transitoria

Al fine di non imporre un trattamento peggiorativo, il ché accade quando il socio ha redditi limitati, in quanto la tassazione sostitutiva comporta un prelievo più significativo rispetto a quello che si avrebbe facendo concorrere (parte) del dividendo al reddito complessivo sulla base delle vecchie regole, la Legge di Bilancio 2018 aveva disposto una disciplina transitoria.

È infatti previsto che, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires atesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate entro il 2022, rimane applicabile la disciplina previgente.

 

Da notare che tale disciplina transitoria richiede che sia assunta la delibera entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma non richiede che le riserve siano anche materialmente distribuite entro tale data; tali dividendi possono quindi essere materialmente erogati anche successivamente.

 

Tradizionalmente la tassazione dei dividendi erogati da società di capitali, quando percepiti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, risultava distinta a seconda della caratura della partecipazione:

·      socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%). In questo caso la tassazione avveniva con concorrenza di una quota parte del dividendo alla azione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue;

Utili ati in capo alla società sino al 2007

40%

Utili ati in capo alla società dal 2008 al 2016

49,72%

Utili ati in capo alla società nel 2017

58,14%

·        socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge itarget del punto precedente). In questo caso la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi per tali soggetti nulla è variato).

1.               La stratificazione delle riserve può essere verificata dal prospetto del capitale e delle riserve presente nel quadro RS del modello Redditi).

 

Esempio

 

2.               Si ipotizzi una riserva ata con utili prodotti nel 2015.

3.               Il socio Mario Rossi detiene una partecipazione qualificata pari al 50% e presenta un'aliquota Irpef marginale del 27% (per semplicità si trascurano le addizionali).

4.               A Mario Rossi spetta un dividendo di 100:

5.               - tassazione ordinariaà 26

6.               - tassazione azionando la disciplina transitoriaà reddito imponibile 49,72 a cui applicare l'aliquota marginale del 27%à 13,42

 

Quanto appena affermato non vale per le partecipazioni detenute in regime d'impresa (in quanto non si applica la ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi, quindi non opera neppure la disciplina transitoria), così come non vale per gli utili che si sono ati in vigenza del regime di trasparenza fiscale (in quanto il relativo reddito è già stato tassato in capo al socio, quindi il dividendo in ogni caso non sarà tassato in sede di distribuzione).

 

Visto l'approssimarsi del termine ultimo per azionare la disciplina transitoria, come detto fissato al 31 dicembre prossimo, si invita la gentile clientela a valutare se, in presenza di utili ati prima del 2018, possa essere opportuno procedere a deliberare la distribuzione di tali riserve, distribuzione che materialmente potrà avvenire anche in futuro.

 

Si rammenta che la delibera di distribuzione di dividendi deve essere sottoposta a registrazione nel termine di 20 giorni, con corresponsione dell'imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

 



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