PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO PER L'AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO PERCEPITI LEGATI ALL'EPIDEMIA COVID-19


PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO PER L'AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO PERCEPITI LEGATI ALL'EPIDEMIA COVID-19

 

 

Con ilprovvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello e le istruzioni dell'autodichiarazione da rilasciare ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, nella quale attestare che l'importo complessivo degli aiuti di stato fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863final.

Il provvedimento fa seguito all'obbligo introdotto dall'articolo 3 del decreto del Mef datato 11 dicembre 2021.

Gli operatori economici devono presentare entro prossimo 30 giugno 2022 l'autodichiarazione in modalità telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R.322/1998.

 

Il modello approvato e le istruzioni per la compilazione

La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riconducibili alle seguenti disposizioni normative:

·        articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177, D.L. 34/2020;

·        articolo 78, commi 1 e 3, D.L. 104/2020;

·        articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis, D.L. 137/2020;

·        articolo 2, D.L. 172/2020;

·        articolo 1, commi 599 e 602, L. 178/2020;

·        articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5-6 e 6-sexies,D.L.41/2021;

·        articoli 1 e 4, D.L. 73/2021.

 

Casi di esonero

 

In ogni caso, le istruzioni specificano chiaramente in quale casistica debba essere presentata l'autodichiarazione: qualora il beneficiario abbia presentato una dichiarazione sostitutiva per l'accesso agli aiuti di cui sopra e non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti, l'autodichiarazione non è obbligatoria.

 

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all'articolo 5, comma da 1 a 9, D.L. 41/2021 possono presentare l'autodichiarazione entro il più ampio termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata, se il termine è successivo al 30 giugno 2022 (in questo caso dovranno essere presentate due autodichiarazioni).

Con il modello di autodichiarazione, è possibile anche restituire gli aiuti di stato percepiti in misura superiore ai massimali previsti.

Il provvedimento, il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche sono disponibili allink:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimenti-del-27-aprile-2022.

 

 



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