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protocollo: 33/2022
RIAPERTI I TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE TER
Nell'ambito del Decreto Sostegniter convertito in Legge ha trovato allocazione la riapertura dei termini per i versamenti dovuti dai contribuenti decaduti dalla Rottamazioneter e dal Saldo e Stralcio che non hanno eseguito i pagamenti delle rate scadute nel 2020 e 2021.
I nuovi termini dei versamenti sono fissati al 2 maggio 2022, 1° agosto 2022 e al 30 novembre 2022 a seconda della scadenza originaria.
Scadenza originaria |
Nuova scadenza |
Rate scadute nel 2020 |
2 maggio 2022 |
Rate scadute nel 2021 |
1° agosto 2022 |
Rate in scadenza nel 2022 |
30 novembre 2022 |
L'introduzione nel decreto Sostegni ter dell'art. 10-bis ha permesso la modifica dell'art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020, con la conseguente riapertura dei termini 2020 e 2021 e nuova efficacia della definizione.
Per il 2022 invece l'intervento normativo ha solo differito il termine ultimo per rendere valida la definizione:
Scadenza originaria |
Nuove scadenze alternative |
28 febbraio 2022 |
Alla scadenza Entro i 5 giorni di tolleranza dalla scadenza In un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 |
31 maggio 2022 |
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1° agosto 2022 |
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30 novembre 2022 |
Le scadenze con tolleranza saranno quindi le seguenti:
Scadenza originaria |
Nuova scadenza |
Nuova scadenza con tolleranza |
Rate scadute nel 2020 |
2 maggio 2022 |
9 maggio 2022 |
Rate scadute nel 2021 |
1° agosto 2022* |
8 agosto 2022* |
Rate in scadenza nel 2022 |
30 novembre 2022 |
5 dicembre 2022 |
*si presume che tale scadenza venga assorbita dall'automatica proroga al 22 agosto 2022 |
Come si evince dalla tabella che precede resta tuttora valida la tolleranza di 5 giorni stabilita dall'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018, ulteriore termine che in ogni caso rende valido il pagamento e la definizione.
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i bollettini ricevuti all'atto del completamento della richiesta di agevolazione, in assenza richiedendo gli stessi nella apposita sezione sul sito dell'Agenzia delle entrate ovvero nella propria area riservata.
Æ |
Si ricorda che per effetto del Decreto Sostegni che ha previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, risultano stralciati anche quelli facenti parte della Rottamazioneter sempre nel caso in cui i beneficiari siano: - persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro; - soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. |
Va infine sottolineato che la L. 25/2022 ha anche stabilito che le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito dell'inutile decorso dei termini inizialmente stabiliti saranno soggette a estinzione ma le somme, eventualmente versate, resteranno acquisite.
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