CORRISPETTIVI TELEMATICI: L'AGENZIA CHIARISCE IL NUOVO TRACCIATO 7.0


CORRISPETTIVI TELEMATICI: L'AGENZIA CHIARISCE IL NUOVO TRACCIATO 7.0

 

 

Con l'inconsueto strumento dellaConsulenza Giuridica (si tratta dellarisposta n. 3 dello scorso 14 febbraio 2022) l'Agenzia delle entrate fornisce gli attesi chiarimenti in merito al nuovo tracciato XML (versione 7.0) che dallo scorso 1° gennaio 2022 deve essere obbligatoriamente utilizzato dai soggetti passivi per effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, D.Lgs. 127/2015 a mezzo dei registratori telematici.

 

Semaforo rosso all'utilizzo della precedente versione 6.0

 

Il primo importante chiarimento di carattere generale attiene alla possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le precedenti specifiche approvate nella versione 6.0.

Sul punto l'Agenzia delle entrate, mostrando una certa rigidità, precisa che ifile in versione 6.0 trasmessi dal 1° gennaio 2022 potranno essere accolti solo se riferiti ad operazioni di data precedente e se trasmessi nei termini legislativamente previsti (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione).

Laddove, quindi, la trasmissione avvenisse oltre i predetti termini si avrebbe di fatto una omessa trasmissione e, fatte salve eventuali ulteriori violazioni, a fronte di una corretta liquidazione dell'Iva dei corrispettivi sottesi, ciò comporterà l'applicazione dell'articolo 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997 e della relativa sanzione (sanzione che, si ricorda, si applica "per ciascuna trasmissione",non potendo spontaneamente applicarsi, peraltro, la disciplina del cumulo giuridico recata dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997).

 

Una serie di chiarimenti va invece ad interessare il corretto utilizzo dei "codici natura" allorquando si tratta di operazioni che non prevedono l'applicazione dell'imposta trattandosi di operazioni:

·        escluse (codice N1)

·        non soggette (codice N2)

·        non imponibili (codice N3)

·        esenti (codice N4).

Vediamo di seguito di rappresentare in a schematica i principali chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria.

 

Operazioni escluse (codice n1)

Cessioni di beni a titolo di premio, sconto o abbuono

Dette cessioni non concorrono, ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. 633/1972 a are la base imponibile a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale. Al contrario soggette a Iva le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria, non potendo tra l'altro trovare applicazione nella specie la disposizione di cui al punto n. 4 dell'articolo 2, che limita la tassazione delle cessioni gratuite soltanto a quelle di propria produzione o commercio.

Cauzione su imballaggi (vuoto a rendere)

Gli addebiti e gli accrediti relativi a somme versate a titolo di cauzione per imballaggi dei quali sia pattuita la resa, non concorrono, ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. 633/1972 a are la base imponibile della cessione ai fini Iva, a condizione che tali somme siano indicate distintamente in fattura (qualora entro il termine pattuito gli imballaggi non vengano restituiti, sull'ammontare dei medesimi si rende dovuta la relativa imposta).

Imposta di soggiorno

Il gestore della struttura ricettiva, pur divenendo responsabile dell'imposta, non assume la veste di soggetto passivo della stessa, che permane in capo ai clienti della struttura, sottoposti alla rivalsa. Risulta quindi applicabile al caso di specie l'articolo 15, comma 1, n. 3) del Decreto Iva, con utilizzo del relativo codice natura (N1).

Contributo manutenzione caldaie

La tariffa relativa al segno identificativo per l'attività di accatastamento, manutenzione e controllo degli impianti termici resta fuori dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972; la fattispecie descritta esula, dunque, dal campo di applicazione del tributo.

Operazioni non soggette (codice n2)

Cessioni gratuite di beni (omaggi)

Le cessioni gratuite di beni non prodotti, né normalmente commercializzati dall'impresa, non sono soggette a Ivaex articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, se di valore non eccedente i 50 euro, ovvero, quando superiore, a fronte della non detraibilità dell'imposta sugli acquisti. Tale previsione, valida anche per i professionisti, comporta, nei documenti commerciali emessi in riferimento a tali prestazioni, l'utilizzo del codice natura N2.

Buoni multiuso

Per i buoni multiuso l'Iva sarà esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati; qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto a Iva. I trasferimenti (medio tempore) del buono corrispettivo multiuso non comportano anticipazione della cessione del bene o della prestazione di servizio e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini Iva. Si ritiene pertanto che la cessione dei buoni effettuata dall'emittente a favore dell'azienda cliente non assuma rilevanza ai fini dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972.

Caparre confirmatorie e penitenziali

La caparra confirmatoriaex articolo 1385, cod. civ., anche se prevista da un'apposita clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve ad una funzione risarcitoria, comune alla caparra penitenziale laddove il risarcimento è riconosciuto, in misura predeterminata, in favore di una parte a fronte della facoltà di recesso dell'altra (vedi articolo 1386, cod. civ.). La stessa non è, quindi, soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972 così come le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo, non rientrano nell'ambito applicativo dell'Iva.

Campioni gratuiti di modifico valore

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 4), del Decreto Iva, le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono operazioni imponibili ai fini Iva. Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede una deroga alla generale regola dell'imponibilità per le "cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati". Per rientrare in questa eccezione è necessario, quindi, che si verifichino le seguenti condizioni, richieste congiuntamente: 1) deve trattarsi di campioni gratuiti; 2) i beni devono essere appositamente contrassegnati; 3) i campioni devono essere di modico valore.

Valori bollati e postali

Il regime di non assoggettabilità all'Iva previsto dalla lettera i) del comma 3 dell'articolo 2, D.P.R. 633/1972 concernente "le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari", ha valenza oggettiva, con la conseguenza che dette cessioni devono considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'imposta a prescindere dal soggetto, pubblico o privato, che le ponga in essere, purché, beninteso, si tratti di valori ancora utilizzabili venduti al valore facciale.

Beni soggetti a disciplina concorsi e operazioni a premio

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera m), D.P.R. 633/1972 non sono considerate cessioni agli effetti dell'Iva "le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 1933/1938, convertito nella L. 937/1939, e successive modificazioni ed integrazioni". Al riguardo, si osserva che l'assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al pagamento del contributo, considerarsi "premio" e rientrare nella disciplina delle operazioni di cui al citato R.D.L. 1933/1938 e successive modificazioni. Dunque, esclusa la parte corrispondente al contributo il valore residuo della cessione risulta non soggetto a Iva e, come tale, inquadrabile nelle operazioni aventi natura N2.

Regime monofase

Il regime speciale Iva c.d. "monofase" è diretto a semplificare l'applicazione dell'imposta, prevedendone l'assolvimento in capo al solo soggetto che si trova a monte della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall'utente, con la conseguenza che le successive operazioni, che si concretizzano, di fatto, nella mera distribuzione, sono considerate fuori del campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Decreto Iva.

Regime forfettario

Sulla scorta di tali indicazioni, la "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro", disponibile sul più volte citato sito istituzionale della scrivente, ha precisato che il codice N2.2 va utilizzato "In tutti i casi in cui un soggetto Iva (ad esempio "forfettario") non è obbligato ad emettere fattura".Le indicazioni fornite risultano applicabili anche in tema di corrispettivi e documento commerciale per il quale, dunque, il codice natura da utilizzare nel caso di operazioni poste in essere dai soggetti che rientrano nel regime c.d. "forfetario", è N2.

Operazioni non imponibili (codice n3)

Cessioni a organismi internazionali

L'articolo 72 del Decreto Iva equipara a determinate condizioni (reciprocità, ammontare delle operazioni superiore a 300 euro, etc.) alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del medesimo decreto, le operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali (ONU, NATO, Unione Europea, etc.). Non vi è dubbio quindi che dette operazioni, non diversamente da quanto accade per le esportazioni ed i servizi internazionali di cui ai richiamati articoli 8, 8-bis e 9 del Decreto Iva, vadano inquadrate tra quelle non imponibili, identificate con il codice natura N3.

Cessioni a viaggiatoriextra UE

Nelle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea disciplinate dall'articolo 38-quater del Decreto Iva i commercianti al minuto che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura. I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti. Tuttavia, laddove il cedente, oltre ad emettere la fatturatax free, dovesse emettere il documento commerciale, lo stesso andrà emesso indicando il codice natura N3 solo nell'ipotesi di cui all'articolo 38-quater comma 1 del Decreto Iva (cessioni senza pagamento dell'imposta), rimanendo le ulteriori cessioni "normali" operazioni soggette ad imposta, salvo suo successivo rimborso al ricorrere delle condizioni legislativamente previste.

Operazioni esenti (codice n4)

Cessioni/prestazioni Covid-19

Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, l'articolo 1, L. 178/2020 ha stabilito, fino al 31 dicembre 2022:

·      al comma 452 che le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti da Iva ma con diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972;

·      al comma 453 che si applica il medesimo trattamento per le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

Precisa l'Agenzia delle entrate che per le operazioni in esame l'utilizzo del codice natura N4 (relativo alle operazioni esenti) è ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva.

 

Il documento di prassi prosegue e conclude fornendo indicazioni in merito ad alcuni meccanismi particolari di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (come nel caso della cosiddetta "ventilazione" prevista dall'articolo 24, comma 3, del Decreto Iva) e con riferimento alle indicazioni da evidenziare nei diversi punti del blocco "4 <DatiRT>" dell'Allegato - Tipi Dati per i corrispettivi Versione 7.0.

 

La "ventilazione" dei corrispettivi

Con riferimento alla "ventilazione", richiamando la circolare n. 3/E/2020, l'Agenzia delle entrate precisa che "l'avvento delle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi non ha abrogato le disposizioni precedentemente in essere e che, di conseguenza, la ventilazione dei corrispettivi è tutt'ora legittima, occorre precisare che tale procedura è espressamente contemplata dalle specifiche tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici. Nel rinviare a tali documenti per tutti i dettagli del caso, è opportuno rammentare che nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore "VI", Ventilazione Iva".

Alla luce di quanto sopra, deve dirsi che:

·          nulla vieta, peraltro, che in luogo dell'utilizzo del valore "VI" (il quale può, e non necessariamente deve, essere impiegato), sul documento commerciale venga riportata l'aliquota del bene ceduto ovvero il codice natura dell'operazione laddove non rientrante tra quelle imponibili;

·          la ventilazione non si applica alle prestazioni di servizi i cui corrispettivi, laddove si voglia comunque mantenere tale procedimento di registrazione e calcolo dell'imposta in riferimento alle cessioni di beni, potranno essere documentati tramite fattura.

Diamo ora conto - sempre in a di rappresentazione schematica - dei principali chiarimenti forniti in merito ai contenuti da inserire nel blocco "4 <DatiRT>"dell'Allegato - Tipi Dati per i corrispettivi Versione 7.0.

 

"4.1.5 <RifNormativo>"

Il blocco "4 <DatiRT>" - "4.1.5 <RifNormativo>" è rivolto, secondo quanto riportato nella "Descrizione funzionale" del blocco stesso, all'indicazione dell'"Eventuale riferimento normativo (ex articolo 21, comma 6, D.P.R. 633/1972)".L'Agenzia delle entrate precisa che stante l'attuale quadro normativo e tecnologico in essere, si ritiene comunque possibile omettere tale espressa indicazione, considerandola assorbita da quella del corretto codice natura che identifica l'operazione.

"4.1.9 <BeniInSospeso>"

Si tratta, nella sostanza, di tutte quelle ipotesi in cui il pagamento del bene avviene (di solito in parte) prima della sua consegna, tramite il versamento di acconti o l'emissione (con successivo riscatto,i.e. presentazione al cedente/prestatore) di buoni corrispettivo c.d. "monouso". Situazioni nelle quali l'operazione si considera effettuata ai fini Iva in un momento precedente alla consegna del bene o al completamento della prestazione (cfr. gli articoli 6 comma 4 e 6-ter del Decreto Iva). Pertanto:

a) il blocco va sicuramente valorizzato laddove l'emittente del buono monouso sia il soggetto che cede il bene/presta il servizio;

b) nell'ipotesi in cui il buono monouso venga emesso da un soggetto terzo e da questi ceduto all'acquirente, nel momento in cui l'acquirente riscatta il buono monouso presso un esercizio commerciale, l'esercente emette un documento commerciale riportando l'imponibile del corrispettivo non riscosso, per effetto del riscatto del buono monouso, nel campo 4.1.9 <BeniInSospeso>.

"4.2.5 <Ticket>"

Vale quanto osservato sub b) del precedente riquadro.

"4.1.11 <NonRiscossoFatture>"

Va indicato l'"Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e legati a fatture...". Come si evince da tale indicazione:

a) essa riguarda tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere per le quali l'intero corrispettivo sia non riscosso al momento dell'emissione del documento commerciale cui seguirà la fattura;

b) sono ricomprese tutte le fatture, indipendentemente dal tempo di emissione e dunque sia quelle "immediate", sia quelle differiteex articolo 21, comma 4, primo periodo e terzo periodo, lettera a), D.P.R. 633/1972;

c) tra le fatture rientrano anche quelle nei confronti di terzi -i.e. soggetti diversi da oro che ricevono il documento commerciale - aventi a oggetto i beni ceduti od i servizi resi indicati nel documento commerciale stesso;

d) in ipotesi di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato con il relativoquantum.

"4.1.12 <TotaleDaFattureRT>"

Il blocco reca l'Importo totale dei corrispettivi, al netto dell'Iva, contenuti nelle fatture emesse da RT. Tale blocco deve essere valorizzato esclusivamente nell'ipotesi in cui l'RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, non fosse in grado di scorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri che vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate al momento della chiusura.

"4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>"

Il blocco prevede che in esso vada indicato l'Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale>. L'importo deve essere al netto dell'Iva. Va notato, tuttavia, che le già richiamate modifiche recate all'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015 dall'articolo 1, comma 1109, lettera a), L. 178/2020, nella sostanza impongono che al completamento dell'operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario/committente venga necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l'eventuale importo non riscosso) o una fattura, non risultando ammissibili alternative.

"4.1.15 <CodiceAttivita>"

Nel blocco va inserito il codice attività, indicando senza separatori quanto presente nella tabella di ATECO di classificazione delle attività economiche, a cui l'importo parziale si riferisce. L'elemento dà conto dei corrispettivi derivanti dalle attività svolte dai soggetti tenuti alla comunicazione dei corrispettivi giornalieri, e quindi il campo:

- può a scelta dell'esercente, essere utilizzato per rappresentare separatamente i corrispettivi riferibili a tutte le attività svolte, anche se gestite con un'unica contabilità ai fini Iva;

-è possibile emettere un documento commerciale che riporta in modo "misto" cessioni di beni/prestazioni di servizi riferiti ad attività diverse, purchè l'RT riesca a costruire correttamente ilfile dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all'Agenzia delle entrate abbinando in modo corretto l'imponibile e l'Iva con il giusto codice ATECO; l'utilizzo del campo 4.1.15 <CodiceAttivita> è funzionale a tale scopo, cioè permettere di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell'Iva periodica.

"4.2.3 <PagatoElettronico>"

Il bonifico bancario rientra nel novero dei pagamenti c.d. "elettronici".

L'indicazione dello stesso nel blocco"4.2 <Totali>" -"4.2.3 <PagatoElettronico>"si riferisce alla necessità di riportare tale informazione indipendentemente dall'effettiva disponibilità delle somme (la c.d. "data disponibile" di cui alla circolare n. 1/E/2013). Alla luce di quanto sopra, laddove il bonifico copra l'intero prezzo dovuto per la cessione di beni/prestazione di servizi, i blocchi relativi al "non riscosso" non andranno compilati.

"4.2.4 <ScontoApagare>"

È rivolto all'indicazione dell'"Importo dello sconto applicato in fase di pagamento. In questo campo va indicato anche l'importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso. L'importo deve essere al lordo dell'Iva...". Si tratta dunque di ipotesi nelle quali, ferma la base imponibile della cessione di beni/prestazione di servizi, il cedente/prestatore non incassa materialmente (nelle sue varie e: contante, pagamento elettronico, etc.) il denaro del corrispettivo da parte del cessionario/committente.

 

Ulteriori indicazioni, infine, vengono fornite in relazione al significato della "matricola" che caratterizza ciascun registratore telematico (RT), alla possibilità che i documenti commerciali emessi dagli RT permettano la partecipazione alla cosiddetta lotteria degli scontrini e ai corretti comportamenti che deve tenere l'esercente nel caso di guasti che potrebbero interessare il registratore telematico.

Tralasciando i chiarimenti legali alla lotteria, andiamo a dare evidenza dei chiarimenti forniti in relazione a queste ultime tematiche.

 

La matricola dei Registratori Telematici (RT)

Ciascun esemplare è costituita da un gruppo di undici caratteri così composti:

A/N A/N A A/N A/N N N N N N N

I primi 2 caratteri possono essere alfabetici o numerici e identificano il fabbricante;

·       il terzo, alfabetico, identifica l'ambito di utilizzo o la funzionalità del Registratore:

·       "I" sta per utilizzo in ambiente interno;

·       "E" sta per utilizzo in ambiente esterno;

·       "P" sta per registratore di tipo palmare;

·       "M" sta per Registratore di cassa adattato

·       "S" sta per Server/RT,

I successivi 2 alfanumerici identificano il modello.

Gli ultimi 6 caratteri sono numerici e costituiscono una numerazione progressiva con allineamento a destra e con riempimento di zeri a sinistra se il numero è costituito da un numero di cifre inferiore a 6.

 

Mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico

Le istruzioni ufficiali precisano che "In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. Nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono disciplinate le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi titolo del Registratore Telematico".

Sul punto l'Agenzia - premettendo che la memoria dei singoli punti cassa ed il registro di emergenza, anche laddove tenuto in modalità informatica, sono due strumenti concettualmente diversi - e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l'operazione sia documentata con un mezzo diverso, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (tipicamente, la fattura) - ai fini della massima semplificazione degli adempimenti ritiene che, nel rispetto delle ulteriori previsioni normative in essere - quali la tenuta di un'ordinata contabilità, la richiesta di intervento di un tecnico abilitato per la riparazione dei guasti, il corretto versamento delle imposte, etc. - la prima (memoria dei singoli punti cassa) possa essere utilizzata in luogo del secondo (registro di emergenza).

 



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