OGGETTO:ISTANZE PER IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO DA INVIARE ENTRO IL 28 DICEMBRE 2021



OGGETTO:
ISTANZE PER IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO DA INVIARE ENTRO IL 28 DICEMBRE 2021

 

 

L'articolo 1, comma da 16 a 27, D.L. 73/2021 ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di imposta in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo spetta se il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è inferiore di almeno il 30% rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Con ilprovvedimento direttoriale n. 336196del 29 novembre 2021 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di istanza, le istruzioni e le specifiche tecniche.

 

L'ammontare del contributo "perequativo"

Il contributo definito "perequativo" spetta esclusivamente se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 è stata trasmessa telematicamente entro il 30 settembre 2021 (quindi, entro una scadenza anticipata rispetto a quella normativamente prevista del 30 novembre 2021).

Per la determinazione dell'ammontare del contributo spettante, va applicata una percentuale alla differenza tra gli ultimi 2 risultati economici d'esercizio, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25, D.L. 34/2020, degli articoli 59 e 60, D.L. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter,D.L. 137/2020, dell'articolo 2, D.L. 172/2020, dell'articolo 1, D.L. 41/2021 e dall'articolo 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, D.L. 73/2021.

La percentuale è stata stabilita dalDecreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021 nelle seguenti modalità:

·        per i soggetti con ricavi o compensi 2019 inferiori a 100.000 euro nella misura pari al 30% del peggioramento del risultato di esercizio decurtato degli eventuali contributi ricevuti;

·        per i soggetti con ricavi o compensi 2019 tra 100.000 euro e 400.000 euro nella misura pari al 20% del peggioramento del risultato di esercizio decurtato degli eventuali contributi ricevuti;

·        per i soggetti con ricavi o compensi 2019 tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro nella misura pari al 15% del peggioramento del risultato di esercizio decurtato degli eventuali contributi ricevuti;

·        per i soggetti con ricavi o compensi 2019 tra 1.000.000 di euro e 5.000.000 di euro nella misura pari al 10% del peggioramento del risultato di esercizio decurtato degli eventuali contributi ricevuti;

·        per i soggetti con ricavi o compensi 2019 tra 5.000.000 di euro e 10.000.000 di euro nella misura pari al 5% del peggioramento del risultato di esercizio decurtato degli eventuali contributi ricevuti.

L'importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare i 150.000 euro.

L'istanza telematica va presentata entro il 28 dicembre 2021 utilizzando il modello approvato dal provvedimento n. 336196/2021. Il soggetto richiedente può scegliere se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale ovvero se ottenere il valore totale del contributo come credito di imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

 

 



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