OGGETTO: CONTRIBUTO ATTIVITÀ CHIUSE PER COVID: ISTANZA DA PRESENTARE ENTRO IL PROSSIMO 21 DICEMBRE


OGGETTO: CONTRIBUTO ATTIVITÀ CHIUSE PER COVID: ISTANZA DA PRESENTARE ENTRO IL PROSSIMO 21 DICEMBRE

 

 

L'articolo 2, D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegnibis") ha istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva che esercitano in modo prevalente le attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19", è stata disposta lachiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021.

La dotazione finanziaria complessiva prevista per il fondo da ripartire è pari a 140 milioni di euro; una quota ammontante a 20 milioni di euro è destinata prioritariamente ai soggetti che svolgono attività individuata dall'Ateco 93.29.10 (discoteche e sale da ballo).

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato in data 7 ottobre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di erogazione.

Entrambi i contributi ("contributo discoteche" e "contributo altre attività") non spettano agli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir, agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis,Tuir, nonché ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (come da definizione dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863final come modificata dalla Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 564final del 28 gennaio 2021).

Il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche non sono alternativi. Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 "93.29.10", se in possesso dei requisiti previsti in entrambe le lettere a) e b), comma 1, articolo 4 del decreto interministeriale, possono richiedere con l'istanza sia il contributo attività chiuse sia il contributo maggiorazione discoteche.

Il contributo è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente.

 

Contributo discoteche

I requisiti previsti per l'accesso al "contributo maggiorazione discoteche" sono stati fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale.

Il contributo maggiorazione discoteche è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, residenti o stabiliti in Italia, e che posseggono i seguenti requisiti:

·          la partita Iva è stata attivata in data antecedente al 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del DL 105/21); tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita Iva in data successiva al 22 luglio 2021 per continuare l'attività delde cuius o del soggetto cessato, titolari di partita Iva a tale data;

·          l'attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo,night club e simili", attività che alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19 previste agli articoli 1 e 2, D.L. 19/2020.

Per il contributo maggiorazione discoteche le risorse finanziarie stanziate, pari a 20 milioni di euro, sono ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l'istanza, entro l'importo massimo di 25.000 euro per ciascun beneficiario.

 

Contributo attività chiuse

I requisiti per l'accesso all'aiuto di cui alla rimanente dotazione finanziaria per il "contributo attività chiuse" sono stati fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale.

In questa seconda agevolazione rientrano, ad esempio, la gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, l'organizzazione di feste e cerimonie, ma anche le stesse discoteche, sale da ballo e simili.

Il contributo attività chiuse è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti in Italia e che posseggono i seguenti requisiti:

·          la partita Iva è stata attivata in data antecedente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis); tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita Iva in data successiva al 25 maggio 2021 per continuare l'attività delde cuius o del soggetto cessato, titolari di partita Iva a tale data;

·          l'attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972, è una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell'allegato 1 del decreto interministeriale. Tale allegato ricomprende i codici Ateco riferiti alle attività per le quali le disposizioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19 hanno disposto la chiusura tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

Per il contributo attività chiuse, le risorse finanziarie stanziate, pari a 120 milioni di euro (oltre ad eventuali economie derivanti dal riparto del contributo maggiorazione discoteche), sono ripartite tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l'istanza, entro i seguenti importi massimi:

·          3.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a euro 400.000 ovvero per i soggetti che - avendo attivato partita Iva successivamente al 31 dicembre 2019 - non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a tale periodo d'imposta;

·          7.500 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;

·          12.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a 1.000.000 di euro.

Nel caso di incapienza dei fondi rispetto alle istanze presentate, tale contributo sarà riproporzionato tra tutti i richiedenti, privilegiando almeno il riconoscimento a tutti i soggetti dell'importo base di 3.000 euro.

 

L'istanza

Per ottenere il contributo occorre presentare una specifica istanza, direttamente o tramite un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale o provvisto di specifica delega, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

La trasmissione può essere effettuataa partire dal 2 dicembre e fino al 21 dicembre 2021.

In caso di errore, sempre entro il termine del 21 dicembre, sarà possibile presentare una nuova istanza sostitutiva oppure una rinuncia al contributo precedentemente richiesto.

Il sostegno spettante verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell'istanza.

 

Le nuove sanzioni

Come accennavamo a cambiare non è soltanto il limite di utilizzo dei contanti, ma anche le sanzioni previste per i trasgressori. Ad essere punito non è solo chi paga in contanti superando il limite ma anche chi accetta il pagamento.

Con l'abbassamento del limite di utilizzo, in ogni caso, diminuisce anche la sanzione. Con la soglia di pagamento a 1.999,99 euro (dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021) la sanzione minima prevista al trasgressore era di 2.000 euro. Con il limite a 999,99 (dal 01 gennaio 2022) la sanzione minima si dimezza a 1.000 euro.

 

 



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