L'ISTANZA PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO DEGLI AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE


L'ISTANZA PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO DEGLI AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE

 

 

L'articolo 1 commi 20 e 21, L. 178/2020 ha istituito un fondo che consente l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai:

·        professionisti iscritti agli Enti gestori di e obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996;

·        soggetti iscritti alle gestioni previdenziali Inps.

Il termine per la presentazione delle istanze di esonero contributivo (da presentare esclusivamente per il tramite dei portali dei singoli Enti) da parte dei professionisti iscritti alle Casse private è fissato al31 ottobre 2021.

L'ammontare dell'esonero contributivo, nel limite massimo di 3.000 europro capite, sarà riconosciuto dalla singola Cassa previdenziale in misura proporzionale sulla base della quantificazione effettuata dal Ministero del Lavoro e in base al numero dei beneficiari richiedenti. 

 

Per accedere all'esonero contributivo nel limite dell'importo di 3.000 euro è necessario autocertificare i seguenti requisiti per l'anno 2021:

·        avere conseguito nel 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;

·        avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al fatturato o ai corrispettivi del 2019;

·        essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria alla data del 31 ottobre 2021;

·        non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato (eccetto il contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità);

·        non essere titolare di pensione diretta diversa dall'assegno ordinario di invalidità o altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo d'invalidità;

·        non avere presentato per lo stesso fine domanda ad altra a di previdenza obbligatoria.

 

La scadenza del 31 ottobre 2021 per le istanze di accesso all'esonero contributivo degli autonomi

I potenziali beneficiari dell'esonero contributivo sono gli iscritti:

·      alla Cassa forense;

·      alla Cassa dottori commercialisti;

·      alla Cassa del notariato;

·      alla Cassa dei ragionieri;

·      all'Ente dei biologi;

·      all'Ente dei farmacisti;

·      all'Ente degli agrotecnici e dei periti agrari;

·      all'Ente dei medici e degli odontoiatri;

·      all'Ente degli psicologi;

·      all'Ente della professione infermieristica;

·      all'Ente dei medici e veterinari;

·      all'Ente degli agronomi, forestali, attuari, chimici e geologi;

·      all'Ente dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

·      all'Istituto dei giornalisti;

·      alla Cassa dei geometri;

·      alla Cassa degli ingegneri e architetti.

L'esonero riguarda la contribuzione previdenziale dovuta per l'anno 2021, da versare entro il 31 dicembre 2021.

Non rientrano nell'esonero i contributi integrativi.

L'articolo 47-bis,D.L. 73/2021 ha previsto che le Casse e gli enti di previdenza ed assistenza provvederanno a escludere dal beneficio dell'esonero contributivo oro che alla data del 31 ottobre 2021 non avranno la regolarità contributiva a questa data. Al contrario, sarà invece possibile in presenza di contributi o inadempienze pregressi, provvedere alla regolarizzazione mediante versamenti da effettuarsi entro il termine ultimo del 31 ottobre 2021, in quanto per l'appunto la regolarità contributiva sarà verificata a far data dal 1° novembre 2021.

 

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Le istanze per l'esonero devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro il 31 ottobre 2021 per il tramite dei portali delle singole Casse o dei singoli Enti di previdenza e assistenza.

 

 

 



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